Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 30936 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 3 Num. 30936 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 07/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso 4771-2019 proposto da:
Adunanza camerale
RAGIONE_SOCIALE, in persona del liquidatore e Legale rappresentante ‘ pro tempore ‘, elettivamente domiciliata in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO NOME COGNOME, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO COGNOME;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante ‘ pro tempore ‘ , elettivamente domiciliata in RomaINDIRIZZO INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO, che la rappresenta e difende unitamente dagli Avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– controricorrente –
Oggetto
MANDATO
Mandato ad operare nel settore della ‘ RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ‘ –
Revoca dello stesso
Lamentata
illegittimità Esclusione
R.G.N. 4771NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
Ud. 22/06/2023
Avverso la sentenza n. 5232/2010 del la Corte d’appello d i Milano, depositata il 28/11/2018;
udita la relazione della causa svolta nell ‘adunanza camerale del 22/06/2023 dal AVV_NOTAIO COGNOME.
FATTI DI CAUSA
La società RAGIONE_SOCIALE ricorre, sulla base di nove motivi, per la cassazione della sentenza n. 5232/18, del 28 novembre 2018, della Corte d’a ppello di Milano, che -nel respingerne il gravame avverso la sentenza n. 967/16, del 10 novembre 2016, del Tribunale di Lodi -ha confermato il rigetto sia dell’opposizione, dalla stessa società proposta, avverso il decreto che le ingiungeva il pagamento di € 103.465,11 in favore della società RAGIONE_SOCIALE, sia delle domande riconvenzionali della stessa opponente.
Riferisce, in punto di fatto, l’odiern a ricorrente di aver proficuamente commercializzato, fino al gennaio 2013, software per la gestione di aziende, di studi di commercialisti e di consulenti del lavoro prodotti dalla RAGIONE_SOCIALE (società attiva nel settore della RAGIONE_SOCIALE ), in forza di mandati di concessione dalla stessa rilasciati per operare in alcune Province del centro Italia. Notificatole, tuttavia, dalla mandante -nell’estate dell’anno 2013 -il decreto ingiuntivo di cui sopra (e ciò sul presupposto che RAGIONE_SOCIALE si fosse resa inadempiente ai propri obblighi di pagamento, come risultanti da fatture allegate al ricorso monitorio), l’odierna ricorrente si opponeva allo stesso, ex art. 645 cod. proc. civ., agendo anche in via di riconvenzione. Tale iniziativa, in particolare, mirava alla declaratoria di inefficacia delle disdette che RAGIONE_SOCIALE aveva adottato, dal marzo al
novembre 2013, in relazione a taluni dei mandati in precedenza conferiti, nonché all’accertamento della illegittimità del blocco operativo di seguito imposto (a far data dal 30 aprile 2013) a RAGIONE_SOCIALE, con conseguente richiesta di condanna al ripristino dei mandati oggetto di disdetta, alla rimozione del suddetto blocco, nonché al pagamento -previa eventuale compensazione con i crediti vantati dalla società opposta -di una somma a titolo di risarcimento del danno, per responsabilità contrattuale e/o aquiliana. Siffatta pretesa, in particolare, era basata sull’assunto che RAGIONE_SOCIALE si sarebbe resa compartecipe degli atti di concorrenza sleale posti in essere dalla società RAGIONE_SOCIALE, nata da un illecito ‘ spin off ‘ di taluni dipendenti di RAGIONE_SOCIALE, avendole affidato -in data 17 gennaio 2013 -un mandato di concessione analogo a quello ad essa, in precedenza, rilasciato.
L’adito giudicante, tuttavia, rigettava la proposta opposizione, e con essa le domande riconvenzionali e ciò, rileva la ricorrente, sebbene l’esistenza degli atti di concorrenza sleale di RAGIONE_SOCIALE fosse stata accertata giudizialmente, all’esito di un procedimento ex art. 700 cod. proc. civ., conclusosi con l’ordine , alla stessa, di astenersi da qualunque attività promozionale o di vendita di prodotti e/o servizi nei confronti della clientela già servita da RAGIONE_SOCIALE.
Esperito gravame dalla soccombente attrice in opposizione, lo stesso veniva rigettato.
Avverso la sentenza della Corte ambrosiana ha proposto ricorso per cassazione la società RAGIONE_SOCIALE, sulla base -come detto -di nove motivi.
3.1. Il primo motivo denuncia -ex art. 360, comma 1, n. 4), cod. proc. civ. -nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 cod. proc. civ.
La sentenza è impugnata per aver ‘omesso di decidere’ in ordine alle censure oggetto del primo e quarto motivo di gravame, con i quali era stata lamentata, rispettivamente, l’assenza di motivazione e la violazione dell’art. 115 cod. proc. civ., quanto alla decisione del primo giudice di non ammettere sia la richiesta prova per testi sia l’ordine di esibizione ex art. 210 cod. proc. civ.
Si evidenzia, infatti, come il giudice di appello si sia limitato ad aderire a quanto già statuito, sul punto, dal Tribunale lodigiano (dapprima con l’ordinanza istruttoria del 29 aprile 2015 e, poi, con sentenza), valutando come ‘idonea, ampia e condivisibile’ la motivazione da esso espressa, facendo, così, mancare, sul punto ‘qualsivoglia pronuncia’.
3.2. Il secondo motivo denuncia -ex art. 360, comma 1, n. 4), cod. proc. civ. -nullità della sentenza per violazione dell’art. 132, comma 2, n. 4), cod. proc. civ., dell’art. 118 disp. att. cod. proc. civ., nonché dell’art. 111, comma 6, Cost.
Per l’ipotesi in cui si ritenesse disattendendo il primo motivo del presente ricorso -che la Corte milanese abbia pronunciato sul primo e quarto motivo di appello, l’odierna ricorrente censura la sentenza impugnata per aver fatto mancare ogni effettiva motivazione sul punto. Essa, infatti, non avrebbe affatto ‘esplicitato il motivo per il quale le istanze istruttorie proposte da RAGIONE_SOCIALE sarebbero state ‘correttamente disattese dal Tribunale con idonea, ampia e condivisibile motivazione’, senza delinea re ‘il percorso logico seguito per giungere a tale conclusione’ e, soprattutto, senza recare una ‘specifica e puntuale confutazione dei motivi di gravame’.
3.3. Il terzo motivo denuncia -ex art. 360, comma 1, n. 4), cod. proc. civ. -nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 cod. proc. civ.
La proposta impugnazione, in questo caso, investe la sentenza della Corte ambrosiana per aver ‘omesso di decidere’ pure in merito alle censure oggetto del secondo motivo di gravame, concernente la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 115 e 167 cod . proc. civ., ‘in ordine al controllo probatorio dei fatti non contestati operato dal Giudice di primo grado’.
Assume, infatti, l’odierna ricorrente di aver lamentato che in relazione ai fatti da essa posti a fondamento della propria domanda non sarebbe intervenuta alcuna contestazione da parte di RAGIONE_SOCIALE, sicché in merito ad essi -essendosi determinato l’effetto proprio della non contestazione, ovvero la ‘ relevatio ab onere probandi ‘ -il giudice di prime cure avrebbe proceduto, illegittimamente, al controllo probatorio. Il Tribunale, per contro, avrebbe dovuto dare per assodato, sulla base di quei fatti, sia che RAGIONE_SOCIALE non era inadempiente all’obbligo di pagamento della somma di € 26.793,32, in scadenza il 31 marzo 2013 (donde l’illegittimità delle disdette e poi del blocco -che RAGIONE_SOCIALE ebbe in seguito a operare), sia il fatto che RAGIONE_SOCIALE era stata com partecipe degli atti di concorrenza sleale di cui l’odierna ricorrente fu vittima.
Il giudice di appello, invece, ‘noncurante delle specifiche censure’ mosse, sul punto, alla decisione resa dal Tribunale di Lodi, oltre ad incorrere nel suo stesso errore (ciò che forma, in particolare, oggetto del quarto motivo del presente ricorso per ca ssazione), ‘nulla ha rilevato’ in merito a tali censure, donde l’eccepita nullità ‘per violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato’.
3.4. Il quarto motivo denuncia -ex art. 360, comma 1, n. 4), cod. proc. civ. -nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 cod. proc. civ.
La sentenza è impugnata per violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato in ordine al primo e terzo motivo di appello. In particolare, con il primo motivo di gravame era stata lamentata -come già illustrato -l’esistenza di una mo tivazione apodittica da parte del Tribunale, dolendosi l’allora appellante, segnatamente, del fatto che esso, nell’escludere l’esistenza di una condotta anticoncorrenziale da parte di RAGIONE_SOCIALE, non avesse dato rilievo alle pronunce intervenute nel già menzionato procedimento cautelare. Del pari, con il terzo motivo di gravame, RAGIONE_SOCIALE si era doluta del fatto che il primo giudice non avesse tenuto conto -in quanto, appunto, non contestati -‘degli innumerevoli elementi forniti in giudizio’ (tabulati telefonici, copie di email, la ‘circolare’ emessa da RAGIONE_SOCIALE l’8 marzo 2013, etc.) che avrebbero dovuto condurr e, attraverso l’utilizzo di presunzioni, a ravvisare sia l’esistenza degli atti di concorrenza sleale, che l’illegittimità delle disdette operate da RAGIONE_SOCIALE, nonché, comunque, ad individuare in essa il solo soggetto inadempiente.
3.5. Il quinto motivo denuncia -ex art. 360, comma 1, n. 4), cod. proc. civ. -nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 cod. proc. civ.
Anche in questo caso la sentenza della Corte milanese è impugnata per violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, giacché la ricorrente lamenta di aver richiesto che RAGIONE_SOCIALE -nella denegata ipotesi in cui non se ne fosse riconosciuto il coinvolgimento nella costituzione di RAGIONE_SOCIALE ai danni di essa RAGIONE_SOCIALE -venisse almeno ritenuta compartecipe degli atti di concorrenza sleale.
Su tale ‘domanda autonoma’ ambo i giudici di merito avrebbero omesso di pronunciarsi.
3.6. Il sesto motivo denuncia -ex art. 360, comma 1, n. 4), cod. proc. civ. -nullità della sentenza per violazione dell’art. 132, comma 2, n. 4), cod. proc. civ., dell’art. 118 disp. att. cod. proc. civ., nonché dell’art. 111, comma 6, Cost.
Si denuncia ‘l’evidente vizio motivazionale’ della sentenza di appello, giacché essa, sebbene sembri ‘aver motivato le ragioni del suo convincimento’ nel pronunciarsi sul concorso di RAGIONE_SOCIALE nell’attività di concorrenza sleale di RAGIONE_SOCIALE non ha ‘tenuto in considerazione’ le censure mosse dall’allora appellante.
3.7. Il settimo motivo denuncia -ex art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. -‘violazione di norme di diritto in riferimento agli artt. 2727 e 2729 cod. civ.’.
Si censura la sentenza impugnata per aver ‘omesso di esaminare i plurimi elementi forniti da RAGIONE_SOCIALE (anche mediante produzione documentale), che avevano rilevanza ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 2727 e 2729 cod. civ.’, idonei a far ‘ritene re sussistente la responsabilità anticoncorrenziale di RAGIONE_SOCIALE‘, la prova della quale è raggiungibile, appunto, per presunzioni.
La Corte milanese -si lamenta -‘non ha nemmeno preso in considerazione’ il valore presuntivo ‘degli elementi dedotti e documentati da RAGIONE_SOCIALE‘, senza ‘preventivamente accertarne la capacità di assumere rilievo ai sensi e per gli effetti degli artt. 2727 e 2729 cod. civ.’.
3.8. L’ottavo motivo denuncia ex art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. -‘falsa applicazione di norme di diritto in riferimento agli artt. 1362 e 1363 cod. civ.’.
Si censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto illegittima la sospensione dei pagamenti -operata, a partire dal 31 marzo 2013, da RAGIONE_SOCIALE -delle fatture emesse da RAGIONE_SOCIALE, sospensione che ha costituito il presupposto delle disdette e, poi,
del ‘blocco operativo’ del 30 aprile 2013 compiuto da quest’ultima, la cui legittimità, per contro, è stata affermata sulla base delle clausole contrattuali di cui ai nn. 4) e 18).
Assume, infatti, la ricorrente che la sentenza impugnata -a fronte del chiaro tenore letterale dell’art. 11 del contratto (disciplinante, specificamente, la fattispecie della disdetta), nonché di un’interpretazione sistematica delle clausole contrattuali -avrebbe errato nel fare riferimento alle predette clausole contrattuali. L’applicazione, inoltre, dell’ art. 11 avrebbe dovuto condurre al riconoscimento del diritto di RAGIONE_SOCIALE a riscuotere la somma di € 41.961,72, a titolo di ‘royalties’, maturate -qu anto al settore delle ‘paghe fiscali’ nel periodo dal 1° gennaio al 31 marzo 2013, antecedente alla disdetta.
3.9. Il nono motivo denuncia -ex art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. -‘falsa applicazione di norme di diritto in riferimento agli artt. 1362 e 1363 cod. civ.’ e ciò, ‘relativamente alla pretesa di pagamento di cui alla fattura TARGA_VEICOLO‘.
La ricorrente lamenta che -in relazione alla prestazione di cui alla fattura suddetta -entrambi i giudici di merito abbiano fatto riferimento solo al contenuto della clausola (la n. 3.2.4. di cui al contratto c.d. ‘servizio Mercurio’ dell’11 settembre 2006) e non a quella (la n. 3.2.) del contratto del 4 febbraio 2013, ovvero il c.d. ‘Accordo riguardante la fornitura di licenze ad hoc revolution e/o ad hoc enterprisesorgente’, con ciò violando i criteri ermeneutici dell’interpretazione letterale e dell’i nterpretazione sistematica delle clausole contrattuali. La clausola applicata, infatti, farebbe riferimento all’ipotesi in cui il concessionario non riesca ad effettuare forniture e attivazioni dei programmi per il valore stabilito e non alla diversa fattispecie -sussistente nella specie, come riconosciuto da RAGIONE_SOCIALE -in cui il medesimo sia impedito a sottoscrivere i contratti.
Ha resistito all’avversaria impugnazione, con controricorso, la società RAGIONE_SOCIALE, chiedendo che la stessa sia dichiarata inammissibile o, comunque, rigettata.
La trattazione del presente ricorso è stata fissata ai sensi dell’art. 380 -bis .1 cod. proc. civ.
Il ricorrente ha presentato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il ricorso va rigettato.
7.1. Il primo Il primo motivo risulta ‘ prima facie ‘ non fondato.
7.1.1. Sebbene, formalmente, esso lamenti l’omessa pronuncia sui motivi di gravame primo e quarto (tanto da evocare la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ.), la censura si risolve nella contestazione di una carenza di motivazione, per essersi il giudice di appello limitato ad aderire a quanto affermato dal primo giudice.
Omessa pronuncia e difetto di motivazione sono, tuttavia, vizi distinti, giacché il primo ‘implica la completa omissione del provvedimento indispensabile per la soluzione del caso concreto’, mentre il secondo ‘presuppone l’esame della questione oggetto di doglianza da parte del giudice di merito, seppure se ne lamenti la soluzione in modo giuridicamente non corretto ovvero senza adeguata giustificazione’ (da ultimo, tra le molte, Cass. Sez. 5, ord. 5 marzo 2021, n. 6150, Rv. 660696-01).
Nessuna omissione, dunque, è ravvisabile nel caso di specie, secondo la stessa impostazione della ricorrente.
7.2. Pure il secondo motivo -che lamenta, in relazione al rigetto dei medesimi motivi di appello (primo e quarto), difetto di motivazione -risulta non fondato.
7.2.1. Difatti, ‘la sentenza pronunziata in sede di gravame è legittimamente motivata « per relationem » ove il giudice d’appello, facendo proprie le argomentazioni del primo giudice, esprima, sia pure in modo sintetico, le ragioni della conferma della pronuncia in relazione ai motivi di impugnazione proposti, sì da consentire, attraverso la parte motiva di entrambe le sentenze, di ricavare un percorso argomentativo adeguato e corretto, ovvero purché il rinvio sia operato sì da rendere possibile ed agevole il controllo, dando conto delle argomentazioni delle parti e della loro identità con quelle esaminate nella pronuncia impugnata, mentre va cassata la decisione con cui il giudice si sia limitato ad aderire alla decisione di primo grado senza che emerga, in alcun modo, che a tale risultato sia pervenuto attraverso l’esame e la valutazione di infondatezza dei motivi di gravame’ (così da ultimo, in motivazione, Cass. Sez. 1, ord. 8 novembre 2018, n. 28139, Rv. 651516-01; in senso conforme, tra le altre, Cass. Sez. Lav., sent. 23 agosto 2018, n. 21037, Rv. 650138-01; Cass. Sez. 1, sent. 19 luglio 2016, n. 14786, Rv. 640759-01).
Nella specie, poi, il dato della ‘sinteticità’ delle regioni dell’adesione alla motivazione del primo giudice deve essere, vieppiù, valorizzato, ove si consideri che i motivi di gravame attenevano al rigetto di istanze istruttorie, sicché, sul punto, deve darsi ulteriore seguito al principio, già enunciato da questa Corte, secondo cui ‘il giudice di merito non è tenuto ad ammettere e valutare tutti i mezzi di prova dedotti dalle parti, atteso che qualora ritenga sufficientemente istruito il processo bene può, nell’esercizio dei suoi poteri discrezionali, insindacabili in sede di legittimità, non ammettere un mezzo istruttorio, valutandolo, alla
stregua di tutte le risultanze processuali, irrilevante o superfluo. Al riguardo, inoltre, l’obbligo di motivazione sul carattere superfluo di tale mezzo istruttorio non esclude che le ragioni del rigetto della richiesta di ammissione possano chiaramente desumersi dalle complessive articolate argomentazioni contenute nella sentenza, in ordine alla sussistenza di sufficienti elementi di prova già raggiunti per fondare la decisione, sì da rendere inutile l’ulteriore istruttoria’ (così, in motivazione, Cass. S ez. 3, sent. 12 luglio 2005, n. 14611, Rv. 584883-01; nello stesso senso Cass. Sez. Lav., sent. 17 marzo 2004, n. 5421, Rv. 571807-01; Cass. Sez. Lav., sent. 10 maggio 1995, n. 5106, Rv. 492429-01).
7.3. Il terzo motivo è, invece, inammissibile.
7.3.1. Premesso, invero, che costituisce ‘elemento valutativo riservato al giudice del merito’ apprezzare, ‘nell’ambito del giudizio di fatto al medesimo riservato, l’esistenza ed il valore di una condotta di non contestazione dei fatti rilevanti, allegati dalla controparte’ (così Cass. Sez. 6 -1, ord. 7 febbraio 2019, n. 3680, Rv. 65313001), sicché tale ‘apprezzamento è censurabile in sede di legittimità esclusivamente per incongruenza o illogicità della motivazione, non spettando a questa Corte il potere di riesaminare il merito della controversia, ma solo quello di controllare, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico-formale, le argomentazioni poste a fondamento della decisione’ (Cass. Sez. 1, sent. 11 giugno 2014, n. 13217, Rv. 631806-01), dirimente risulta la constatazione che la ricorrente non ha rispettato la condizione di ammissibilità del motivo richiesta dall’art. 366, comma 1, n. 6), cod. proc. civ.
Difatti, allorché sia denunciata una non corretta applicazione del principio di ‘non contestazione’ e ciò a prescindere dal contenuto della doglianza formulata, e dunque tanto nell’ipotesi
in cui si lamenti che il giudice abbia ritenuto operante il principio in assenza dei suoi presupposti, quanto nel caso in cui ci si dolga, al contrario, dell’erronea esclusione della sua operatività il ricorrente è tenuto non solo ad ‘indicare la sede pr ocessuale di adduzione delle tesi ribadite o lamentate come disattese’, inserendo nel ricorso ‘la trascrizione dei relativi passaggi argomentativi’ e ciò mercé ‘la riproduzione degli atti del giudizio nella misura necessaria’ a tale scopo (da ultimo, Cass. Sez. 3, sent. 9 agosto 2016, n. 16655, Rv. 641486-01), ma anche ad ‘indicare specificamente il contenuto della comparsa di risposta avversaria e degli ulteriori atti difensivi, evidenziando in modo puntuale la genericità o l’eventuale totale assenza di co ntestazioni sul punto’ (cfr. Cass. Sez. 6 -3, ord. 22 maggio 2017, n. 12840, Rv. 644383-01).
Non avendo, dunque, la ricorrente provveduto in tal senso, il motivo deve essere dichiarato inammissibile.
7.4. Il quarto motivo è in parte infondato e in parte, nuovamente, inammissibile.
7.4.1. Al primo esito, quello della non fondatezza, va incontro la censura di violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. riferita al primo motivo di appello, per le stesse ragioni che si sono illustrate nello scrutinare i primi due motivi del presente ricorso.
Viceversa, il secondo esito ( ovvero, l’ inammissibilità) deve essere prospettato con riferimento all’analoga censura che è formulata con riguardo al terzo motivo del gravame già proposto innanzi alla Corte ambrosiana, con il quale era stata lamentata l’assenza di contestazione ‘degli innumerevoli elementi forniti in giudizi o’ (tabulati telefonici, copie di e -mail, la ‘circolare’ emessa da RAGIONE_SOCIALE l’8 marzo 2013, etc.), giacché ‘l’onere di contestazione riguarda le allegazioni delle parti e non i documenti
prodotti, né la loro valenza probatoria la cui valutazione, in relazione ai fatti contestati, è riservata al giudice’ (Cass. Sez. 3, sent. 5 marzo 2020, n. 6172, Rv. 65715401), sicché ‘il principio di non contestazione di cui all’art. 115 cod. proc. civ. ha per oggetto fatti storici sottesi a domande ed eccezioni e non può riguardare le conclusioni ricostruttive desumibili dalla valutazione di documenti’ (Cass. Sez. 3, sent. 21 giugno 2016, n. 12748, Rv. 640254-01; Cass. Sez. 6-3, ord. 11 febbraio 2020, n. 3306, Rv. 657014-01).
7.5. I motivi quinto e sesto risultano ‘ ictu oculi ‘ infondati.
7.5.1. A pagina 23 della sentenza impugnata si legge, infatti, come , ad avviso della Corte territoriale, ‘la tesi di RAGIONE_SOCIALE per la quale RAGIONE_SOCIALE avrebbe concorso con RAGIONE_SOCIALE nell’attività di concorrenza sleale da quest’ultima posta in essere, dalla quale sarebbe discenderebbe l’illegittimità delle disdette dai mandati di concessione a suo tempo comunicatele dall’appellata (in marzo ed in novembre 2013), oltre che del recesso esercitato dalla mandante nel gennaio 2014, non trovi conferma dall’analisi della documentazione riversata in atti’.
Non si è, dunque, concretata alcuna violazione del principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato, né alcun difetto di motivazione, in ordine al richiesto accertamento dell’esistenza di una compartecipazione di RAGIONE_SOCIALE agli atti di concorrenza sleale di RAGIONE_SOCIALE. Né, d’altra parte, potrebbe rilevare la circostanza che il tema ‘ de quo ‘ risulta essere stato affrontato sotto il profilo dell’accertamento della legittimità delle disdette, e poi del recesso, di RAGIONE_SOCIALE, e non come oggetto di ‘domand a autonoma’, visto che non ricorre ‘il vizio di omessa pronuncia, nonostante la mancata decisione su un punto specifico, quando la decisione adottata comporti una statuizione implicita di rigetto sul
medesimo’ (tra le tante, Cass. Sez. 5, ord. 6 dicembre 2017, n. 29191, Rv. 646290-01).
7.6. Il settimo motivo è inammissibile.
7.6.1. Difatti, sebbene anche il rifiuto di trarre una presunzione dalle risultanze istruttorie sia ‘deducibile senza dubbio come vizio di falsa applicazione delle norme degli artt. 2727 e 2729 cod. civ., in quanto nella motivazione della sentenza di merito si coglie e, quindi si denuncia , un’argomentazione motivazionale espressa con cui il giudice violando alcuno dei paradigmi dell’art. 2729 cod. civ. si rifiuta erroneamente di sussumere la vicenda fattuale (assunta proprio come egli l’ha individuata) sotto la norma stessa e, quindi, di applicare una presunzione che doveva applicare’, e ciò perché il ‘rifiuto espresso e motivato di individuare una presunzione « hominis »’ deve essere trattato ‘allo stesso modo dell’applicazione di una presunzione senza rispetto dei paradigmi normativi indicati dall’art. 2729 cod. civ.’, visto che in ‘entrambi i casi la denuncia in Cassazione è possibile secondo il verso della c.d. falsa applicazione della norma dell’art. 2729 cod. civ.’ (così, in motivazione, Cass. Sez. 3, ord. 6 luglio 2018, n. 17720, Rv. 64966301), nell’ipotesi che occupa ciò che risulta mancare nel testo della sentenza impugnata -è proprio tale rifiuto ‘espresso e motivato’, del giudice di appello, di trarre una ‘ presumptio hominis ‘ dagli elementi a sua disposizione, donde l’inammissibilità del presente motivo di ricorso.
7.7. Anche l’ottavo motivo è inammissibile.
7.7.1. Nella sentenza impugnata non si rinviene traccia delle questioni oggetto del presente motivo.
Di qui, pertanto, l’ applicazione de l principio secondo cui, ‘ove una determinata questione giuridica -che implichi un accertamento di fatto -non risulti trattata in alcun modo nella sentenza impugnata, il ricorrente che proponga detta questione in sede di legittimità ha l’onere, al fine d i evitare una statuizione di inammissibilità per novità della censura, non solo di allegarne l’avvenuta deduzione innanzi al giudice di merito, ma anche di indicare in quale atto del giudizio precedente vi abbia provveduto, onde dare modo alla Corte di cassazione di controllare «ex actis» la veridicità di tale asserzione prima di esaminare nel merito la questione stessa’ (Cass. Sez. 2, ord. 24 gennaio 2019, n. 2038, Rv. 652251-02).
7.8. Infine, anche il nono motivo è inammissibile.
7.8.1. La ricorrente lamenta -senza, però, una migliore specificazione del contenuto della censura -violazione degli art. 1362 e 1363 cod. civ.
Ne deriva, pertanto, la necessità di dare seguito al principio secondo cui ‘la parte che, con il ricorso per cassazione, intenda denunciare un errore di diritto o un vizio di ragionamento nell’interpretazione di una clausola contrattuale, non può limitarsi a richiamare le regole di cui agli artt. 1362 e ss. cod. civ., avendo invece l’onere di specificare i canoni che in concreto assuma violati, ed in particolare il punto ed il modo in cui il giudice del merito si sia dagli stessi discostato’ (ciò che non ri sulta avvenuto nel caso che occupa), ‘non potendo le censure risolversi nella mera contrapposizione tra l’interpretazione del ricorrente e quella accolta nella sentenza impugnata, poiché quest’ultima non deve essere l’unica astrattamente possibile ma solo una delle plausibili interpretazioni, sicché, quando di una clausola contrattuale sono possibili due o più interpretazioni, non è consentito, alla parte che
aveva proposto l’interpretazione poi disattesa dal giudice di merito, dolersi in sede di legittimità del fatto che fosse stata privilegiata l’altra’ (così Cass. Sez. 3, sent. 28 novembre 2017, n. 28319, Rv. 646649-01; in senso conforme Cass. Sez. 1, ord. 27 giugno 2018, n. 16987, Rv. 649677-01). Nello stesso solco, peraltro, si inserisce l’affermazione secondo cui il ‘motivo di ricorso per cassazione che denunci la violazione, da parte del giudice del merito, dei criteri di ermeneutica contrattuale di cui agli artt. 1362 e ss. cod. civ., deve essere formulato attraverso la puntuale e precisa enunciazione delle ragioni per le quali un dato criterio sarebbe stato erroneamente applicato, non assumendo rilievo la circostanza che nella sentenza impugnata risulti omesso l’espresso riferimento ad uno specifico criterio interpretativo legale’ (Cass. Sez. 3, ord. 21 luglio 2017, n. 15350, Rv. 644814 -02).
Le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza, essendo pertanto poste a carico della ricorrente e liquidate come da dispositivo.
A carico della ricorrente, stante il rigetto del ricorso, sussiste l’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto secondo un accertamento spettante all’amministrazione giudiziaria (Cass. Sez. Un., sent. 20 febbraio 2020, n. 4315, Rv. 657198-01), ai sensi dell’art. 13, comma 1quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
PQM
La Corte rigetta il ricorso, condannando la società RAGIONE_SOCIALE in RAGIONE_SOCIALE a rifondere, alla società RAGIONE_SOCIALE, le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate in complessivi
€ 1 0.0 00,00, più € 200,00 per esborsi, oltre spese forfetarie nella misura del 15% ed accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, all’esito dell’adunanza camerale della