Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 27478 Anno 2024
AULA B
Civile Ord. Sez. L Num. 27478 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME NOME
Data pubblicazione: 23/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 30467/2022 R.G. proposto da
NOME COGNOME , elettivamente domiciliato in INDIRIZZO INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE , in persona del legale rappresentante pro tempore , domicilio digitale presso EMAIL
Oggetto: Lavoro pubblico contrattualizzato – Appello – Inammissibilità – Art. 434 c.p.c. – Presupposti
R.NUMERO_DOCUMENTO.N. NUMERO_DOCUMENTO
Ud. 09/10/2024 CC
EMAIL, rappresentata e difesa da ll’avvocato NOME COGNOME
-controricorrente – avverso la sentenza della CORTE D’APPELLO BOLOGNA n. 658/2022 depositata il 13/10/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 09/10/2024 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza n. 658/2022, depositata in data 13 ottobre 2022, la Corte d’appello di Bologna, nella regolare costituzione dell’appellata RAGIONE_SOCIALE, ha dichiarato inammissibile l’appello proposto da NOME COGNOME avverso la sentenza del Tribunale di Parma n. 7/2021, depositata in data 27 aprile 2021, la quale, a propria volta, aveva rigettato il ricorso col quale il medesimo NOME COGNOME aveva agito allo scopo di conseguire il risarcimento dei danni per le condotte di mobbing subite nell’espletamento dell’incarico di responsabile, prima, e addetto, poi, all’Ufficio competente per il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche richieste nei comuni consorziati.
La Corte felsinea, dopo aver ampiamente ripercorso i passaggi fondamentali della motivazione della decisione di primo grado, ha, in primo luogo, rilevato una modificazione delle conclusioni assunte in sede di appello rispetto a quelle formulate in primo grado, avendo il ricorrente in tale ultima sede dedotto condotte di mobbing , deducendo poi in appello anche un autonomo profilo di demansionamento, oltre a dedurre ulteriori fatti nuovi a supporto della domanda riferita al mobbing .
La Corte d’appello, poi, ha ritenuto che il ricorso in appello non rispettasse il disposto di cui all’art. 434 c.p.c., ritenendo che il gravame fosse privo di specificità e non si confrontasse con il percorso argomentativo della decisione di primo grado e concludendo altresì nel senso dell’assenza di ragionevole possibilità di accoglimento ex artt. 436bis e 348bis c.p.c.
Per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Bologna ricorre ora NOME COGNOME.
Resiste con controricorso RAGIONE_SOCIALE DEI RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE E RAGIONE_SOCIALE.
La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, a norma degli artt. 375, secondo comma, e 380bis .1, c.p.c.
Le parti hanno depositato memoria.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è affidato a due motivi.
1.1. Con il primo motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360, nn. 3 ‘e/o’ 4, c.p.c., la violazione dell’art. 434 c.p.c. e la nullità della sentenza per avere la Corte d’appello erroneamente dichiarato inammissibile il gravame del ricorrente per omessa indicazione dei motivi di appello, nonostante avverso la decisione di prime cure fossero state formulate censure ‘attraverso specifici motivi di appello ed autonomi profili di censura’ .
Il ricorrente, riproducendo ampi stralci del proprio gravame, argomenta di avere impugnato la decisione di prime cure in modo specifico e circostanziato, in tal modo conformandosi alla regola di cui all’art. 434 c.p.c., e contesta di essersi semplicemente limitato a riprodurre il tenore dell’originario ricorso introduttivo, come invece affermato nella decisione della Corte d’appello.
1.2. Con il secondo motivo -proposto in via subordinata rispetto al primo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360, nn. 3 ‘e/o’ 4, c.p.c., la violazione degli artt. 437, 436bis e 348bis , c.p.c.
Argomenta il ricorrente che ‘la sentenza impugnata è nulla poiché (i) sotto un primo profilo di censura, ha erroneamente dichiarato inammissibile l’appello promosso dal sig. COGNOME per avere il sig. COGNOME proposto nuove domande e allegazioni in appello in violazione dell’art. 437 c.p.c., laddove il sig. COGNOME ha proposto in primo grado, e ritualmente riproposto in appello, domande e/o allegazioni attinenti all’oggetto del giudizio; (ii) sotto un secondo profilo di censura, ha erroneamente dichiarato inammissibi le l’appello promosso dal sig. COGNOME, ai sensi degli artt. 436bis e 348bis, in quanto privo di una ragionevole probabilità di essere accolto per la omessa indicazione di specifici motivi di appello, nonostante il sig. COGNOME abbia ritualmente promosso censure avverso la sentenza impugnata, attraverso specifici motivi di appello ed autonomi profili di censura’ .
Il ricorso, dopo aver dedotto che la declaratoria di inammissibilità del gravame per violazione dell’art. 434 c.p.c. aveva comunque consumato la propria potestas iudicandi , argomenta comunque che:
-l’atto d’appello non conteneva alcuna modifica della domanda in violazione dell’art. 437 c.p.c., avendo il ricorrente dedotto sin dal giudizio di primo grado condotte di mobbing tali da integrare anche un demansionamento, deducendo peraltro non fatti nuovi ma solo circostanze sopravvenute, tali da suffragare i fatti già dedotti;
-erroneamente la decisione impugnata avrebbe dichiarato privo di ragionevoli probabilità di accoglimento un gravame che invece doveva ritenersi specifico e circostanziato.
Il primo motivo di ricorso è fondato.
2.1. Lo stesso, in primo luogo, è ammissibile, in quanto pienamente rispettoso del principio di specificità di cui all’art. 366, primo comma, n. 4 e n, 6, c.p.c. – seppur modulato, in conformità alle indicazioni della sentenza CEDU del 28 ottobre 2021 (causa Succi ed altri c/Italia) -riproducendo reiteratamente ampi passaggi dell’originario atto di appello , e così consentendo a questa Corte di procedere all’esame diretto degli atti (Cass. Sez. L – Ordinanza n. 3612 del 04/02/2022; ma cfr. anche Cass. Sez. 1 – Ordinanza n. 24048 del 06/09/2021) nel pieno rispetto della regola per cui è necessariamente dall’ammissibilità del motivo di ricorso che discende l’esercizio del potere-dovere del giudice di legittimità di accertare la sussistenza del denunciato vizio attraverso l’esame diretto degli atti (Cass. Sez. U Sentenza n. 20181 del 25/07/2019; Cass. Sez. 5 – Sentenza n. 27368 del 01/12/2020; Cass. Sez. U, Sentenza n. 8077 del 22/05/2012; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 15071 del 10/09/2012).
Né può ravvisarsi -come invece deduce la controricorrente -un profilo di inammissibilità del motivo dovuta alla sua natura ‘mista’, in virtù del mero richiamo congiunto alle ipotesi di cui all’art. 360 c.p.c. nn. ‘3 e/o 4’ , in quanto l’impiego di tale richiamo alternativo non preclude, nel caso di specie, l’individuazione chiara delle doglianze prospettate dalla parte, e quindi l’univoca qualificazione del motivo di ricorso.
2.2. Occorre, a questo punto, richiamare il principio – sempre enunciato da questa Corte per cui l’osservanza del dettato di cui a gli artt. 342 e 434 c.p.c. impone una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, ma non impone l’utilizzo di particolari forme sacramentali o la
redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, ovvero la trascrizione totale o parziale della sentenza appellata, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (Cass. Sez. U Sentenza n. 27199 del 16/11/2017 e, successivamente, Cass. Sez. 6 3, Ordinanza n. 13535 del 30/05/2018; Cass. Sez. U – Ordinanza n. 36481 del 13/12/2022), e fermo restando che la specificità dei motivi di appello dev’essere commisurata all’ampiezza ed alla portata delle argomentazioni della sentenza impugnata (Cass. Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 21401 del 26/07/2021).
2.3. Orbene, l’esame diretto del ricorso in appello proposto dall’odierno ricorrente permette di verificare la piena conformità dell’atto alle previsioni di cui agli artt. 342 e 434 c.p.c.: delle circa cinquantaquattro pagine dell’atto di appello, infatti, circa una trentina (a partire dalla pag. 24) sono dedicate ad una critica puntuale della decisione di prime cure – imperniata su una specifica analisi delle argomentazioni contenute nella sentenza impugnata, con richiami alle prove assunte in giudizio ed alla valutazione fattuale e giuridica che delle medesime era stata operata dal Tribunale -e completate dalla parte volitiva, nella quale vengono rassegnate le conclusioni, e quindi la richiesta di riformare integralmente la decisione di primo grado.
2.4. Si deve, quindi, concludere che il gravame presentato dall’odierno ricorrente risultava e risulta pienamente rispettoso del dettato normativo e che, invece, radicalmente infondata è la conclusione cui è pervenuta -invero apoditticamente – la Corte felsinea, per cui ‘l’orditura del ricorso evita accuratamente di confrontarsi con i sopra sintetizzati snodi argomentativi della sentenza’ , risultando per contro il ricorso fondato su un articolato
percorso analitico e critico, in disparte -ovviamente -la fondatezza o meno dello stesso, la cui valutazione è stata tuttavia preclusa dalla decisione in rito della Corte d’appello.
L’accoglimento del primo motivo rende superfluo l’esame del secondo, formulato in via meramente subordinata.
In virtù delle considerazioni che precedono la decisione impugnata deve essere cassata con rinvio alla Corte d’appello di Bologna, in diversa composizione, la quale provvederà anche a regolare le spese del presente giudizio di legittimità.
P. Q. M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, cassa l’impugnata sentenza e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, a lla Corte d’appello di Bologna, in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione