Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 8874 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 8874 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 04/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso n. 1472/2021 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, con sede legale nella Repubblica di San Marino, COE 06582, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO e dall’AVV_NOTAIO, elettivamente domiciliata in Roma presso l’AVV_NOTAIO nel suo studio in INDIRIZZO
ricorrente
contro
RAGIONE_SOCIALE, c.f. 03653510408, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO
Casanti, con domicilio digitale EMAIL controricorrente avverso la sentenza n. 2890 /2020 della Corte d’appello di Bologna depositata il 28-10-2020
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27-32024 dal consigliere NOME COGNOME
OGGETTO:
compravendita inammissibilità dell’appello
R.G. 1472/2021
C.C. 27-3-2024
FATTI DI CAUSA
1.La sentenza n. 218/2012 del Tribunale di Rimini ha rigettato la domanda proposta da RAGIONE_SOCIALE nei confronti di RAGIONE_SOCIALE al fine di ottenere la risoluzione del ‘contratto di commissione d’ordine’ sottoscritto da RAGIONE_SOCIALE il 25-7-2008 e avente a oggetto la produzione e consegna di capi di abbigliamento per l’importo di Euro 21.249,00 per inadempimento di RAGIONE_SOCIALE che aveva rifiutato la consegna la merce; ha rigettato altresì la conseguente domanda di risarcimento del danno e h a condannato l’attrice RAGIONE_SOCIALE alla rifusione delle spese di lite per la quota di due terzi, compensando l’altro terzo.
Il Tribunale ha accertato che NOME COGNOME, commesso dipendente di RAGIONE_SOCIALE che aveva firmato le commissioni, non aveva il potere di rappresentanza per compiere atti di straordinaria amministrazione quali gli acquisti di elevata consistenza ed ha escluso che fosse stata raggiunta la prova che precedenti contratti di acquisto fossero stati conclusi da commessi o da persone diverse del legale rappresentante della società, per cui ha rigettato la domanda.
2.RAGIONE_SOCIALE ha proposto appello che la Corte d’appello di Bologna con sentenza n. 2890/2020 pubblicata il 28-10-2020 ha dichiarato inammissibile, condannando l’appellante alla rifusione delle spese del grado.
La sentenza ha dichiarato che i motivi di appello non erano specifici e le critiche formulate erano inconferenti rispetto alla decisione e non pertinenti rispetto alle soluzioni date dal primo giudice. Ha aggiunto che l’appello non aveva contrastato la decisione, laddove il primo giudice aveva dichiarato che la conclusione di contratti del valore di oltre ventimila Euro non rientrava tra gli atti ordinariamente rimessi a un commesso e l’attrice non aveva provato la prassi di RAGIONE_SOCIALE di affidare al commesso la conclusione di contratti del genere; ha
evidenziato che l’appellante si era limitata a sostenere che la commissione firmata dal commesso attribuiva a RAGIONE_SOCIALE la qualità di parte contrattuale.
3.Avverso la sentenza RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi.
RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso.
Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale ex art. 380bis.1 cod. proc. civ. e a ll’esito della camera di consiglio del 27-3-2024 la Corte ha riservato il deposito dell’ordinanza.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.Con il primo motivo , rubricato ‘ violazione e/o falsa applicazione dell’art. 342 c.p.c., laddove la Corte di appello di Bologna ha reputato inammissibile l’appello proposto dalla società RAGIONE_SOCIALE avverso la sentenza n. 218/2012 del Tribunale di Rimini (art. 360 n.3 c.p.c.)’, la società ricorrente lamenta che la sentenza impugnata abbia dichiarato inammissibile il suo appello. Trascrive il contenuto del suo atto d’appello, laddove aveva sostenuto che nel corso dell’istruttoria era emerso che la conferma d’ordine era stata sottoscritta dal dipendente di RAGIONE_SOCIALE NOME COGNOME e che NOME COGNOME era il buyer incaricato degli acquisti.
2.Con il secondo motivo, rubricato ‘ la nullità della sentenza resa dalla Corte di appello di Bologna (art. 360 n. 4 c.p.c.)’, la ricorrente lamenta che la sentenza impugnata abbia qualificato come ‘inconferenti’ i motivi di appello e di seguito abbia dichiarato inammissibile l’appello; evidenzia che in questo modo la Corte territoriale ha riconosciuto di avere rinvenuto motivi di gravame, ma non si è pronunciata sugli stessi, con il conseguente vizio della sentenza per omessa pronuncia.
3.Con il terzo motivo, rubricato ‘ omesso esame circa fatti decisivi per il giudizio (art. 360 n. 5 c.p.c.)’ la ricorrente lamenta non siano stati esaminati una serie di fatti, che elenca.
4.Il primo motivo è fondato, in quanto la Corte territoriale ha commesso la violazione dell’art. 342 cod. proc. civ. che integra vizio da qualificare ex art. 360 co.1 n. 4 cod. proc. civ. e impone la cassazione della sentenza impugnata, con il conseguente assorbimento del secondo e del terzo motivo.
Secondo l’indirizzo della giurisprudenza di legittimità, gli artt. 342 e 434 cod. proc. civ. devono essere interpretati nel senso che l’impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice (Cass. Sez. U 13-12-2022 n. 36481 Rv. 666375-01, Cass. Sez. 6-3 30-5-2018 n. 13535 Rv. 648722-01, Cass. Sez. U 16-11-2017 n. 27199 Rv. 645991-01). Inoltre, la specificità dei motivi di appello richiesta dall’art. 342 cod. proc. civ. deve essere commisurata all’ampiezza e alla portata della sentenza impugnata (Cass. Sez. 6-3 26-7-2021 n. 21401 Rv. 66221401); l’esposizione delle ragioni di fatto e di diritto invocate a sostegno del gravame può consistere anche nella prospettazione delle medesime ragioni addotte nel giudizio di primo grado, non essendo necessaria l’allegazione di profili fattuali e giuridici aggiuntivi, purché sussista critica adeguata e specifica della decisione impugnata, che consenta al giudice del gravame di percepire con certezza il contenuto delle censure in riferimento alle statuizioni adottate dal primo giudice (Cass. Sez. 2 2810-2020 n. 23781 Rv. 659392-01, Cass. Sez. 1 12-2-2016 n. 2814 Rv. 63855101). Poiché l’appello è mezzo di gravame con carattere devolutivo pieno, non limitato al controllo di vizi specifici ma rivolto a
ottenere il riesame della causa nel merito, il principio della specificità dei motivi posto dall’art. 342 co.1 cod. proc. civ. prescinde dal rigore delle forme, essendo sufficiente che al giudice siano esposte le ragioni per cui è chiesta la riforma della sentenza di primo grado, con i rilievi posti a base dell’impugnazione, in modo tale che restino esattamente precisati il contenuto e la portata delle relative censure (Cass. Sez. 2 25-1-2023 n. 2320 Rv. 666797-01, Cass. Sez. 3 11-10-2006 n. 21745 Rv. 592771-01).
Nella fattispecie nell’atto di appello, che la Corte procede direttamente a esaminare in ragione dell’ error in procedendo prospettato con motivo di ricorso formulato in modo ammissibile (Cass. Sez. L. 4-2-2022 n. 3612 Rv. 663837-01, Cass. Sez. 1 23-12-2020 n. 29495 Rv. 66019001), l’appellante aveva specificamente criticato la valutazione delle risultanze istruttorie eseguita dalla sentenza impugnata (pagg .7, 8 e 9 dell’atto di appello). L’appellante aveva non solo valorizzato quanto già ritenuto dalla sentenza di primo grado in ordine al fatto che il commesso NOME COGNOME aveva sottoscritto la commissione, ma aveva specificamente evidenziato che i testimoni COGNOME, COGNOME e COGNOME avevano confermato il fatto che NOME COGNOME fosse il buyer incaricato degli acquisti, esaminando le dichiarazioni da loro rese al fine di sostenere che NOME COGNOME aveva sottoscritto la proposta d’ordine in nome e per conto di RAGIONE_SOCIALE Si trattava di deduzioni evidentemente finalizzate a censurare in modo pertinente la sentenza di primo grado nella parte -pure trascritta nella sentenza impugnata- ove aveva affermato che la stipulazione di contratti del valore di oltre ventimila euro non rientrava tra gli atti ordinariamente rimessi a un commesso e non era stata data prova della prassi di RAGIONE_SOCIALE di affidare al commesso contratti di quel tipo. Tali censure pertanto avrebbero dovuto essere esaminate nel merito, contenendo una precisa e articolata parte argomentativa volta a censurare la
sentenza di primo grado, laddove aveva escluso che il commesso COGNOME avesse il potere di concludere il contratto di cui si discuteva.
5.Ne consegue che, in accoglimento del primo motivo di ricorso, la sentenza impugnata deve essere cassata, con rinvio alla Corte d’appello di Bologna in diversa composizione, per procedere alla disamina nel merito dell’appello proposto da RAGIONE_SOCIALE
Il giudice del rinvio provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti il secondo e il terzo , cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d’appello di Bologna in diversa composizione per la statuizione anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezione