Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 6184 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 6184 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 08/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso 7867-2020 proposto da:
AZIENDA SANITARIA LOCALE TARANTO, in persona del Direttore Generale pro tempore , elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO presso lo Studio RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
COGNOME NOME, elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 30/2019 della CORTE D’APPELLO DI LECCE SEZ. DIST. DI TARANTO depositata il 19/02/2019 R.G.N. 277/2013;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 05/02/2025 dal Consigliere Dott. NOME COGNOME
Oggetto
RETRIBUZIONE
PUBBLICO IMPIEGO
R.G.N. 7867/2020
COGNOME
Rep.
Ud. 05/02/2025
CC
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RILEVATO
che, con sentenza del 19 febbraio 2019, la Corte d’Appello di Lecce, in riforma della decisione resa dal Tribunale di Taranto, rigettava l’opposizione proposta dalla ASL di Taranto avverso il decreto ingiuntivo ottenuto da NOME COGNOME con cui la stessa aveva azionato il credito che assumeva esser maturato in suo favore a titolo di retribuzione di posizione fissa e variabile determinata per gli anni 2003/2007 e 2007/2008 in modo da ledere il diritto a percepire il trattamento minimo contrattuale previsto dal CCNL;
che la decisione della Corte territoriale discende dall’aver e questa ritenuto sufficiente ai fini del decidere sulla quaestio iuris , identificata nella spettanza di differenze retributive rivendicate a titolo di retribuzione di posizione variabile aziendale e/o di retribuzione minima contrattuale per gli anni 2003/2007 e 2007/2008, il richiamo a precedenti della stessa Corte aventi ad oggetto questioni asseritamente identiche a quelle di cui trattavasi nel giudizio in questione;
che per la cassazione di tale decisione ricorre la ASL di Taranto, affidando l’impugnazione a cinque motivi, cui resiste, con controricorso, la COGNOME;
che la controricorrente ha poi depositato memoria.
CONSIDERATO
che, con il primo motivo, la ASL ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., deduce la nullità della sentenza per essersi la Corte territoriale pronunziata in contrasto con il principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato, stante la non sovrapponibilità tra la controversia sottoposta al suo vaglio ed i precedenti cui, motivando per relationem, rinvia, in realtà recanti statuizioni a quella del tutto estranee;
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che con il secondo motivo la ASL ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione dell’art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c., lamenta il carattere meramente apparente della motivazione resa dalla Corte territoriale che non consente di desumere i fatti di causa rilevanti e le ragioni giuridiche poste a base della decisione;
che con il terzo motivo, rubricato con riferimento agli artt. 60 del CCNL per l’Area della dirigenza sanitaria 1994/1997, 50 del successivo CCNL 1998/2001, 2, comma 1, e 63 d.lgs. n. 165/2001 e 112 c.p.c., lamenta la non conformità a diritto della pronunzia della Corte territoriale non potendo ritenersi fondata, alla luce della disciplina invocata, la pretesa al mantenimento della retribuzione di posizione quanto alla parte variabile aziendale nel medesimo importo fissato in sede di contrattazione aziendale anteriormente all’incorporazione nella ASL di Taranto dell’Azienda Ospedaliera SS. Annunziata , comportante un incremento del numero dei beneficiari, per essere la materia relativa all’implementazione dei fondi indisponibile da parte dei singoli dipendenti;
che con il quarto motivo la ASL ricorrente deduce la nullità della sentenza in relazione alle violazioni di legge e di contratto di cui al motivo che precede;
che con il quinto motivo la ASL ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 1241 c.c. lamentando a carico della Corte territoriale l’erroneità relativa alla statuizione tesa ad escludere la compensazione tra il credito azionato dalla dirigente e quello opposto dalla ASL relativamente al recupero della minor somma percepita a titolo di retribuzione di posizione fissa variabile con le maggiori somme attribuite con riguardo alla componente variabile aziendale, statuizione motivata in relaz ione alla diversa natura dei crediti l’uno dovuto inderogabilmente e l’altro solo eventualmente;
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che nella giurisprudenza di questa Corte è consolidato il principio per cui ‘ In tema di provvedimenti giudiziali, la motivazione ‘per relationem’ ad un precedente giurisprudenziale esime il giudice dallo sviluppare proprie argomentazioni giuridiche, ma il percorso argomentativo deve comunque consentire di comprendere la fattispecie concreta, l’autonomia del processo deliberativo compiuto e la riconducibilità dei fatti esaminati al principio di diritto richiamato, dovendosi ritenere, in difetto di tali requisiti minimi, la totale carenza di motivazione e la conseguente nullità del provvedimento ‘ (cfr. Cass. n. 17403/2018 e Cass. n. 11227/2017);
che, a questa stregua, è a dirsi come il secondo motivo meriti accoglimento, atteso che la motivazione dell’impugnata sentenza si esaurisce nel mero riferimento a precedenti della stessa Corte territoriale, per risultare omessa la ricostruzione della fattispecie concreta e per non emergere la riconducibilità di questa al principio di diritto richiamato, rivelandosi assolutamente carente con conseguente nullità della sentenza; che il secondo motivo va, dunque, accolto, con conseguente assorbimento degli ulteriori motivi e la sentenza impugnata cassata con rinvio alla Corte d’Appello di Lecce, in diversa composizione, che provvederà in conformità, disponendo altresì in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il secondo motivo, assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese, alla Corte d’Appello di Lecce in diversa composizione.
Così deciso in Roma nell’adunanza camerale del 5 febbraio 2025 La Presidente
NOME COGNOME