Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 31541 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 1 Num. 31541 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 13/11/2023
RAGIONE_SOCIALE
– intimato – avverso il decreto del Giudice di Pace di Napoli del 24 giugno 2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13 ottobre 2023 dal Consigliere NOME COGNOME;
RILEVATO CHE:
NOME COGNOME propone ricorso per cassazione avverso il decreto del Giudice di Pace di Napoli del 24 giugno che ha convalidato il provvedimento del Questore di Napoli di accompagnamento alla frontiera a mezzo RAGIONE_SOCIALEa forza pubblica con autorizzazione al trattenimento fino all’esecuzione del provvedimento non oltre 24 ore ,
Oggetto: immigrazione espulsione
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 3371/2023 R.G. proposto da NOME, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO, con domicilio eletto presso il suo studio, sito in Napoli, INDIRIZZO
– ricorrente –
contro
disposto a seguito RAGIONE_SOCIALE‘adozione RAGIONE_SOCIALEa misura d ell’espulsione dal territorio nazionale;
il ricorso è affidato a un motivo;
-il RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE non spiega alcuna attività difensiva;
CONSIDERATO CHE:
con l’unico motivo il ricorrente deduce la nullità del decreto impugnato per motivazione inesistente, nella parte in cui ha convalidato il provvedimento impugnato senza esternare le relative ragioni e benché fossero state eccepite plurime ragioni di invalidità RAGIONE_SOCIALEo stesso;
evidenzia, in proposito, che le uniche annotazioni rinvenibili nel provvedimento erano formule generiche facenti parte RAGIONE_SOCIALEa modulistica predisposta in funzione del procedimento di convalida e non redatte con riferimento alla situazione specifica;
il motivo è fondato;
il Giudice di Pace di Napoli ha convalidato il provvedimento di accompagnamento alla frontiera a mezzo RAGIONE_SOCIALEa forza pubblica con autorizzazione al trattenimento fino all’esecuzione del provvedimento medesimo (non oltre 24 ore) motivandolo con la sussistenza dei presupposti di cui agli artt. 13 e 14 t.u. imm., la ritualità e tempestività RAGIONE_SOCIALEe notifiche, l’assenza di ipotesi di forza maggiore , atteso che lo straniero non si è presentato dinanzi all’Autorità competente al rilascio del permesso di soggiorno, e l’assenza di motivi ostativi all’espulsione; argomentativo seguito dal giudice, risolvendosi in formule generiche che non si relazionano con gli specifici fatti processuali e le questioni giuridiche
-tale motivazione non consente di comprendere l’ iter prospettate dal ricorrente;
il decreto impugnato va, dunque, cassato senza rinvio;
poiché la parte ricorrente è ammessa al patrocinio a spese RAGIONE_SOCIALEo Stato in un giudizio in cui è parte soccombente un’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, non vi è luogo alla regolazione RAGIONE_SOCIALEe spese, per il principio secondo il quale, qualora la parte ammessa al patrocinio a pese RAGIONE_SOCIALEo Stato sia
vittoriosa in una controversia civile promossa contro un’RAGIONE_SOCIALE, il compenso e le spese spettanti al difensore vanno liquidati ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 82 t.u. spese giust., ovvero con istanza rivolta al giudice del procedimento, e più precisamente, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 83, comma 2, RAGIONE_SOCIALEo stesso testo unico, nel caso di giudizio di cassazione, al giudice che ha pronunciato la sentenza passata in giudicato, ovvero, in ipotesi di cassazione senza rinvio, al giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata (cfr. Cass. 12 novembre 2010, n. 23007; Cass. 13 maggio 2009, n. 11028, rese in fattispecie di cassazione con decisione nel merito);
-l’art. 133 del medesimo testo unico, a norma del quale la condanna alle spese RAGIONE_SOCIALEa parte soccombente non ammessa al patrocinio va disposta in favore RAGIONE_SOCIALEo Stato, non può, infatti, riferirsi all’ipotesi di soccombenza di un’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE (cfr. Cass., Sez. Un., 9 settembre 2021, n. 24413, nonché Cass. 7 luglio 2021, n. 19299; Cass. 29 novembre 2018 n. 30876; Cass. 2 settembre 2018, n. 22882; Cass. 29 ottobre 2012 n. 18583);
pertanto, le spese processuali, relative al giudizio sia di merito che di legittimità, andranno liquidate dal Giudice di pace di Napoli
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso; cassa il decreto impugnato senza rinvio. Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale del 13 ottobre 2023.