Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 9598 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 9598 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 10/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 16544/2023 R.G. proposto da:
NOME COGNOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME COGNOME rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME -ricorrente- contro
RAGIONE_SOCIALE, QUESTURA DI POTENZA – RAGIONE_SOCIALE
-intimati-
Avverso il DECRETO del GIUDICE DI PACE di MELFI n. 603/2023 depositata il 21/06/2023.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/01/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
RILEVATO CHE:
1.- Il Giudice di pace di Melfi, con decreto in data 21/6/2023, su richiesta della Questura di Potenza, ha prorogato il trattenimento di NOME COGNOME, cittadino del Senegal, presso il Centro di permanenza di Palazzo San Gervasio per ulteriori trenta giorni, al fine del rilascio del lasciapassare da parte delle Autorità consolari prepedeutico al rimpatrio.
Il cittadino straniero ha proposto ricorso con un mezzo, chiedendo la cassazione del provvedimento impugnato.
Le Amministrazioni sono rimaste intimate.
È stata disposta la trattazione camerale.
CONSIDERATO CHE:
2.Con l’unico motivo si deduce l’o messa motivazione e/o la motivazione apparente dell’ordinanza impugnata perché resa in violazione e/o errata applicazione degli artt. 132 n. 4 c.p.c., 111, sesto comma, Cost. e 13 e 14, comma 5, del Testo Unico Immigrazione.
Il motivo è fondato e va accolto.
Nel caso in esame si verte sulla proroga del trattenimento (e non già sulla convalida dello stesso).
Il modulo stampato, compilato per assolvere all’onere motivazionale, nel caso di specie, risulta assolutamente generico e contiene solo una crocetta per indicare la convalida e la dizione, meramente astratta, della sussistenza dei presupposti di cui all’art. 14 d.lgs. n. 286/1998.
3.- Alla ritenuta fondatezza del ricorso consegue la cassazione senza rinvio del provvedimento emesso dal Giudice di pace di Melfi qui impugnato, decidendo nel merito, essendo già decorso il termine perentorio entro il quale la proroga del trattenimento doveva essere disposta.
Poiché la parte ricorrente è ammessa al patrocinio a spese dello Stato e la dichiarazione del difensore di essere antistatario, ove formulata, non può costituire rinuncia implicita al beneficio da parte
dell’assistito (Cass. S.U. n. 8561/2021), va rammentato che in un giudizio in cui è parte soccombente un’Amministrazione statale, non vi è luogo alla regolazione delle spese, per il principio secondo il quale, qualora la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato sia vittoriosa in una controversia civile promossa contro un’Amministrazione statale, il compenso e le spese spettanti al difensore vanno liquidati ai sensi dell’art. 82 d.P.R. n. 115 del 2002, ovvero con istanza rivolta al giudice del procedimento, e più precisamente, ai sensi dell’art. 83, comma 2, dello stesso d.P.R., nel caso di giudizio di cassazione, al giudice che ha pronunciato la sentenza passata in giudicato, ovvero, in ipotesi di cassazione senza rinvio, al giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata (v. Cass. 11028/2009, 23007/2010, rese in fattispecie di cassazione con decisione nel merito); l’art. 133 del medesimo d.P.R., a norma del quale la condanna alle spese della parte soccombente non ammessa al patrocinio va disposta in favore dello Stato, non può, infatti, riferirsi all’ipotesi di soccombenza di un’Amministrazione statale (Cass. nn. 18583/2012, 22882/2018, 30876/2018, 19299/2021, 7749/2023, nonché Cass. Sez. U. n. 24413/2021).
Pertanto, le spese processuali, relative anche al giudizio di legittimità, andranno liquidate dal Giudice di pace di Melfi.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e cassa senza rinvio il provvedimento impugnato.
Così deciso in Roma, il giorno 18 gennaio 2024.