Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 22547 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 22547 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 08/08/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 18410/2023 R.G. proposto da:
NOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘avvocato NOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende, come da procura speciale in atti.
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, QUESTURA RAGIONE_SOCIALE -intimati- avverso il DECRETO del GIUDICE DI PACE di RAGIONE_SOCIALE n.r.g. 1624/2023 depositata il 16/08/2023.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 02/07/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
RILEVATO CHE:
-In data 14.08.2023 la RAGIONE_SOCIALE di Caltanissetta ha richiesto al Giudice di Pace di Caltanissetta, la proroga del decreto di trattenimento di COGNOME NOME, cittadino tunisino, disposto dal AVV_NOTAIO di Agrigento, in esecuzione del provvedimento di respingimento RAGIONE_SOCIALEa stessa Autorità.
All’udienza del 16/08/2023, il difensore si è opposta alla proroga, come verbalizzato, rilevando che la RAGIONE_SOCIALE non aveva allegato fatti nuovi.
Il Giudice di Pace adito, sciogliendo la riserva, ha emesso il provvedimento di proroga del trattenimento, già disposto per quindici giorni, per ulteriori quindici giorni presso il RAGIONE_SOCIALE Caltanissetta.
Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione avverso questa decisione, affidato ad un motivo; la RAGIONE_SOCIALE e il RAGIONE_SOCIALE intimati non hanno svolto difese.
È stata disposta la trattazione camerale.
CONSIDERATO CHE:
-L’unico motivo denuncia la nullità del provvedimento impugnato per carenza assoluta di motivazione e la v iolazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 14 del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 e degli artt. 11 e 13 RAGIONE_SOCIALEa Costituzione; rimarca il ricorrente che il Giudice di Pace si è limitato, a scioglimento RAGIONE_SOCIALEa riserva, si limita a ritenere ‘non condivisibili le doglianze RAGIONE_SOCIALEo straniero’ ed a barrare la casella ‘Sussistono’ i presupposti di cui all’art 14 D.Lgs n.286/1998 e senza fornire alcuna motivazione sulle questioni dedotte dalla parte in udienza.
-Il motivo è fondato e va accolto.
Il D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 14, comma 5, (e successive modificazioni) prevede che: “Qualora l’accertamento RAGIONE_SOCIALE‘identità e RAGIONE_SOCIALEa nazionalità ovvero l’acquisizione di documenti per il viaggio presenti gravi difficoltà, il giudice, su richiesta del questore, può prorogare il termine di ulteriori trenta giorni. Anche prima di tale termine, il questore esegue l’espulsione o il respingimento, dandone comunicazione senza ritardo al giudice. Trascorso tale termine, il questore può chiedere al giudice di pace una o più proroghe qualora siano emersi elementi concreti che consentano di ritenere probabile l’identificazione ovvero sia necessario al fine di organizzare le operazioni di rimpatrio. In ogni caso il periodo
massimo di trattenimento RAGIONE_SOCIALEo straniero all’interno del centro di permanenza per i rimpatri non può essere superiore a centottanta giorni”.
Il D.Lgs. n. 142 del 2015, art. 6 sancisce l’obbligo di motivazione dei provvedimenti che dispongono o prorogano il trattenimento, in attuazione RAGIONE_SOCIALEa direttiva UE n. 33/2013, il cui art. 8, paragrafo 2, prevede che il trattenimento possa essere disposto soltanto ove necessario e sulla base di una valutazione caso per caso, mentre il successivo art. 9, paragrafi 2 e 4, nel prevedere che la decisione di trattenimento sia soggetta al rispetto di importanti garanzie procedurali e giurisdizionali, dispone che tale decisione debba precisare per iscritto le motivazioni di fatto e di diritto sulle quali si basa.
Il giudice di pace ha invece utilizzato un semplice prestampato (“sussistono/non sussistono i presupposti di cui al D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 e succ. modifiche, art. 14”), senza alcun richiamo per relationem alla richiesta del AVV_NOTAIO, né riferimento alle circostanze del caso concreto, né rilievo sulle deduzioni e memorie difensive autorizzate, perciò adottando una motivazione del tutto apparente e tautologica, in violazione dei principi fondamentali in tema di motivazione dei provvedimenti che incidono sulla libertà personale ( ex multis , da ultimo, Cass.22013/2023; 504/2023, 4858/2023, 5215/2023, 5231/2023).
Invero, il trattenimento RAGIONE_SOCIALEo straniero che non possa essere allontanato coattivamente, contestualmente all’espulsione, è una misura di privazione RAGIONE_SOCIALEa libertà personale che richiede la sussistenza RAGIONE_SOCIALEe condizioni giustificative previste dalla legge, secondo una modulazione cronologica rigidamente predeterminata; pertanto, stanti il rango costituzionale e la natura inviolabile del diritto inciso, la cui conformazione e concreta limitazione è garantita dalla riserva assoluta di legge prevista dall’art. 13 Cost., l’autorità amministrativa è priva di potere discrezionale, e il controllo giurisdizionale si deve estendere al vaglio di specificità dei motivi addotti a sostegno RAGIONE_SOCIALEa richiesta e RAGIONE_SOCIALEa congruenza di essi rispetto alla finalità di rendere possibile il rimpatrio (Cass. 18748/2015, 5650/2017, 23450/2019, 18227/2022);
L’inammissibilità di proroghe non rigidamente ancorate a determinati limiti temporali e condizioni legislativamente imposti, comporta che la motivazione del provvedimento giudiziale di convalida RAGIONE_SOCIALEa proroga del
trattenimento deve contenere l’accertamento RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei motivi addotti a sostegno RAGIONE_SOCIALEa richiesta e la loro congruenza rispetto alla finalità di rendere possibile il rimpatrio (Cass. 6064/2019).
4. -In conclusione, risulta evidente che il provvedimento impugnato è nullo per difetto assoluto di motivazione e va cassato senza rinvio, in applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 382 c.p.c., u.c., secondo periodo, poiché il processo non può essere proseguito, essendo ormai decorso il termine entro cui la proroga avrebbe potuto essere validamente disposta (Cass. 22013/2023, 12865/2023).
Essendo il ricorrente ammesso ex lege al patrocinio a spese RAGIONE_SOCIALEo Stato in un giudizio in cui è parte soccombente un’amministrazione statale, non vi è luogo alla regolazione RAGIONE_SOCIALEe spese, per il principio secondo il quale, qualora la parte ammessa al patrocinio a spese RAGIONE_SOCIALEo Stato sia vittoriosa in una controversia civile promossa contro un’amministrazione statale, il compenso e le spese spettanti al difensore vanno liquidati ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 82 ovvero con istanza rivolta al giudice del procedimento, ed in particolare, nel caso di giudizio di cassazione, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 83, comma 2, D.P.R. cit., al giudice che ha pronunciato la sentenza passata in giudicato, ovvero, in ipotesi di cassazione senza rinvio, al giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata (Cass. 11028/2009, 23007/2010, rese in fattispecie di cassazione con decisione nel merito); l’art. 133 del medesimo D.P.R., a norma del quale la condanna alle spese RAGIONE_SOCIALEa parte soccombente non ammessa al patrocinio va disposta in favore RAGIONE_SOCIALEo Stato, non può, infatti, riferirsi all’ipotesi di soccombenza di un’amministrazione statale (Cass. Sez. U, 24413/2021; da ultimo, Cass. 12865/2023); le spese processuali, anche del giudizio di legittimità, andranno quindi liquidate dal Giudice di pace di Caltanisetta.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e cassa senza rinvio il provvedimento impugnato. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALEa Prima Sezione