Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 7449 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 7449 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 20/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso 21460-2022 proposto da:
NOME, domiciliato in ROMA INDIRIZZO presso LA CANCELLERIA RAGIONE_SOCIALE CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE – RAGIONE_SOCIALE – RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA, alla INDIRIZZO;
– controricorrente –
Oggetto
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
Ud. 24/01/2024
CC
avverso la sentenza n. 166/2022 RAGIONE_SOCIALEa CORTE D’APPELLO di CATANIA, depositata il 31/01/2022 R.G.N. 63/2020; udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta nella camera di consiglio del 24/01/2024 dal AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO.
Rilevato che
con sentenza n. 166/2022 la Corte di appello di Catania ha confermato la sentenza con la quale il giudice civile del Tribunale di RAGIONE_SOCIALE aveva respinto la querela di falso proposta da NOME COGNOME avverso il verbale di primo accesso ed i relativi atti allegati, redatti dagli Ispettori del RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, nelle parti relative alle dichiarazioni rese agli Ispettori da NOME COGNOME e NOME COGNOME in merito alla sussistenza di un rapporto di RAGIONE_SOCIALE subordinato con il querelante; ha ritenuto per l’effetto assorbito l’appello incidentale RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE –RAGIONE_SOCIALE –RAGIONE_SOCIALE;
la querela di falso era stata proposta nell’ambito del giudizio avente ad oggetto l’opposizione alle ordinanze ingiunzione emesse in data 18.7.2012 dal Dirigente Responsabile del RAGIONE_SOCIALEo RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE;
per la cassazione RAGIONE_SOCIALEa decisione ha proposto ricorso NOME COGNOME sulla base di un unico motivo; la parte intimata ha resistito con controricorso;
Considerato che
con l’unico motivo di ricorso parte ricorrente denunzia violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 132 comma 2 n. 4 c.p.c. , censurando la sentenza impugnata per essendosi la Corte di
merito limitata a dichiarare di condividere l’iter motivazionale alla base RAGIONE_SOCIALEa sentenza di primo grado senza chiarire le ragioni in diritto sulla scorta RAGIONE_SOCIALEe quali aveva ritenuto di pervenire a tale conclusione. In particolare, si duole RAGIONE_SOCIALEa mancata esplicitazione RAGIONE_SOCIALEe ragioni RAGIONE_SOCIALE‘apprezzamento RAGIONE_SOCIALEe risultanze istruttorie in senso difforme alla prospettazione di esso ricorrente -querelante;
2. il motivo è infondato;
2.1. come noto, la motivazione meramente apparente – che la giurisprudenza parifica, quanto alle conseguenze giuridiche, alla motivazione in tutto o in parte mancante -sussiste allorquando pur non mancando un testo RAGIONE_SOCIALEa motivazione in senso materiale, lo stesso non contenga una effettiva esposizione RAGIONE_SOCIALEe ragioni alla base RAGIONE_SOCIALEa decisione, nel senso che le argomentazioni sviluppate non consentono di ricostruire il percorso logico -giuridico destinato a sorreggere il decisum (Cass. n. 9105/2017, Cass. Sez. Un. n. 22232/2016, Cass. n. 20112/2009) rimettendo all’interprete, come non consentito (Cass. n. 22232/2016 cit.), il compito di integrare la motivazione con le più varie, ipotetiche congetture;
2.2. con specifico riferimento alla motivazione ” per relationem” è stato chiarito che deve considerarsi nulla la sentenza di appello motivata “per relationem” alla sentenza di primo grado qualora la laconicità RAGIONE_SOCIALEa motivazione non consenta di appurare che alla condivisione RAGIONE_SOCIALEa decisione di prime cure il giudice d’appello sia pervenuto attraverso l’esame e la valutazione di infondatezza dei motivi di gravame, previa specifica ed adeguata considerazione RAGIONE_SOCIALEe allegazioni difensive, degli elementi di prova e dei motivi di appello, (cfr. Cass. n. 22022/ 2017, Cass. n. 20648/2015, Cass. n. 2268/2006); è
stato inoltre precisato che la sentenza d’appello non può ritenersi legittimamente resa “per relationem”, in assenza di un comprensibile richiamo ai contenuti degli atti cui rinvia, ai fatti allegati dall’appellante e alle ragioni del gravame, così da risolversi in una acritica adesione ad un provvedimento solo menzionato, senza che emerga una effettiva valutazione, propria del giudice di appello, RAGIONE_SOCIALEa infondatezza dei motivi del gravame;
2.3. tali carenze non si riscontrano nella motivazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata posto che, se è vero che la Corte distrettuale ha dichiarato di condividere l’iter motivazionale RAGIONE_SOCIALEa sentenza di primo grado, a tale enunciazione il giudice di appello ha fatto seguire la chiara esplicitazione del criterio in diritto al quale ha ancorato la valutazione di insussistenza del falso e l’analitico esame RAGIONE_SOCIALEe singole circostanze di fatto e RAGIONE_SOCIALEe ragioni del relativo apprezzamento ai fini del convincimento espresso;
2.4. il giudice di appello ha infatti specificato che la verifica RAGIONE_SOCIALEa sussistenza del falso deve essere tratta non solo dalla negazione da parte dei soggetti escussi come testi di quanto attestato dal pubblico ufficiale come avvenuto in sua presenza ma d al complesso di circostanze attinenti all’evento sfociato nell’atto nei cui confronti è stata formulata la querela, posto che diversamente la fede rafforzata e qualificata RAGIONE_SOCIALE‘attestazione e RAGIONE_SOCIALEa relazione confluite nell’oggetto RAGIONE_SOCIALEa querela potrebbero risultare infirmate dalla semplice negazione di quanto risultante in esse; in questa prospettiva ha sottolineato la necessità di riscontri obiettivi alle dichiarazioni dei soggetti reperiti sul posto dagli Ispettori e ritenuto tale presenza non giustificata dalle motivazione addotte dal COGNOME e, soprattutto, non riferite dai
soggetti in questione nell’immediatezza RAGIONE_SOCIALE‘ispezione. Da tutto quanto sopra emerge che la decisione di secondo grado, al contrario di quanto assume parte ricorrente risulta ampiamente argomentata nei suoi presupposti giuridici e fattuali e che quindi alc una violazione RAGIONE_SOCIALE‘obbligo di motivazione si è verificata;
2.4. al rigetto del ricorso consegue la condanna del soccombente alla rifusione RAGIONE_SOCIALEe spese di lite, oltre che al pagamento, nella sussistenza dei presupposti processuali RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo del contributo unificato ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, comma 1 quater d.p.r. n. 115/2002;
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente alla rifusione RAGIONE_SOCIALEe spese di lite che liquida in € 3.500,00 per compensi professionali, oltre spese prenotate a debito.
Ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis RAGIONE_SOCIALEo stesso art.13, se dovuto.
Roma, così deciso nella camera di consiglio del 24 gennaio