Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 10202 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 10202 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data pubblicazione: 16/04/2024
OGGETTO: PUBBLICO IMPIEGO
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 13361/2019 R.G. proposto da: NOME COGNOME, con domicilio digitale
COGNOME NOME, rappresentato e difeso dall’ AVV_NOTAIO come da pec Registri giustizia;
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell’AVV_NOTAIO in Roma, INDIRIZZO;
-controricorrente-
avverso la sentenza n. 188/2018 della Corte d’Appello di RAGIONE_SOCIALE, depositata in data 3.11.2018, N.R.G. 248/2017.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 05.03.2024 dal AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO COGNOME.
RILEVATO CHE
La Corte di Appello di RAGIONE_SOCIALE ha rigettato il gravame proposto da NOME COGNOME (dirigente medico dell’RAGIONE_SOCIALE presso l’RAGIONE_SOCIALE) avverso la sentenza del Tribunale di RAGIONE_SOCIALE, che aveva respinto la sua domanda.
La Corte territoriale, per quanto rileva in questa sede, ha ritenuto corretta la mancata ammissione della prova per testi su circostanze suscettibili di prova scritta ed ha fatto propria la ricostruzione dei fatti di causa operata dal primo giudice, affermando che dalla ponderosa documentazione in atti non erano emersi fatti comprovanti le lamentate condotte datoriali asseritamente mobbizzanti.
Il giudice di appello ha inoltre richiamato le esaustive argomentazioni del primo giudice ed ha ritenuto di condividerle, in quanto aderenti alle risultanze processuali, analiticamente considerate e valutate anche mediante raffronto con le prove orali.
Per la cassazione della sentenza di appello NOME COGNOME ha proposto ricorso prospettando un unico motivo.
RAGIONE_SOCIALERAGIONE_SOCIALE (RAGIONE_SOCIALE) ha resistito con controricorso.
CONSIDERATO CHE
Con l’unico motivo, il ricorso denuncia violazione e falsa applicazione de ll’ art. 132, comma 2, n. 4 cod. proc. civ. , dell’art. 118 disp. att. cod. proc. civ. e dell’art. 111, comma 6, Cost.
Addebita alla Corte territoriale di avere respinto, senza fornire alcuna specifica motivazione, le censure relative alla mancata ammissione dei mezzi di prova richiesti nel giudizio di primo grado, alla mancata dichiarazione di decadenza dell’RAGIONE_SOCIALE dal deposito della documentazione oggetto dell’ordine di esibizione e alla non corretta ricostruzione dei fatti di causa.
Critica la sentenza impugnata per avere respinto le censure e le richieste dell’appellante limitandosi a richiamare la motivazione del Tribunale.
Lamenta il carattere meramente apparente della motivazione, non risultando dalla medesima le ragioni per le quali la Corte territoriale ha ritenuto corretta la ricostruzione dei fatti di causa operata dal primo giudice ed espressamente censurata, né le circostanze di prova non ammesse e le ragioni per le quali avrebbero dovuto essere provate documentalmente.
Evidenzia che in ordine alle denunciate condotte di mobbing la Corte territoriale non ha ricostruito la fattispecie concreta, ai fini della sussunzione in quella astratta, né ha chiarito le ragioni di diritto e della condivisione proprio convincimento.
Il ricorso è fondato.
Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, deve considerarsi nulla la sentenza di appello motivata ” per relationem ” alla sentenza di primo grado, qualora la laconicità della motivazione non consenta di appurare che alla condivisione della decisione di prime cure il giudice d’appello sia pervenuto attraverso l’esame e la valutazione di infondatezza dei motivi di gravame, previa specifica ed adeguata considerazione delle allegazioni difensive, degli elementi
di prova e dei motivi di appello, (v. Cass. n. 19722/2023; Cass. n. 2397/2021; Cass. n. 27112/2018; Cass. n. 22022/2017; Cass. n. 20648/ 2015 e Cass. n. 2268/2006).
Questa Corte ha infatti chiarito che la sentenza d’appello può essere motivata ” per relationem “, purché il giudice del gravame dia conto, sia pur sinteticamente, delle ragioni della conferma in relazione ai motivi di impugnazione ovvero della identità delle questioni prospettate in appello rispetto a quelle già esaminate in primo grado, sicché dalla lettura della parte motiva di entrambe le sentenze possa ricavarsi un percorso argomentativo esaustivo e coerente, mentre va cassata la decisione con cui la corte territoriale si sia limitata ad aderire alla pronunzia di primo grado in modo acritico senza alcuna valutazione di infondatezza dei motivi di gravame. (Cass. n. 20883/2019).
Le Sezioni Unite di questa Corte (sentenza n. 8053/2014) hanno letto la riformulazione dell’art. 360, comma 1, n. 5 cod. proc. civ., disposta dall’art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito in legge 7 agosto 2012, n. 134, come riduzione al minimo costituzionale del sindacato di legittimità sulla motivazione, con conseguente denunciabilità in cassazione della sola “anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella ‘mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico’, nella ‘motivazione apparente’, nel ‘contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili’ e nella ‘motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile’, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di ‘sufficienza’ della motivazione”.
Come più recentemente ribadito dalle Sezioni Unite (sentenza n. 22232/2016), “la motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perché affetta da error in procedendo , quando, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture”.
La sentenza impugnata, dopo un fugace passaggio sulle questioni processuali, si è limitata a confermare le statuizioni del primo giudice in ordine al lamentato mobbing senza esplicitare in modo effettivo le ragioni dell’apprezzamento e della condivisione, in rapporto ai motivi di appello .
La Corte territoriale ha fatto propria la ricostruzione dei fatti di causa operata dal primo giudice, limitandosi ad affermare che ‘ dalle risultanze processuali, e segnatamente dalla ponderosa documentazione in atti ‘ non erano emersi fatti comprovanti le condotte datoriali asseritamente mobbizzanti, nonché a richiamare ‘ le esaustive argomentazioni espresse dal giudice di prime cure, del tutto aderenti a siffatte risultanze ‘, che ha condiviso in quanto analiticamente considerate e valutate anche mediante raffronto con le prove orali.
Le ragioni per le quali la Corte territoriale ha ritenuto di condividere la sentenza di primo grado sono state dunque esplicitate in modo tautologico, in ragione dell’ aderenza alle risultanze
processuali, di cui tuttavia la motivazione non dà conto, come non dà conto delle allegazioni in fatto contenute nel ricorso e delle specifiche domande proposte.
La sentenza impugnata non consente dunque di ricavare il percorso argomentativo contenuto nella parte motiva di entrambe le sentenze, né di valutarne la coerenza e l’esaustività rispetto ai motivi di gravame.
Tali caratteristiche rendono la sentenza impugnata affetta da nullità, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., in quanto corredata da una motivazione solo apparente, non espressione di un autonomo e comprensibile processo deliberativo.
Il ricorso va dunque accolto; la sentenza impugnata va cassata, con rinvio alla medesima Corte di Appello, anche per la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.
PQM
La Corte accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata; rinvia alla Corte di Appello di RAGIONE_SOCIALE, anche per la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso nella Adunanza camerale del 5 marzo 2024.