Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 25378 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 25378 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 16/09/2025
Oggetto: Trasporto – Spedizione.
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 26393/2022 R.G. proposto da
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli Avv.ti NOME COGNOME e NOME COGNOME giusta procura in calce al ricorso, elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO presso lo studio dell’Avv. NOME COGNOME e come da domicilio digitale indicato;
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avv. NOME COGNOME giusta procura in calce al ricorso, ex lege domiciliata come da domicilio digitale indicato;
– controricorrente –
CC 19/05/2025
ric. n. 26393/2022
Pres. G. COGNOME
Rel. I Ambrosi
avverso la sentenza della CORTE D’APPELLO DI BOLOGNA n. 1789 del 2022 pubblicata il 30 agosto 2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19 maggio 2025 dalla Consigliera NOME COGNOME
Fatti di causa
1. RAGIONE_SOCIALE conveniva in giudizio dinanzi il Tribunale di Modena la RAGIONE_SOCIALE sostenendo il grave inadempimento e ritardo della convenuta nella gestione delle spedizioni, riconosceva di esser tenuta al pagamento delle fatture scadute e chiedeva dichiararsi risolti i contratti in essere, con condanna della convenuta al pagamento delle penali concordate in contratto e dei maggiori costi generati dall’inadempimento per complessivi Euro 409.270,50 che opponeva in compensazione coi crediti per fatture. La COGNOME si costituiva e dal canto suo, contestava l’imputabilità a sé dei ritardi e danni lamentati dalla società attrice e sosteneva una diversa ricostruzione dei fatti; in via riconvenzionale, chiedeva il pagamento delle proprie fatture scadute, nn. 2628/2013, 3885/2013, 3865/2013, 3195/2013, 3199/2013, 3346/2013, 3850/2013, per prestazioni regolarmente svolte e mai pagate, per Euro 230.259,81, oltre interessi di mora di cui al d. lgs. 231/2002 dal d ovuto al saldo, nonchè l’accertamento dell’illegittimo esercizio della facoltà di risoluzione da parte di RAGIONE_SOCIALE COGNOME, il risarcimento dei maggiori costi e danni derivatile per Euro 240.500,00, così chiedendo la condanna della società COGNOME, attrice, al pagamento di complessivi Euro 470.759,81, oltre interessi, rivalutazione e spese.
Con ordinanza ingiunzione ex art. 186 ter c.p.c. in data 11/6/2015 il Tribunale di Modena intimava ad RAGIONE_SOCIALE il pagamento in favore di COGNOME delle fatture per Euro 230.259,81 oltre alle spese del sub procedimento di ingiunzione in corso di causa e gli interessi moratori di cui al d. lgs. 231/2002 dalla scadenza delle fatture al saldo. Con la sentenza n. 906/2018 lo stesso Tribunale accertava l’intervenuta risoluzione dei
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Rel. I Ambrosi contratti di trasporto, nei limiti indicati in motivazione per fatto e colpa di RAGIONE_SOCIALE, accertava che le penali dovute per i ritardi a favore di RAGIONE_SOCIALE ammontavano a complessivi euro 212.583; dichiarava tenuta e condannava RAGIONE_SOCIALE previa compensazione del credito di quest’ultima pari ad euro 212.583,00 con il credito di RAGIONE_SOCIALE pari ad euro 230.259,81, al pagamento a favore di quest’ultima di euro 17.676,81, oltre ad interessi moratori dal dovuto al saldo; rigettava tutte le ulteriori domande proposte da RAGIONE_SOCIALE e da RAGIONE_SOCIALE compensando integralmente le spese di lite fra le stesse parti.
Avverso tale decisione proponeva appello la RAGIONE_SOCIALE dinanzi la Corte di appello di Bologna; si costituiva la RAGIONE_SOCIALE contestando il gravame e, a sua volta, proponendo appello incidentale.
Con la sentenza qui impugnata, la Corte d’appello ha rigettato sia l’ appello principale che quello incidentale, confermando la sentenza di prime cure e compensando interamente le spese di lite del grado.
Avverso la sentenza d ‘ appello RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione articolato in cinque motivi. Ha resistito con atto di controricorso RAGIONE_SOCIALE
La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380 -bis .1 c.p.c..
Parte ricorrente e parte controricorrente hanno depositato distinte e rispettive memorie.
Ragioni della decisione
Con il primo motivo, la ricorrente RAGIONE_SOCIALE lamenta la ‘ nullita’ del procedimento e/o della sentenza -error in procedendo: parziale omessa pronuncia sul primo motivo di appello, principale e incidentale -violazione degli artt. 112 e 342 c.p.c. -proposto ai sensi dell’art. 360 c. 1, c.p.c. n. 4) ‘; in particolare, contesta che il Giudice
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d’appello ha ‘parzialmente omesso pronunciarsi sul primo motivo di gravame’ con cui aveva chiesto al Giudice d’appello di accertare l’inesistenza di un corpo di regole ‘quadro’ che qualificasse il rapporto con Tironi come un unico contratto, con singole applicazioni in occasione di ogni specifico incarico; ciò in riforma della sentenza di primo grado, che aveva erroneamente ritenuto che le Condizioni di Contratto inviate da Tironi a Pasquinelli il 22.1.2009 costituissero, per l’appunto, un accordo quadro tr a le parti, sostenendo che il Giudice di prime avesse errato a qualificare tali condizioni di contratto ‘non avvedendosi di come, invece, quel documento non conteneva la disciplina giuridica del contratto (salvo generici riferimenti a ‘la responsabilità civile della merce da trasportare’ art. 8), né menzionava le penali o la clausola risolutiva espressa che il Giudice di prime cure aveva valutato e ritenuto legittimamente invocata ne lla specie’ ; conclude nel ribadire che ‘diversamente da quanto ritenuto dal primo Giudice, il richiamo su molteplici ordini delle stesse condizioni generali di contratto non rendeva l’insieme dei contratti un unico ordine, con l’effetto che il giudice avrebbe dovuto ritenere la fattispecie come un insieme di contratti distinto anche se uniformemente governato’ (pagg. 19 e 20 in ricorso).
1.1. Il primo motivo non è fondato.
Tralasciando la confezione della censura che si limita a ribadire quanto già sostenuto in appello (nello specifico, nel primo motivo di appello) e cioè che ‘i molteplici contratti non costituivano un unico rapporto tra le parti’, con il mezzo in esame, parte ricorrente denuncia nella sostanza (da valorizzarsi nell’esercizio del potere/dovere di autonoma qualificazione della censura attribuito alla Corte di legittimità, v. Cass. Sez. U. 24/07/2013, n. 17931) un error in procedendo ─ essenzialmente sub specie di omessa pronuncia su motivo di gravame in conseguenza della errata lettura del suo effettivo contenuto censorio.
La parte dell’atto di appello testualmente trascritta nelle note 35 , 37 e 38 in calce al ricorso (a pagg. 19-21) non offre invero un contenuto oggettivo sostanzialmente diverso da quello sul quale la Corte d’appello ha
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condotto la propria disamina.
Ebbene, la Corte d’appello ha ritenuto che «tra le parti i rapporti commerciali venivano disciplinati in primo luogo da Condizioni Generali di contratto (rapporto quadro) richiamate in ogni ordine e contenente la clausola (risolutiva) n. 14, nonché la penale (clausola n. 4); da condizioni specifiche di ogni singolo ordine; da condizioni pure inviate a mezzo raccomandata da COGNOME. Se, in ipotesi, le condizioni di cui al doc. n. 21 bis non avessero carattere normativo, la soluzione non appare differente da quella comunque adottata dal Giudice dal momento che la clausola risolutiva n 14) è presente e richiamata nelle condizioni generali richiamate in tutti gli ordini (ad es. nei doc. 1-6, 10, 11, 12, 13 -fascicolo di primo grado ‘Confermiamo l’ordine di qua nto sotto, alle condizioni generali riportate a tergo e alle seguenti condizioni particolari’). Si deve convenire che quelle condizioni generali rappresentano, da sempre, la disciplina dell’accordo quadro, unitamente alle condizioni SOT10; ciò suffragato d alla circostanza che anche la stessa COGNOME le ha prodotte in primo grado, proprio a conferma della rilevanza delle stesse. Può aver ingenerato un certo disguido tra le parti la circostanza che sia le condizioni riportate a tergo di ciascun ordine sia le condizioni SOT10 sono definite ‘condizioni generali’. Tuttavia, anche in ipotesi di non applicabilità delle SOT10 ai rapporti in causa, è insuperabile il fatto che valgano quelle richiamate espressamente in ciascun ordine; condizioni che includono esattamente la clausola n. 14, sicchè, tutta la questione non incide nell’economia generale del giudizio.» (foglio 5 non numerato della sentenza impugnata).
Non si vede, dunque, né la ricorrente lo spiega, quale argomento di critica, così diverso da quello postulato in sentenza, fosse dal primo motivo di gravame desumibile, al punto da potersi configurare un vizio di omessa pronuncia.
La Corte d’appello ha in realtà esattamente individuato il senso di quella censura, ma ha ritenuto di disattenderlo. Rispetto a tale valutazione, la illustrazione del motivo esprime solo una generica insoddisfazione e una
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critica meramente oppositiva che non riesce a individuare l’errore ascrivibile alla sentenza, tanto meno sul piano processuale.
2. Con il secondo motivo, la società ricorrente denuncia la ‘ nullità del procedimento e/o della sentenza – error in procedendo: motivazione apparente per relationem -violazione dell’art. 132 comma 2 n. 4 c.p.c. proposto ai sensi dell’art. 360 c. 1, c.p.c. n. 4) ‘ in quanto il Giudice d’appello ha motivato il rigetto del secondo e del quarto motivo di appello, per relationem alla motivazione della decisione di prime cure, senza esprimere, neppure in modo sintetico, le ragioni della conferma della pronuncia in relazione ai motivi di impugnazione in appello, in violazione dell’art. 132, comma 2 n 4) c.p.c. che, nell’individuare il contenuto della sentenza, vi include la concisa esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione. In altri termini, sostiene la ricorrente che ‘tale acritica e immotivata adesione, priva di motivazione sul rigetto del gravame, rende la motivazione della sentenza solo apparente, e la Sentenza stessa nulla perché affetta da error in procedendo , ove la motivazione, benchè graficamente esistente, non rende, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio con vincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integra rla con le più varie, ipotetiche, congetture’ (pag. 23 in ricorso).
2.1. Il secondo motivo di ricorso non è fondato.
La doglianza proposta secondo cui la sentenza impugnata sarebbe composta da una parte motivazionale costruita ‘ per relationem ‘ con semplici richiami alla sentenza di primo grado, non conduce a revisione del provvedimento; infatti, oltre ad essere astrattamente ammissibile una motivazione meramente per relationem , purché il rinvio venga operato in modo tale da rendere possibile ed agevole il controllo della motivazione (cfr. Cass. Sez. 6 – L, 11/09/2018 n. 21978), nel caso in esame, lungi dall’essere sussumi bile nell’ipotesi paventata dal la società ricorrente, la sentenza impugnata rivela, invece, una motivazione autonoma, adeguata e chiara
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attraverso la quale la Corte territoriale ha espressamente riesaminato la domanda e dato conto delle ragioni poste a fondamento della decisione secondo argomentazioni esenti da vizi logici o giuridici; in questa prospettiva, il richiamo operato dal giudice di appello a punti motivazionali della sentenza di primo grado, quando condivisi e ben supportati da proprie autonome motivazioni, come nel caso in esame, non può dar luogo ad alcun vizio o irregolarità della sentenza (Cass. Sez. 1, 05/08/2019 n. 20883).
Ebbene, la Corte d’appello , dopo aver analiticamente sintetizzato il contenuto delle doglianze dell’appellante incidentale COGNOME in merito alle singole commesse, ha ritenuto infondato il secondo motivo di appello «attinente alla asserita contraddizione su quanto statuito dal Giudice in ordine alla commessa n. NUMERO_DOCUMENTO e quella 401565 sulla scorta del fatto che la differenza di peso dei trasformatori nei due casi avrebbe portato a soluzioni differenti, avendo il Tribunale nel primo caso imputato il ritardo al vettore mentre nel secondo caso al committente. Tutte le circostanze sono state più che approfonditamente verificate dal primo giudice. Nel caso del la commessa n. 401506 (v. punto n.3 sent. Tb) è stato il vettore a rilevare l’asserita diversità di peso ma si rifiutava sia di provvedere al trasporto che di verificare in contraddittorio tra le parti la correttezza o meno del peso stesso. Nel caso della commessa n. 401565 invece la differenza di peso, ritenuta poi causa imputabile al committente, è stata rilevata da Autorità ‘terze’. Va osservato poi che l’asserita differenza di peso rilevata dal convenuto non è stata in alcun modo provata. Anzi vi è in atti dimostrazione della circostanza che il trasformatore fu ‘sequestrato’ senza consentire la verifi ca del peso. Parimenti, l’intera questione riguardante le Commesse nn. 401564 e 401565, è stata scrupolosamente verificata dal Tribunale, le cui considerazioni sono pienamente condivisibili ed alle quali ci si riporta interamente in questa sede. Come pure è condivisibile l’accertamento del primo Giudice che ha ritenuto il ritardo della stessa commessa 401565, per asseriti problemi climatici di alluvione, addebitabile a COGNOME per il quale ritiene il Tribunale carente la prova di percorsi alternativi. Analogamente,
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Rel. I Ambrosi per ragioni di sintesi, tutte le rivedute questioni concernenti tutte le altre commesse oggetto di ridiscussione, sono state adeguatamente e con completezza affrontate e risolte dal Tribunale, con percorso logico-giuridco e fattuale totalmente condivisibil e. Tirando le fila, l’intero percorso motivazionale adottato dal primo decidente sulle spiegate questioni rimane sostanzialmente condivisibile» (in motivazione della sentenza impugnata sub lett. G).
Va, infine, considerato per completezza che la Corte d’appello , con particolare riferimento alle stesse commesse, aveva altresì analiticamente esaminati i motivi di parte appellante principale COGNOME, ritendoli infondati (cfr. in motivazione della sentenza impugnata sub lettera C).
Pertanto, il vizio di apparente motivazione non è riscontrabile nella sentenza impugnata.
3. Con il terzo motivo, la società ricorrente denuncia la ‘ nullità del procedimento e/o della sentenza – error in procedendo: omessa pronuncia sul terzo motivo di appello, principale e incidentale – violazione degli artt. 112, 115 e 342 c.p.c. e 2697 c.c. -proposto ai sensi dell’art. 360 c. 1, c.p.c. n. 4) ‘ ; in particolare, la Corte d’appello avrebbe omesso di pronunciare anche sul terzo motivo di gravame con cui la società ricorrente lamentava che il primo Giudice avesse errato nel ritenere COGNOME inadempiente all’incarico ricevuto con la commessa n. 401506, traendo il proprio convincimento esclusivamente da fatti favorevoli a COGNOME riferiti dal legale rappresentante della stessa in sede d’interpello in relazione all’asserito rifiuto del conducente del mezzo di proseguire il viaggio e di procedere a pesa congiunta ed in relazione alla presunta illegittima ritenzione del carico.
3.1. Il terzo motivo di ricorso è inammissibile.
Parte ricorrente lamenta l’omessa pronuncia sul terzo motivo d’appello ma non spiega a quale parte della motivazione della sentenza impugnata la censura si riferisca, non risultando conforme la censura a quanto prescritto dall’art. 366 , nn. 4 e 6, c.p.c. risolvendosi la dogliana in un ‘non motivo’ (tra tante, Cass. Sez. 3, 12/01/2024 n. 1341).
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Correttamente parte odierna controricorrente evidenzia in controricorso (pag. 16) che in proposito la Corte d’appello ha condiviso la censura della stessa parte appellata (COGNOME) «secondo cui, comunque, la presunta inopponibilità a Tironi dell’esito della pesatura eseguita dalle Autorità austriache è genericamente dedotta ed è, comunque, superata dall’argomentazione del giudice di prime cure che ha accertato l’invincibilità dell’evento e l’impossibilità di proseguire il trasporto perdurando l’irregolarità. Per contro, il fermo imposto dall’Autorità del paese in cui si svolgeva il trasporto è in ogni caso un fatto esimente della responsabilità del vettore, laddove, il Tribunale ha comunque correttamente omesso di tenere in considerazione le dichiarazioni a sé favorevoli rese dal legale rappresentante in sede di interpello» (cfr. sentenza impugnata in motivazione sub lettera E).
4. Con il quarto motivo, la società ricorrente denuncia la ‘ violazione degli artt. 1 e 5 d. lgs. 231/2002 e ss. mm. -proposto ai sensi dell’art. 360 c. 1, c.p.c. n. 3) ‘ in quanto la Corte d’appello ha ritenuto l’inapplicabilità della disciplina dettata in tema di interessi moratori ex d.lgs. 9 ottobre 2002 n. 231, affermando che la loro applicazione diretta non era ancora in vigore nel momento in cui era stata introdotta la domanda.
Contrariamente a quanto statuito dalla Corte d’appello, la società ricorrente sostiene che il credito liquidato a favore di COGNOME ‘rientra ex se nell’ambito di applicazione del d. lgs. 231/2002, in vigore sin dal 2002, di talché COGNOME ha diritto all’applicazione dell’interesse al tasso moratorio prescritto all’art. 5 D. Lgsl. cit. e sostiene che siano irrilevanti le considerazioni in merito all’entrata in vigore del quarto comma dell’art. 1284 c.c. che estendono la sfera di applicabilità del ta sso d’interesse moratorio ai crediti c.d. ‘litigiosi’ in quanto tali, dunque , anche a crediti che per propria natura non ricadrebbero nella sfera applicativa del decreto l egislativo’ (pag. 26 in ricorso).
4.1. Il quarto motivo di ricorso è anch’esso inammissibile.
Parte ricorrente si limita a contrapporre la propria tesi, già ritenuta
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infondata in appello dalla sentenza impugnata, limitandosi ad affermare che gli interessi moratori gli sarebbero dovuti ex se perché rientranti nell’ambito di applicazione del d. lgs. 231/2002 e che la motivazione resa dal Giudice d’appello sarebbe irrilevante. Non sussiste, pertanto, la violazione di legge paventata.
5. Con il quinto motivo, la società ricorrente, COGNOME, denuncia la ‘ nullità del procedimento e/o della sentenza – error in procedendo: motivazione apparente – pronuncia oltre i limiti della domanda sul quarto motivo di appello principale e incidentale -violazione degli artt. 112, 115 e 342 c.p.c. proposto ai sensi dell’a rt. 360 c. 1, c.p.c. n. 4) ‘ ; in particolare, lamenta che la Corte d’Appello ha rigettato il quarto motivo di gravame per relationem alla sentenza di primo prado, con cui gli era stato negato il risarcimento (a) dei maggiori costi sostenuti in conseguenza di tali ritardi e (b) dei danni patiti in conseguenza dell’illegittima risoluzione da parte di Tironi delle commesse in corso d’esecuzione e/o non ancora eseguite, in ragione dei medesimi ritardi e che tale diniego discendeva da un’omessa e/o errata delle evidenze agli atti, che provavano sia nell’ an che nel quantum il diritto della società COGNOME non solo a rigettare l’addebito delle penali -bensì anche a ottenere il rimborso dei maggiori costi e il risarcimento dei danni sofferti.
5.1. Il quinto motivo del ricorso è parimenti inammissibile.
Parte ricorrente mostra di non confrontarsi con la ratio decidendi della sentenza impugnata che in proposito ha affermato «Anche il profilo di motivo incidentale sui danni e maggiori costi richiesti non può essere riconosciuto alla Pasquinelli in quanto, semmai allegati, non vi è prova del collegamento della documentazione con le commesse oggetto di causa, per alcuni costi poi non essendovi prova neanche documentale.» (in motivazione della sentenza impugnata sub lettera H).
Neppure può essere valorizzato quanto affermato nella memoria da parte ricorrente, non avendo con essa offerto argomenti ulteriori rispetto a
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quelli contenuti nel ricorso oppure ragioni di dissenso, essendosi limitata ad argomentare ribadendo quanto già lamentato.
6. Il ricorso va rigettato.
Le spese del presente giudizio di legittimità seguono il principio di soccombenza e sono poste a carico della parte ricorrente così come liquidate in dispositivo ed in proposito, va dato atto che la memoria della controricorrente non è redatta secondo quanto prescritto dagli artt. 378 o 380 bis 1, c.p.c., e cioè per chiarire le ragioni giustificative dei motivi, ma soltanto per ribadire quanto già evidenziato in controricorso.
Per questi motivi
La Corte rigetta il ricorso.
Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore della parte controricorrente che si liquidano in complessivi Euro 8.700,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge
Dichiara la sussistenza, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, dei presupposti per il versamento, da parte della società ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto (Cass. Sez. U. 20 febbraio 2020 n. 4315).
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 19 maggio 2025
IL PRESIDENTE NOME COGNOME