Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 5426 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 5426 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 29/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso n. 15274/2020 r.g. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, con sede in Scafati (SA), alla INDIRIZZO, in persona dell’amministratore unico NOME COGNOME, rappresentata e difesa, giusta procura speciale allegata al ricorso, dall’AVV_NOTAIO, con cui elettivamente domicilia in Salerno, alla INDIRIZZO.
-ricorrente contro
RAGIONE_SOCIALE, con sede in Torino, alla INDIRIZZO, in persona della procuratrice speciale dottAVV_NOTAIO, rappresentata e difesa, giusta procura speciale allegata al controricorso, da ll’ AVV_NOTAIO, con cui elettivamente domicilia in Roma, alla INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO.
–
contro
ricorrente –
avverso la sentenza, n. cron. 88/2020, della CORTE DI APPELLO DI SALERNO pubblicata in data 24/01/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del giorno
22/02/2024 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Con atto ritualmente notificato il 17 dicembre 2013, RAGIONE_SOCIALE citò RAGIONE_SOCIALE innanzi al Tribunale di Nocera Inferiore per farne accertare la condotta illegittima nella gestione dei rapporti di conto corrente (quello ordinario, n. 27.2266, e quelli accessori, nn. 60.20 e 08.69, destinati alle operazioni di anticipazioni su fatture e sui contratti con l’estero) dalla prima intrattenuti, fin dal maggio 1989, presso la sua filiale di Scafati. Lamentò l’applicazione di interessi ultra legali non pattuiti, la capitalizzazione degli interessidebitore e l’ impiego della commissione di massimo scoperto, mai concordata, chiedendo la condanna della controparte alla restituzione di quanto fosse risultato avere indebitamente percepito. Dedusse, inoltre, l’inadempimento dell’istituto di credito agli obblighi di informazi one e corretta esecuzione in relazione a n. 3 contratti ‘ derivati ‘, da cui era conseguito l’illegittimo addebito di competenze. Chiese, quindi, dichiararsi la nullità di tali contratti o la loro risoluzione per responsabilità esclusiva della banca, condannandosi quest’ultima alla restituzione degli indicati addebiti.
1.1. Costituitasi RAGIONE_SOCIALE, che contestò le avverse pretese chiedendone il rigetto, l’adito tribunale, espletata una consulenza tecnica contabile, con sentenza del 4/21 luglio 2016, n. 1092, condannò la convenuta alla restituzione, in favore dell’attrice, di € 85.909,18, oltre interessi, per indebite competenze trattenute nel passato dalla banca relativamente ai predetti contratti di conto corrente.
Pronunciando sul gravame promosso da RAGIONE_SOCIALE avverso quella decisione, l’adita Corte di appello di Salerno lo respinse con sentenza del 24 gennaio 2020, n. 88, pronunciata nel contraddittorio con RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE s.p.a.RAGIONE_SOCIALE
2.1. Per quanto qui di interesse, quella corte: i ) disattese il primo motivo di appello, concernente le contestazioni del metodo di calcolo seguito dal c.t.u.. Osservò che, « a fronte delle risposte fornite dal c.t.u. ai rilievi critici delle parti, e recepite dalla decisione assunta fondata sulla libera valutazione delle prove, la mera riproduzione delle questioni già proposte in sede di osservazioni alla consulenza non integra specificità della contestazione e pertanto, non è ammissibile in appello (Cass. civ. sez. 1II.12/02/2013 n. 3302) »; ii ) rigettò il secondo motivo di gravame, relativo all’applicazione della delibera CICR 9 febbraio 2000, « in quanto l’indagine del consulente ha riguardato le condizione approvate tra le parti con il contratto di apertura di credito del 12/10/2000 che riporta le condizioni economiche che regolano l’apertura di credito sul conto n. 27.2266, poi modificate con il contratto del 7/09/2005, e comunque contemplanti fa reciprocità delle annotazioni contabili degli interessi con la stessa periodicità »; iii ) quanto, infine, al motivo di impugnazione relativo ai contratti derivati, osservò che, « al di là della annotazione della intervenuta risoluzione consensuale degli stessi, detti contratti non possono ritenersi astrattamente invalidi ed in danno del correntista, sia perché occorre verificare la liceità della causa a fronte dei contrapposti interessi, e dunque la legittimità della funzione sociale dagli stessi assolta, che non può dirsi non meritevole di tutela qualora detti contratti, come nel caso in esame, rappresentino un mezzo per ammortizzare l’andamento di tassi variabile su interessi debitori, sia per la mancanza di prova in ordine al supposto danno, neppure concretamente identificato, dall’appellante, in relazione alla violazione dell’obbligo dì informativa pure sussistente, nella fase precontrattuale, in capo alla Banca. Pertanto, tale motivo di appello va rigettato ».
Per la cassazione di questa sentenza ha promosso ricorso RAGIONE_SOCIALE, affidandosi a cinque motivi. Ha resistito, con controricorso, Intesa Sanpaolo s.p.a. (incorporante RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.a.). Entrambe le parti hanno depositato memoria ex art. 380bis .1 cod. proc. civ..
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il primo motivo di ricorso è così rubricato: « Ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., per violazione della norma di cui all’art. 183, comma 6, c.p.c.: mancato rispetto del termine perentorio per il deposito di documenti ». Si ascrive alla corte distrettuale di non aver rilevato che RAGIONE_SOCIALE « ha introdotto nel giudizio di primo grado un documento (determinante per la decisione finale) dopo lo spirare del termine previsto dal n. 2 del comma 6 dell’art. 183 cod. proc. civ. ». Il riferimento è alla « lettera recante il timbro postale del 12/10/2000, con la dicitura, nel margine alto destro, ‘Allegato B Appendice mod. 23/12 Trasparenza’, con timbro e firma in calce della esponente » che « contiene l’accettazione (appunto, da parte dell’esponente) della uguale capitalizzazione degli interessi debitori e creditori a maturarsi sul c/c 27/2266, in ossequio del dettato della nota delibera CICR del 9/2/2000 ».
1.1. Questa doglianza si rivela inammissibile, atteso che nulla è specificamente riferito, nella sentenza impugnata, con riguardo alla questione oggi veicolata dal motivo in esame.
1.2. È sufficiente ricordare, allora, che, per giurisprudenza pacifica di questa Corte (cfr. ex aliis , anche nelle rispettive motivazioni, Cass. n. 25909 del 2021, Cass. nn. 5131 e 9434 del 2023; Cass. n. 2607 del 2024), qualora con il ricorso per cassazione siano prospettate questioni di cui non vi sia cenno nella sentenza impugnata, il ricorso deve, a pena di inammissibilità, non solo allegare l’avvenuta loro deduzione dinanzi al giudice di merito, ma anche indicare in quale specifico atto del giudizio precedente lo abbia fatto, in virtù del principio di autosufficienza del ricorso. In quest’ottica, la parte ricorrente ha l’onere – nella specie rimasto assolutamente inadempiuto – di riportare dettagliatamente in ricorso, a pena d’inammissibilità, gli esatti termini della questione posta in primo e secondo grado ( cfr . Cass. n. 9765 del 2005; Cass. n. 12025 del 2000). Nel giudizio di cassazione, infatti, è preclusa alle parti la prospettazione di nuovi questioni di diritto o nuovi temi di contestazione che postulino indagini ed accertamenti di fatto non compiuti dal giudice di merito ( cfr . Cass. n. 19164 del 2007; Cass. n. 17041 del 2013; Cass. n. 25319 del
2017; Cass. n. 20712 del 2018). Né a ll’inosservanza dell’onere suddetto può porre rimedio il contenuto di una memoria ex art. 380bis .1 cod. proc. civ., esclusivamente destinata ad illustrare le censure già proposte, senza poterne introdurre di nuove ( cfr., ex multis , Cass. n. 17893 del 2020; Cass. n. 24007 del 2017; Cass. n. 26332 del 2016; Cass., SU, n. 11097 del 2006), ed alla quale, pertanto, certamente non potrebbe attribuirsi pure la funzione di eliminare cause di inammissibilità dei formulati motivi di impugnazione.
1.2.1. Resta solo da dire che, diversamente da quanto sostenuto dalla ricorrente nella sua memoria ex art. 380bis .1 cod. proc. civ., qualsivoglia nullità eventualmente verificatasi in primo grado si sarebbe dovuta far valere esclusivamente nei limiti e secondo le regole proprie dell’appello ( cfr . il combinato disposto degli artt. 157, 159 e 161, comma 1, cod. proc. civ.).
Il secondo ed il terzo motivo di ricorso denunciano, rispettivamente:
II) « Ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., per violazione della norma di cui all’art. 115 c.p.c.: decisione non in base alle prove proposte ». Assume la ricorrente che, esclusa, per quanto lamentato con il primo motivo, « la possibilità che il documento All.B-Trasparenza del 12/10/2000 possa avere una valenza nel giudizio, emerge che manca la prova che, nel rapporto di c/c 27.2266, il RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE abbia applicato legittimamente la capitalizzazione degli interessi passivi per il periodo dal 12 ottobre 2000 in poi. Invece, in forza di detto documento tale pratica è stata ritenuta legittima dal 2° Giudice »;
III) « Ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., per violazione delle seguenti norme di diritto: art. 116, comma 3, lett. c), art. 117, commi 1, 3 e 4, ed art. 120, comma 2, lett. a), del TUB; art. 2 della delibera CICR del 9/2/2000 ». Si contesta alla corte territoriale di aver « ritenuto che il RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE abbia correttamente applicato l’anatocismo sugli interessi debitori maturati nel corso del rapporto di c/c 27/2266 per il periodo successivo al 12/10/2000, pur in mancanza della prova di una convenzione accettata dal correntista (e, quindi, in mancanza della convenzione stessa) ».
2.1. Tali doglianze, scrutinabili congiuntamente perché connesse, si rivelano infondate per effetto della declaratoria di inammissibilità del primo motivo, da cui consegue la sopravvenuta impossibilità di contestare, in questa sede, l’avvenuto utilizzo, da parte del giudice di prime cure, del menzionato documento All.B-Trasparenza del 12/10/2000.
Il quarto motivo di ricorso è così rubricato: « Ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., per nullità della sentenza in mancanza di una effettiva motivazione ». Si deduce che « La Corte d’Appello, chiamata dall’esponente a rivalutare il convincimento assunto dal 1° Giudice sulla base di una relazione peritale specificamente contestata con l’atto d’impugnazione (oltre che, nella fase del giudizio di 1° grado, nel corso delle operazioni di c.t.u. e nelle udienze successive al deposito della stessa compresa quella di precisazione delle conclusioni) attraverso l’individuazione degli errori e delle mancanze ritenuti pregiudizievoli di un risultato corretto, si è praticamente sottratta al compito devolutivo, pacificamente riconosciuto proprio della 2ª fase del processo civile, limitandosi a richiamare sinteticamente (molto sinteticamente), e anche genericamente, la relazione del CTU. Infatti, quando nell’ultimo capoverso di pag. 4 della sentenza qui impugnata, e nei primi 15 righi della successiva pag. 5, il Giudice salernitano d’appello esamina il 1° motivo d’impugnazione svolto dall’esponente nelle pagine 6 -9 dell’atto d’appello, si limita a stigmatizzarlo genericamente in rito per una presunta aspecificità a causa di una altrettanta presunta (ma inveritiera) ripetitività, e nel merito ritenendolo infondato solo perché contrastato dalle risposte già fornite ‘… dall’ausiliario a pag. 26 della consulenza, ove si specifica il metodo di calcolo per il conto affidato e il periodo di computo….’. Null’altro. Risulta così evidente che la Corte salernitana non ha sostanzialmente motivato la presunta infondatezza del punto d’appello svolto dall’esponente; ma, in realtà, non ha motivato nemmeno la presunta aspecificità del motivo d’appello stesso, che riguardava la mancata considerazione da parte del Tribunale nocerino delle puntuali contestazioni mosse all’operato del CTU: liquidando così lo specifico motivo d’appello inammissibile, e quindi non valutandolo nel merito ».
3.1. Neppure questa doglianza merita accoglimento.
3.2. Invero, giova premettere che la nuova formulazione dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., come introdotta dal d.l. n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del 2012 (qui applicabile ratione temporis , risultando impugnata una sentenza resa il 24 gennaio 2020), ha ormai ridotto al ‘ minimo costituzionale ‘ il sindacato di legittimità sulla motivazione, sicché si è chiarito ( cfr . tra le più recenti, anche nelle rispettive motivazioni, Cass. n. 4073 del 2024; Cass. nn. 35947, 28390, 26704 e 956 del 2023; Cass. nn. 33961 e 27501 del 2022; Cass. nn. 26199 e 395 del 2021; Cass. n. 9017 del 2018) che è oggi denunciabile in Cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali; questa anomalia si esaurisce nella ” mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico “, nella ” motivazione apparente “, nel ” contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili ” e nella ” motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile “, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di ” sufficienza ” della motivazione ( cfr . Cass., SU, n. 8053 del 2014; Cass. n. 7472 del 2017. Nello stesso senso anche le più recenti Cass. nn. 20042 del 2020 e 23620 del 2020; Cass. nn. 395, 1522 e 26199 del 2021; Cass. nn. 27501 e 33961 del 2022; Cass. nn. 28390 e 35947 del 2023; Cass. n. 4073 del 2024) o di sua ‘ contraddittorietà ‘ ( cfr . Cass. nn. 7090 e 33961 del 2022; Cass. nn. 28390 e 35947 del 2023; Cass. n. 4073 del 2024). Cass., SU, n. 32000 del 2022, ha puntualizzato, altresì, che, a seguito della riforma dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., la sola contraddittorietà della motivazione che può rendere nulla una sentenza è quella ‘ insanabile ‘ e l’unica insufficienza scrittoria che può condurre allo stesso esito è quella ‘ insuperabile ‘.
3.2.1. In particolare, il vizio di omessa o apparente motivazione della decisione sussiste qualora il giudice di merito ometta di indicare gli elementi
da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero li indichi senza un’approfondita loro disamina logica e giuridica, rendendo, in tal modo, impossibile ogni controllo sull’esattezza e sulla logicità del suo ragionamento (cfr. Cass. n. 4073 del 2024; Cass. nn. 33961 e 27501 del 2022; Cass. nn. 26199, 1522 e 395 del 2021; Cass. nn. 23684 e 20042 del 2020; Cass. n. 9105 del 2017; Cass. n. 9113 del 2012). Ne deriva che è possibile ravvisare una ‘ motivazione apparente ‘ nel caso in cui le argomentazioni del giudic e di merito siano del tutto inidonee a rivelare le ragioni della decisione e non consentano l’identificazione dell’ iter logico seguito per giungere alla conclusione fatta propria nel dispositivo risolvendosi in espressioni assolutamente generiche, tali da non permettere di comprendere la ratio decidendi seguita dal giudice. Un simile vizio, inoltre, deve apprezzarsi non rispetto alla correttezza della soluzione adottata o alla sufficienza della motivazione offerta, bensì unicamente sotto il profilo dell’esistenza di una motivazione effettiva ( cfr . Cass. n. 4073 del 2024; Cass. nn. 33961 e 27501 del 2022; Cass. n. 395 del 2021; Cass. n. 26893 del 2020; Cass. n. 22598 del 2018; Cass. n. 23940 del 2017).
3.2.2. È noto, poi, che giusta principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità, per la conformità della sentenza al modello di cui all’art. 132, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., non è indispensabile che la motivazione prenda in esame tutte le argomentazioni svolte dalle parti al fine di condividerle o confutarle, essendo necessario e sufficiente, invece, che il giudice abbia comunque indicato le ragioni del proprio convincimento in modo tale da rendere evidente che tutte le argomentazioni logicamente incompatibili con esse siano state implicitamente rigettate ( cfr ., anche nelle rispettive motivazioni, Cass. n. 4073 del 2024; Cass. n. 956 del 2023; Cass. nn. 33961 e 29860 del 2022; Cass. n. 3126 del 2021; Cass. n. 25509 del 2014; Cass. n. 5586 del 2011; Cass. n. 17145 del 2006; Cass. n. 12121 del 2004; Cass. n. 1374 del 2002; Cass. n. 13359 del 1999).
3.3. Alla stregua dei principi tutti fin qui esposti, dunque, il vizio come oggi denunciato dalla censura in esame non è concretamente configurabile,
posto che, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, dalla lettura della sentenza impugnata emerge, affatto agevolmente, come la motivazione posta a supporto dell’adottata decisione reiettiva del primo motivo di appello di RAGIONE_SOCIALE in ordine alle contestazioni del metodo di calcolo seguito dal c.t.u., (già trascritta nel precedente § 2.1. dei ‘ Fatti di causa ‘, da intendersi qui riprodotto) non presenti carenze del procedimento logico seguito dalla corte territoriale, risultando la stessa completa e perfettamente comprensibile. Essa, inoltre, fornisce una giustificazione assolutamente in linea con il ‘ minimo costituzionale ‘ di cui si è detto quanto alle ragioni della ivi ritenuta infondatezza del suddetto motivo di gravame, dovendosi qui solo ribadire che il vizio di motivazione omessa e/o apparente deve apprezzarsi non rispetto alla correttezza della soluzione adottata o alla sufficienza della motivazione offerta, bensì unicamente sotto il profilo dell’esistenza di una motivazione effettiva ( cfr . l’ampia rassegna giurisprudenziale richiamata alla fine del precedente § 3.2.1.).
4. Il quinto motivo di ricorso è così rubricato: « Ai sensi del n. 5 dell’art. 360 c.p.c.: per omesso esame di un fatto decisivo ». Si deduce che « Nella valutazione del motivo d’appello proposto dall’esponente avverso il rigetto della domanda di nullità dei contratti derivati stipulati col RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, negli ultimi 3 righi di pag. 5 della sentenza qui censurata e nei primi della successiva pag. 6 , la Corte d’Appello di Salerno omette di esaminare la pregiudiziale questione della posteriorità del contratto-quadro del 25/7/05 rispetto al 1° contratto derivato, stipulato nel dicembre 2004 col n.ro NUMERO_DOCUMENTO, erroneamente risolta dal 1° Giudice non tenendo conto di quest’ultimo. Posta all’attenzione del 2° Giudice con uno specifico motivo (quello contrassegnato co l n. 4 dell’atto di appello, a pag.11), la problematica non è stata proprio esaminata. Tale contratto derivato è stato depositato in 1° grado con la memoria n. 2 ex art. 183, comma 6, c.p.c., come allegato distinto con la lettera e). Ma il fatto è decisivo, perché sintomatico di una complessiva condotta non ortodossa e sleale del RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE (con particolare riferimento appunto al contratto derivato n. NUMERO_DOCUMENTO del 15/12/2004): infatti
denota oggettivamente l’inadempimento del dovere di informazione che notoriamente incombe sull’operato finanziario, assolto nel caso in esame solo a posteriori, e quindi con efficacia praticamente nulla ».
4.1. Questa censura si rivela inammissibile.
4.2. Invero, pure volendosi soprassedere sia in ordine alla effettiva riconducibilità di una tale doglianza al perimetro operativo di cui al novellato art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. (che riguarda un vizio specifico denunciabile per cassazione relativo all’omesso esame di un fatto controverso e decisivo -vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia -per il giudizio, da intendersi riferito ad un preciso accadimento o una precisa circostanza in senso storico-naturalistico, come tale non ricomprendente questioni o argomentazioni, sicché sono inammissibili le censure che, irritualmente, estendano il paradigma normativo a quest’ultimo profilo. Cfr., ex aliis , anche nelle rispettive motivazioni, Cass. n. 4073 del 2024; Cass. nn. 35947, 28390, 27505, 4528 e 2413 del 2023; Cass. n. 31999 del 2022; Cass., SU, n. 23650 del 2022; Cass. nn. 9351, 2195 e 595 del 2022; Cass. nn. 4477 e 395 del 2021; Cass. n. 22397 del 2019; Cass. n. 26305 del 2018; Cass., SU, n. 16303 del 2018; Cass. n. 14802 del 2017; Cass. n. 21152 del 2015), sia quanto alla carenza di specificità del motivo, -che, a fronte del silenzio della sentenza impugnata sul punto, non chiarisce se esso fu concretamente sottoposto all’attenzione della corte di appello proprio negli stessi termini oggi dedotti dalla ricorrente, né indica se e quando il richiamato documento sarebbe stato prodotto nel corso del giudizio di merito, neppure riportandone il contenuto, almeno per la parte che, secondo la ricorrente, rileverebbe in questa sede -osserva il Collegio che la corte distrettuale, nel respingere il motivo di gravame relativo ai contratti derivati, rimarcò, tra l’altro, « la mancanza di prova in ordine al supposto danno, neppure concretamente identificato dall’appellante, in relazione alla violazione dell’obbligo di informativa pure sussistente, nella fase precontrattuale, in capo alla Banca » (cfr. pag. 6 della sentenza impugnata).
4.2.1. Può ritenersi, allora, affatto ragionevolmente, che la corte distrettuale abbia disatteso quella doglianza ricorrendo, evidentemente, al criterio cd. della ragione più liquida , individuata, appunto, nell’essere mancata comunque, nella specie, qualsivoglia dimostrazione di un asserito danno concretamente ricollegabile alla invocata violazione (quand’anche fosse risultata realmente configurabile) degli obblighi informativi dell’intermediario.
4.2.2. Nessuna specifica doglianza è stata formulata dalla odierna ricorrente con riguardo all’appena descritta ratio decidendi , sicché la censura in esame si rivela essere comunque priva di concreta decisività.
In conclusione, dunque, l’odierno ricorso di RAGIONE_SOCIALE deve essere respinto, restando le spese di questo giudizio di legittimità a suo carico e regolate dal principio di soccombenza, dandosi atto, altresì, -in assenza di ogni discrezionalità al riguardo ( cfr . Cass. n. 5955 del 2014; Cass., S.U., n. 24245 del 2015; Cass., S.U., n. 15279 del 2017) e giusta quanto precisato da Cass., SU, n. 4315 del 2020 -che, stante il tenore della pronuncia adottata, sussistono, ai sensi dell’art. 13, comma 1quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, i presupposti processuali per il versamento, da parte della medesima ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto, mentre « spetterà all’amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo, per la inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento ».
PER QUESTI MOTIVI
La Corte rigetta il ricorso il ricorso di RAGIONE_SOCIALE e la condanna al pagamento delle spese di questo giudizio di legittimità sostenute dalla costituitasi controricorrente, che si liquidano in € 8.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in € 200,00, ed agli accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza
dei presupposti processuali per il versamento, ad opera della medesima ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, giusta il comma 1bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima sezione civile