Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 6779 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 6779 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 13/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 16395/2020 R.G. proposto da: BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) rappresentata e difesa dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
contro
COGNOME NOME
-intimata-
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-resistente- avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO CATANIA n. 196/2020 depositata il 22/01/2020.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 05/03/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
RILEVATO CHE
– Il Tribunale di Siracusa con sentenza parziale del 1° giugno 2016, n. 1154, dichiarò la nullità del contratto di mutuo agrario stipulato in data 20 luglio 2006, assistito dalla ipoteca, e, per l’effetto, del precetto con il quale la Banca Monte di Paschi di Siena s.p.a. aveva intimato al mutuatario COGNOME ed al fideiussore COGNOME di pagare la somma di € 1.000.000,00, oltre interessi, limitatamente alle somme facenti capo al predetto mutuo, in quanto stipulato per perseguire una finalità diversa da quella prevista dall’art. 43 d.lgs. 385/1993, in specie perché stipulato non già per la realizzazione di attività agricole e zootecniche (scopo di miglioramento agrario), ma al solo scopo di estinguere le passività precedentemente contratte; con separata ordinanza, dispose la prosecuzione del giudizio per decidere sulla domanda riconvenzionale di restituzione della somma mutuata (che si concludeva con la sentenza n. 1785/19, di condanna della COGNOME, in proprio e quale erede, al pagamento, in favore della banca, della somma di € 1.081.966,88, oltre interessi ed accessori).
– Adita contro la sentenza parziale, la Corte d’appello di Catania, con sentenza del 22 gennaio 2020, n. 196, ha rigettato l’appello, proposto da Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a.,
ritenendo, per quanto qui rileva, che il motivo di appello concernente la dedotta liceità del mutuo di scopo, la cui realizzazione era possibile, secondo la banca appellante, al momento della conclusione del contratto, fosse aspecifico, ai sensi dell’art. 342 c.p.c., in quanto la banca non aveva formulato nessuna argomentazione contraria alla sentenza impugnata, nella parte in cui questa motivava la nullità del finanziamento per cui è causa come conseguenza della mancata previsione dello scopo di miglioramento agrario, necessario nelle ipotesi, come nel caso di specie, di mutuo agrario.
3. – Avverso questa sentenza ricorre per cassazione Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a., sulla base di un motivo, mentre l’intimata COGNOME NOME è rimasta tale; nel giudizio di cassazione è altresì intervenuta RAGIONE_SOCIALE quale acquirente del credito della ricorrente.
CONSIDERATO CHE
4. – L’unico motivo deduce « omesso esame circa fatti decisivi ai fini della causa » e « erronea valutazione giuridica della fattispecie », avendo la sentenza impugnata ritenuto la nullità del finanziamento, in quanto mutuo di scopo, ma realizzato per un fine alieno, mentre il mutuo di scopo è lecito fintanto che la realizzazione dello scopo da esso prevista è possibile al momento della conclusione del contratto; nel caso di specie, lo scopo, possibile e lecito, era quello di realizzare un programma di investimenti concernenti il ripristino di liquidità, ed essendo esplicitato nel contratto ne consegue la piena validità del negozio giuridico per cui è causa.
5. – È stata formulata proposta di definizione anticipata ai sensi dell’articolo 380 bis c.p.c. sulle considerazioni che: « il motivo è inammissibile, in quanto non coglie e non censura l’unica ratio
decidendi della sentenza impugnata, la quale non è entrata nel merito, ma ha ritenuto il motivo di appello in questione aspecifico, ai sensi dell’art. 342 c.p.c.: onde tale statuizione, non impugnata, resta idonea a sorreggere la decisione (e multis, Cass. 20-02-2020, n. 4367; Cass. 20-08-2019, n. 21514; Cass. 8-2-2019, n. 3851) ». La banca ricorrente ha formulato istanza di fissazione dell’adunanza e, in vista di essa, fissata al 5 marzo 2024, ha depositato memoria.
RITENUTO CHE
6. – Va anzitutto dichiarato inammissibile l’intervento di RAGIONE_SOCIALE.
È difatti cosa nota che nel giudizio di cassazione, mancando un’espressa previsione normativa che consenta al terzo di prendervi parte con facoltà di esplicare difese, è inammissibile l’intervento di soggetti che non abbiano partecipato alle pregresse fasi di merito, fatta eccezione per il successore a titolo particolare nel diritto controverso, al quale tale facoltà deve essere riconosciuta ove non vi sia stata precedente costituzione del dante causa od ove tale costituzione non abbia riguardato il diritto oggetto di cessione (Cass. 1° marzo 2022, n. 6774).
7. – Il ricorso è inammissibile.
Esso è difatti totalmente estraneo alla ratio decidendi che sostiene la decisione impugnata. Nel decidere sul motivo formulato dalla banca, secondo cui « il mutuo di scopo è lecito fintanto che la realizzazione dello scopo da esso prevista è, come nel caso in questione, possibile al momento della conclusione del contratto », motivo poi riproposto in questa sede, la Corte d’appello ha osservato che: « Detto motivo non è specifico ai sensi dell’art. 342 c.p.c. Ed invero, nessuna argomentazione contraria ha formulato la banca appellante avverso la sentenza nella parte in cui la stessa motiva la nullità del finanziamento per cui è causa come
conseguenza della mancata previsione dello scopo di miglioramento agrario ritenuto necessario nelle ipotesi, come quella in esame, di mutuo agrario ».
Orbene, la proposta di decisione anticipata ha già osservato che il motivo di ricorso per cassazione, come formulato, non replica affatto alla statuizione di aspecificità del motivo formulato in appello: dopodiché, all’esito dell’istanza di fissazione dell’adunanza, la banca ha depositato una memoria dell’estrattiva che ancora una volta ribadisce la tesi sostanziale concernente la validità del mutuo, senza prendere affatto in considerazione, e contrastare, la valutazione prognostica di inammissibilità già effettuata in sede di proposta.
8. – Il ricorso è dichiarato inammissibile. Nulla per le spese. Va fatta applicazione come in dispositivo del comma quarto dell’articolo 96 c.p.c.. Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato se dovuto.
PER QUESTI MOTIVI
dichiara inammissibile il ricorso e l’intervento e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della cassa delle ammende, della somma di € 2.500,00, dando atto, ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater , che sussistono i presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis . Così deciso in Roma, il 5 marzo 2024.