Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 604 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 2 Num. 604 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 11/01/2026
ORDINANZA
sul ricorso n.r.g. 9404/2023, proposto da:
COGNOME AVV_NOTAIO , rappresentata e difesa da se stessa, come da memoria depositata il 3 giugno 2024, con indicazione dell’ indirizzo di posta elettronica certificata
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE , in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato e domiciliato presso i suoi uffici in ROMA, INDIRIZZO
N. 12
-controricorrente –
avverso l’ordinanza del Tribunale di Padova nel giudizio n.r.g. civ. 5604/2022, depositata il 18 gennaio 2023; udita la relazione RAGIONE_SOCIALE causa svolta nella camera di consiglio del 16 dicembre 2025 dal consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che:
AVV_NOTAIO ha impugnato con ricorso per cassazione l’ordinanza con la quale il Tribunale di Padova ha respinto l’opposizione ex art. 170 del d.P.R. n. 115/2002 da lei proposta avverso il decreto di rigetto RAGIONE_SOCIALE sua domanda di liquidazione dei co mpensi per l’attività professionale prestata in favore di NOME COGNOME.
La ricorrente era stata nominata difensore d’ufficio del COGNOME in un processo penale, all’esito del quale si era attivata per il recupero coattivo delle proprie spettanze, anche dando corso ad una procedura di espropriazione presso terzi.
Risultata parzialmente infruttuosa l ‘ azione giudiziale, essa aveva richiesto la liquidazione dei compensi ai sensi dell’art. 116 del d.P.R. n. 115/2002, sia per l’attività difensiva svolta in sede penale che per quella volta al recupero del credito, detratte le somme ricavate dal pignoramento.
Il Tribunale aveva respinto l’istanza, ritenendo congruo, per l’attività prestata dalla RAGIONE_SOCIALE in sede penale , un compenso inferiore a quanto costei aveva già ricavato dal pignoramento, e affermando non dovuti i compensi relativi alla procedura espropriativa.
Il Presidente del Tribunale di Padova ha respinto la successiva opposizione con l’ordinanza in epigrafe, rilevando che le argomentazioni svolte dal primo giudice, da intendersi «integralmente richiamate», erano «condivisibili a pieno», in quanto il decreto aveva «trattato tutte le questioni sottoposte», rendendo «superflua ogni integrazione».
Il ricorso sviluppa due motivi.
Il RAGIONE_SOCIALE ha depositato controricorso.
Considerato che:
Il primo motivo denunzia nullità del provvedimento impugnato per difetto di motivazione.
Ad avviso RAGIONE_SOCIALE ricorrente l’ordinanza presidenziale si sarebbe limitata ad un acritico rinvio al decreto opposto, senza confrontarsi con i rilievi formulati nell’atto di opposizione.
Il secondo motivo denunzia violazione degli artt. 82 e 116 del d.P.R. n. 115/2002, nonché dell’art. 112 cod. proc. civ., per omessa pronuncia sulle spese RAGIONE_SOCIALE procedura di espropriazione presso terzi.
La ricorrente si duole del fatto che l’ordinanza impugnata ha trascurato di pronunziarsi sul suo diritto al compenso per attività professionali effettivamente prestate e per spese effettivamente maturate in relazione alle medesime, quantunque tutte comprovate.
Il primo motivo è fondato.
3.1. Invero, poiché il provvedimento impugnato risulta motivato per relationem , ovvero mediante rinvio al contenuto del decreto opposto, va data continuità al principio costantemente affermato da questa Corte, secondo cui una tale tecnica argomentativa è ammissibile purché il rinvio venga operato in modo tale da rendere possibile e agevole il controllo RAGIONE_SOCIALE motivazione e si dia conto delle argomentazioni delle parti e dell ‘ identità di tali argomentazioni con quelle esaminate nella pronuncia oggetto del rinvio (così, ex plurimis , Cass. n. 9830/2024; Cass. n. 2397/2021; Cass. n. 20883/2019; Cass. n. 21978/2018; Cass. n. 7347/2012).
In altri termini, al giudice del gravame è consentito adempiere all ‘ obbligo di motivazione mediante richiamo al provvedimento impugnato del quale condivida le argomentazioni logico – giuridiche,
purché in ciò si dia conto di una valutazione critica sia del provvedimento stesso, sia delle censure proposte.
3.2. Tanto non può ravvisarsi nel caso di specie.
La ricorrente ha dato prova, assolvendo all’onere che le incombeva ex art. 366, n. 6, cod. proc. civ., di aver mosso specifiche critiche al decreto che aveva respinto la sua richiesta di liquidazione dei compensi per l’attività prestata.
A tali critiche il provvedimento impugnato non ha fornito alcuna risposta, neppure sintetica, sì da poter consentire un minimo controllo sul percorso argomentativo adottato; né, del resto, il giudice a quo ha riprodotto, anche solo per stralci, il contenuto RAGIONE_SOCIALE prima decisione, che ha ritenuto di dover pienamente condividere.
3.3. Sussiste, dunque, la denunziata nullità, poiché la statuizione impugnata non consente «di comprendere le ragioni e, quindi, le basi RAGIONE_SOCIALE sua genesi e l’iter logico seguito per pervenire da ess e al risultato enunciato» (così, espressamente, Cass. n. 4448/2014; nello stesso senso, più di recente, Cass. n. 25767/2024).
La motivazione, infatti, ancorché materialmente esistente, non consente alcun effettivo controllo sull ‘ esattezza e sulla logicità del relativo ragionamento e, conseguentemente, non attinge la soglia del ‘minimo costituzionale’ (cfr. Cass. Sez. U, n. 8053/2014), avendo natura meramente apparente.
L’accoglimento del primo motivo assorbe (in senso proprio) la seconda.
L ‘ordinanza impugnata è cassata con rinvio al giudice a quo , in persona di diverso magistrato, affinché proceda al riesame RAGIONE_SOCIALE vicenda in conformità al principio indicato.
Al giudice del rinvio è demandata anche la liquidazione delle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo del ricorso, assorbito il secondo, cassa l’ordinanza impugnata e rinvia, anche per le spese, al Presidente del Tribunale di Padova in persona di diverso magistrato.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALE Suprema Corte di cassazione, il 16 dicembre 2025.
Il Presidente NOME COGNOME