Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 5910 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 5910 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: RAGIONE_SOCIALE
Data pubblicazione: 05/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 11446/2023 R.G. proposto da: NOME, rappresentato e difeso da ll’avvocato AVV_NOTAIO (CODICE_FISCALECODICE_FISCALE giusta procura allegata al ricorso -ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, domiciliati in INDIRIZZO INDIRIZZO, presso l’ RAGIONE_SOCIALE (P_IVAP_IVA che li rappresenta e difende ope legis
-resistenti- avverso l’ ORDINANZA del GIUDICE DI PACE di RAGIONE_SOCIALE R.G. n. 45559/2019 depositata il 14/11/2022;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/11/2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Con ordinanza depositata il 14-11-2022, il Giudice di Pace di Roma respinse l’impugnazione promossa da NOME COGNOME, cittadino nigeriano, avverso il provvedimento di espulsione emesso l’1 -72019 dal Prefetto di quella stessa città.
Avverso la descritta ordinanza NOME ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un motivo. Il Prefetto di Roma e il Ministero RAGIONE_SOCIALE‘Interno si sono costituiti tardivamente , al solo fine RAGIONE_SOCIALE‘eventuale partecipazione all’udienza di discussione .
Il ricorso è stato fissato per l’adunanza in camera di consiglio ai sensi degli artt. 375, ultimo comma, e 380 bis 1, cod. proc. civ..
RAGIONI RAGIONE_SOCIALEA DECISIONE
L’unico formulato motivo, rubricato « error in iudicando in relazione all’art.360, co. 1, n.5), c.p.c. per omesso esame di fatti decisivi per il giudizio che sono stati oggetto di discussione tra le parti e il cui esame avrebbe determinato un esito diverso RAGIONE_SOCIALEa controversia », denuncia l’illegittimità RAGIONE_SOCIALE‘ordinanza impugnata Per avere il Giudice di Pace omesso l’esame di fatti decisivi, ossia la situazione RAGIONE_SOCIALEa Nigeria e in particolare RAGIONE_SOCIALEa regione del Delta del Niger, da cui il ricorrente proviene, e la sopravvenuta instabilità del Paese rispetto al momento RAGIONE_SOCIALE‘espatrio avvenuto nel 2015 , nonché la condizione individuale RAGIONE_SOCIALE‘espellendo in caso di rimpatrio. Denuncia altresì che la motivazione del provvedimento impugnato è apparente poiché il Giudice di Pace non aveva spiegato le ragioni del proprio convincimento e non aveva vagliato affatto le circostanze dedotte dal ricorrente in ricorso e in corso di causa, rappresentando il sensibile peggioramento RAGIONE_SOCIALEa situazione di sicurezza interna del suo Paese e, in particolare, RAGIONE_SOCIALEa sua area di provenienza (Delta del Niger), pure documentandolo con l’allegazione di fonti che assume
essere attendibili e aggiornate (estratti Report A.I. 2016/17 e 2017/18 e Viaggiare Sicuri al 05.04.19, riportati al motivo 2 del ricorso di 1^grado, pp.3 e 4, e Easo Coi Nigeria del 03.04.17, riportato al motivo 3 del ricorso di 1^ grado, p.6; nonché viaggiare sicuri del 9.10.2020, richiamato nelle note a trattazione scritta per l’udienza del 15.10.2020) .
2. Il motivo è fondato.
Questa Corte ha ripetutamente affermato che in materia di immigrazione, il giudice, in sede di convalida del decreto di trattenimento RAGIONE_SOCIALEo straniero raggiunto da provvedimento di espulsione, è tenuto, alla luce di un’interpretazione costituzionalmente orientata RAGIONE_SOCIALE‘art. 14 del d.lgs. n. 286 del 1998 in relazione all’art. 5 par. 1 RAGIONE_SOCIALEa CEDU (che consente la detenzione di una persona, a fini di espulsione, a condizione che la procedura sia regolare), a rilevare incidentalmente, per la decisione di sua competenza, la manifesta illegittimità del provvedimento espulsivo, che può consistere anche nella situazione di inespellibilità RAGIONE_SOCIALEo straniero (Cass. 5750/2017; Cass. 7829/2019; Cass. 18404/2023). Il fatto che sia stata rigettata la domanda di protezione internazionale, comporta che la procedura di espulsione prosegue il suo corso (Cass. 27077/2019), con la conseguente necessità di valutare anche eventuali fatti integranti cause di inespellibilità.
Nella specie, il giudicante ha operato solo un generico riferimento all’art. 19 d.lgs. n. 286/1998, senza esporre in alcun modo le ragioni per le quali le allegazioni de ll’opponente – riprodotte nel ricorso con sufficiente specificità – non fossero accoglibili, sicché ricorre il vizio motivazionale denunciato. Tanto determina la necessità di riformulare l’apprezzamento anche in fatto nella fattispecie in esame, alla luce dei citati principi di diritto.
L’ordinanza impugnata va, dunque, cassata e le parti rinviate innanzi al Giudice di Pace di Roma, in persona di diverso magistrato,