Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 23928 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 23928 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 05/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso 2751-2019 proposto da:
NOME, domiciliato in INDIRIZZO presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio degli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, che lo rappresentano e difendono;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 151/2018 della CORTE D’APPELLO di CAMPOBASSO, depositata il 17/07/2018 R.G.N. 90/2017;
Oggetto
Motivazione per relazionem
Nullità sentenza
R.G.N. 2751/2019
COGNOME.
Rep.
Ud. 25/06/2024
CC
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25/06/2024 dalla Consigliera AVV_NOTAIO. NOME COGNOME.
RILEVATO CHE:
la Corte di appello di Ancona, pronunciando sull’impugnazione di entrambe le parti indicate in epigrafe, ha respinto sia l’appello principale dell’RAGIONE_SOCIALE che quello incidentale della parte privata;
la Corte territoriale ha dato atto che il Tribunale aveva accolto « nei limiti di cui in parte motiva l’ opposizione a decreto ingiuntivo» e, per l’effetto , aveva revocato il decreto ingiuntivo opposto. Aveva, inoltre, dichiarato « l’estinzione ex art. 393 c.p.c. del processo intercorso tra le parti e rigetta(to) nel resto la domanda»;
per quanto più rileva in questa sede, la Corte territoriale ha giudicato infondate « le censure dell’appellante principale e di quello incidentale essendo la sentenza immune dai lamentati vizi». In particolare, in relazione all’appello incidentale, che qui rileva, così ha motivato: «quanto all’appello incidentale relativo alla domanda riconvenzionale rigettata in primo grado, la Corte reputa sufficiente il richiamo alle corrette argomentazioni espresse dal primo giudice nell’impugnata sentenza che in quanto condivisibili si richiamano e devono intendersi come qui riportate e trascritte nella ritenuta superfluità di ulteriori considerazioni. Gli ulteriori motivi di gravame devono ritenersi assorbiti nelle considerazioni che precedono»;
avverso la decisione ha proposto ricorso per cassazione NOME COGNOME, con tre motivi;
ha resistito, con controricorso, l’RAGIONE_SOCIALE;
il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di sessanta giorni dall’adozione della decisione in Camera di consiglio.
CONSIDERATO CHE:
con il primo motivo ai sensi dell’art. 360 nr. 3 cod.proc.civ.- è dedotta la violazione dell’art 414 nr. 4 cod. proc. civ., dell’art. 416 cod. proc. civ., dell’art. 115 cod. proc. civ., dell’art 121 cod proc civ. Le censure investono la sentenza del Tribunale di Isernia, richiamata per relazionem dalla Corte di appello, per aver rigettato la domanda riconvenzionale proposta dal ricorrente, sulla scorta di un asserito difetto di allegazione;
con il secondo motivo, -ai sensi dell’art 360 nr. 4 cod proc civ- è dedotta la nullità della sentenza in relazione all’art 111 Cost. nonché la violazione degli artt. 112, 113, 132 nr 4 cod proc.civ . e dell’art. 118 disp att. cod. proc. civ. per motivazione apparente. Parte ricorrente assume che la Corte di appello di Campobasso si è limitata ad una motivazione per relazionem priva dei requisiti minimi, necessari per renderla comprensibile e giuridicamente valida. Risulterebbe omesso il richiamo dei punti essenziali della motivazione di primo grado e non vi sarebbe stato alcun riferimento alle censure mosse con il gravame;
con il terzo motivo -ai sensi dell’art. 360 nr. 3 cod.proc.civ.- è dedotta la violazione e falsa applicazione degli artt. 2727 e 2729 cod.civ. nonché degli artt. 310, comma 3, e 116, comma 2, cod. proc. civ. per avere la sentenza di primo grado, alla quale quella di appello farebbe rinvio, errato nel ritenere ininfluenti le prove provenienti da altro giudizio;
il secondo motivo, che per ragioni logiche, va esaminato con priorità rispetto agli altri, è fondato;
per costante orientamento di questa Corte (Cass., sez. un., nr 19881 del 2014; Cass., sez. un., nr. 8053 del 2014) il vizio di «anomalia motivazionale», denunciabile in sede di legittimità, ricorre quando il giudice, in violazione di un obbligo di legge, costituzionalmente imposto, ometta di illustrare il percorso logico seguito per pervenire alla decisione assunta. La sanzione di nullità colpisce, pertanto, non solo le sentenze che siano del tutto prive di motivazione da punto di vista grafico ma anche quelle che presentano un «contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili» ovvero «una motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile»(Cass., sez. un., nr. 8053 del 2014 cit);
è stato, peraltro, precisato che di «motivazione perplessa e incomprensibile» o di «motivazione apparente» può parlarsi quando essa non renda «percepibili le ragioni della decisione, perché consiste di argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere l’ iter logico seguito per la formazione del convincimento, di talché essa non consenta alcun effettivo controllo sull’esattezza e sulla logicità del ragionamento del giudice»(Cass., sez.un. nr. 22232 del 2016);
nel caso di specie, la Corte di appello ha motivato il decisum con richiamo delle argomentazioni del Tribunale;
questa Corte ripetutamente afferma che «la sentenza pronunziata in sede di gravame è legittimamente motivata per relationem ove il giudice d’appello, facendo proprie le argomentazioni del primo giudice, esprima, sia pure in modo sintetico, le ragioni della conferma della pronuncia in relazione ai motivi di impugnazione proposti, sì da consentire, attraverso la parte motiva di entrambe le sentenze, di ricavare un percorso
argomentativo adeguato e corretto mentre va cassata la decisione con cui il giudice si sia limitato ad aderire alla decisione di primo grado senza che emerga, in alcun modo, che a tale risultato sia pervenuto attraverso l’esame e la valutazione di infondatezza dei motivi di gravame» (Cass. nr. 14786 del 2016 e negli stessi termini, fra le tante, Cass. nn. 15187 del 2018, 14401 del 2018, 13594 del 2018, 8684 del 2018, 8012 del 2018);
15. al giudice di appello, infatti, non è imposta l’originalità né dei contenuti né delle modalità espositive. Egli, dunque, può aderire alla motivazione della statuizione impugnata ove la condivida, senza necessità di ripeterne tutti gli argomenti o di rinvenirne altri, ma a condizione che la condivisione della motivazione sia stata raggiunta attraverso una autonoma valutazione critica, che deve emergere, sia pure in modo sintetico, dal testo della decisione (Cass. nr. 15884 del 2017 e Cass. nr. 5209 del 2018) attraverso l’esame critico delle «argomentazioni svolte dal primo giudice in base ai motivi di gravame» ( Cass. nr. 27112 del 2018; Cass. nr. 2397 del 2021);
16. può dirsi, dunque, che affinché sia integrato il «minimo costituzionale» è necessario che «il giudice del gravame dia conto, sia pur sinteticamente, delle ragioni della conferma in relazione ai motivi di impugnazione ovvero della identità delle questioni prospettate in appello rispetto a quelle già esaminate in primo grado, sicché dalla lettura della parte motiva di entrambe le sentenze possa ricavarsi un percorso argomentativo esaustivo e coerente» (Cass. nr. 28139 del 2018 );
17. in modo evidente, alla stregua di quanto riportato nello storico di lite, nel caso di specie ricorre una situazione di
«anomalia motivazionale» per motivazione apparente se non, addirittura, inesistente che si converte in violazione dell’art. 132, comma 2, nr. 4, cod.proc.civ. e dà luogo a nullità della sentenza, come correttamente denunciato dal ricorrente. Difetta, infatti, qualsiasi effettivo richiamo alla vicenda processuale, al contenuto degli atti cui formalmente si fa rinvio, ai fatti allegati dall’appellante e alle ragioni del gravame; in definitiva, la motivazione si risolve in una incomprensibile adesione ad un provvedimento solo menzionato ma non criticamente valutato;
18. va, pertanto, accolto il secondo motivo di ricorso, con conseguente assorbimento delle ulteriori censure, e la sentenza impugnata va cassata con rinvio per un nuovo esame alla Corte d’Appello di Ancona, in diversa composizione, cui è demandato anche il regolamento delle spese del giudizio di legittimità;
P.Q.M.
La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, assorbiti gli altri. Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese di legittimità, alla Corte di Appello di Ancona in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 25 giugno