Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 26002 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 26002 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 03/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 12553/2022 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE , in persona dell’amministratore, dottor NOME COGNOME, con sede in RAGIONE_SOCIALEINDIRIZZO INDIRIZZO (P_IVA) ed elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME (cf CODICE_FISCALE -email: – pec:
-fax NUMERO_TELEFONO)
che la rappresenta e difende unitamente all’AVV_NOTAIO per procura in calce al ricorso.
Ricorrente
contro
RAGIONE_SOCIALE , C.F./P.I. P_IVA in persona del suo legale rappresentante pro tempore, il Direttore Generale dott. NOME COGNOME, rappresentata e difesa dagli avvocati NOME COGNOME (C.F.CODICE_FISCALE PEC: NOME–
EMAIL) e NOME COGNOME (C.F.CODICE_FISCALE PEC: EMAIL) ed elettivamente domiciliata presso le medesime, nell’Avvocatura RAGIONE_SOCIALEle, in RAGIONE_SOCIALE, INDIRIZZO (fax: NUMERO_TELEFONO) in virtù di procura rilasciata in atto separato. Gli avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME dichiarano di voler ricevere le comunicazioni di cancelleria ex art. 133 e 134, alle pec sopra indicate o al n. fax NUMERO_TELEFONO.
Intimata
avverso la sentenza della Corte d’appello di RAGIONE_SOCIALE n° 7629 depositata il 18 novembre 2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25 settembre 2024 dal consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
1 .- Con ordinanza ex art. 702ter cod. proc. civ., il tribunale di RAGIONE_SOCIALE riteneva illegittimo lo sconto praticato dalla convenuta RAGIONE_SOCIALE ai sensi dell’art. 1, comma 796, lettera o), della legge n° 296/2006 nei confronti della attrice RAGIONE_SOCIALE (RAGIONE_SOCIALE) sulle prestazioni di riabilitazione da questa rese negli anni 2010-2013.
Nondimeno, con la stessa ordinanza il tribunale respingeva la domanda di condanna formulata dalla Iao contro l’RAGIONE_SOCIALE al pagamento di euro 64.299,96, pari agli sconti illegittimamente praticati per quegli anni, sul rilievo che non potesse essere superato il tetto di spesa concordato tra le parti.
Ne derivava che, nonostante le illegittime trattenute, la domanda non poteva essere accolta.
2 .- Su appello della Iao la Corte di quella città disattendeva il gravame sia perché l’impugnazione era inammissibile ex art. 342 cod. proc. civ., sia per ragioni di merito.
Infine, osservava la Corte territoriale che la domanda di arricchimento senza causa, ex art. 2041 cc, era del pari destituita di fondamento.
3 .- Ricorre per cassazione Iao affidando il gravame a cinque motivi. L’RAGIONE_SOCIALE non ha depositato controricorso, ma si è costituita in giudizio con atto del 20 luglio 2022.
NOME ha depositato una memoria ex art. 381bis .1 cod. proc. civ.
Il ricorso è stato assegnato per la trattazione in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ.
RAGIONI DELLA DECISIONE
4 .- Col primo mezzo la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 342 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360 n° 4 dello stesso codice.
Contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte territoriale in relazione al primo profilo (quello di inammissibilità), l’appello era sufficientemente specifico, avendo individuato i punti non condivisi della sentenza ed avendo opposto ad essi una parte argomentativa e demolitoria.
Col secondo mezzo Iao deduce, sulla base dell’art. 360 n° 3 cpc, nullità della sentenza ex art. 132, secondo comma, n° 4, del codice di rito e dell’artt. 111 della Costituzione.
La Corte aveva ritenuto l’appello infondato anche nel merito, ma con una motivazione apparente e perplessa.
Con la terza doglianza la ricorrente -premesso che la Corte d’appello aveva aderito alla motivazione del tribunale e che, dunque, era necessario prendere in considerazione quest’ultima lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 8 -sexies d,lgs, n° 502/1992, dell’art. 3, sesto comma, del dm Sanità 15 aprile 1994, dell’art. 15, quindicesimo comma, del dl n° 95/2012, dell’art. 8, primo comma, lettere b) e d), nonché terzo comma, della legge n° 42/2009, dell’art. 1, comma 1 -bis , della legge n° 241/1990, e, infine, degli artt. 1337, 1338 e 1218 cc.
In sostanza, deduce che nel rapporto negoziale di natura privatistica l’RAGIONE_SOCIALE era inadempiente, avendo preteso di applicare gli sconti tariffari oltre il periodo temporale di loro vigenza (anni 2007-2009), donde l’inefficacia o l’inopponibilità del tetto di spesa, peraltro eterodeterminato, anche in ragione del fatto che lo sforamento non era dipeso da un maggior numero di prestazioni erogate, ma -per l’appunto dal recupero degli sconti illegittimamente praticati.
Col il quarto mezzo la ricorrente -sempre sul presupposto della adesione della Corte d’appello alla motivazione del tribunale e della necessità di censurare quest’ultima lamenta, sulla base dell’art. 360 n° 3 e n° 5 cpc, la violazione del principio di non contestazione e, dunque, degli artt. 115 e 116 del codice di rito.
Era onere dell’RAGIONE_SOCIALE dimostrare il superamento del tetto: essa, a dimostrazione di tale fatto, aveva prodotto una nota redatta dai propri uffici, che non poteva considerarsi incontestata (dato che l’onere di contestazione riguarda le allegazioni e non i documenti) e che, comunque, non comprovava l’ammontare pagato dall’RAGIONE_SOCIALE, con la conseguenza che non era nemmeno dimostrato il superamento del tetto di spesa.
Col quinto motivo deduce, ancora -sempre sul presupposto della adesione della Corte d’appello alla motivazione del tribunale e della necessità di censurare quest’ultima violazione degli artt. 115 e 116 cpc, in relazione all’art. 360 n° 3 e n° 5 dello stesso codice.
La prova del superamento del tetto di spesa avrebbe dovuto essere fornita mediante la produzione in giudizio (non di una nota autoredatta, ma) dei mandati di pagamento.
5 .-I primi due motivi sono fondati e determinano l’assorbimento dei restanti.
In effetti, la Corte d’appello ha liquidato l’impugnazione proposta da RAGIONE_SOCIALE osservando che essa era ‘ inammissibile ex art. 342 cpc ‘.
Ha quindi citato, a conforto di tale affermazione, la massima di Cass. Su n° 27199/2017; ha quindi proseguito asserendo che ‘ l tribunale (…) dopo aver ritenuto non ultrattivo lo sconto tariffario, ha ritenuto comunque non superabile il limite del budget (…) ‘; ed ha poi trascritto l’ordinanza del primo giudice nella parte in cui ha ritenuto insuperabile il tetto di spesa, osservando che ‘ tale capo motivazionale non è stato adeguatamente confutato dall’appellante che si è limitato a sostenere il difetto di prova del superamento del budget ‘.
Questo stringato passaggio logico non appare rispettoso del minimo costituzionale della motivazione e, comunque, non appare corrispondente alle risultanze processuali, donde la violazione dell’art. 132, secondo comma, n° 4 cpc e la conseguente nullità della sentenza.
Anzitutto, per ciò che concerne la motivazione minima -posto che l’asserzione di inammissibilità è basata sulla sola citazione della massima di Cass. Su n° 27199/2017 e su null’altro non è dato comprendere se essa sia stata pronunciata per difetto di chiarezza dei motivi di appello, per difetto di specificità, oppure per mancanza della parte volitiva o di quella argomentativa del gravame.
Già questo solo aspetto caratterizza la motivazione come perplessa e, dunque, mancante.
In ogni modo, anche tralasciando l’assenza di motivazione sull’inammissibilità, l’impugnazione proposta era sufficientemente chiara, specifica e dotata di parte argomentativa.
Infatti, col primo motivo di appello la RAGIONE_SOCIALE aveva censurato la prima decisione deducendo l’inopponibilità dei limiti di spesa, non riportati in contratto ma determinati da fonti estranee ad esso (provvedimenti amministrativi); aveva asserito che il superamento del tetto di spesa andava verificato moltiplicando il numero massimo di prestazioni con l’importo unitario della tariffa; aveva dedotto che l’applicazione dello sconto era stata taciuta
in contratto ed applicata al momento della liquidazione; aveva fatto notare che tale condotta, integrante un inadempimento, determinava vieppiù l’inopponibilità del tetto; aveva lamentato che l’invocata insuperabilità del budget integrava, nella fattispecie, una sorta di sanatoria della condotta illegittima della PA; aveva osservato che l’insuperabilità del tetto di spesa non poteva precludere la richiesta di restituzione di somme illegittimamente trattenute dall’RAGIONE_SOCIALE.
Col secondo mezzo la ricorrente aveva censurato la decisione del primo giudice sul rilievo che il superamento del tetto era stato predicato in base a documenti inidonei, ossia in base ai decreti commissariali, dovendo, invece, tale superamento, essere dimostrato con documentazione contabile.
Aveva poi aggiunto che, così decidendo, il tribunale aveva addossato alla struttura privata l’onere probatorio che incombeva all’RAGIONE_SOCIALE.
Su tutti questi aspetti -la cui fondatezza non viene qui in rilievo, dovendo essere esaminata in sede di merito -la Corte non ha speso una parola, riportandosi a quanto scritto dal tribunale e osservando (inesattamente) che la struttura privata si era limitata a sostenere il difetto di prova del tetto.
È, dunque, fondato il primo motivo, in quanto l’appello non poteva essere considerato inammissibile (né per difetto di specificità, né per difetto di chiarezza, né per mancanza della parte argomentativa).
E stessa sorte (accoglimento) tocca al secondo mezzo, sol che si consideri che la motivazione del giudice territoriale sull’infondatezza nel merito appare qui ancora più apodittica, essendo basata sulla genericità della contestazione dell’appellante (che, invece, è insussistente, come si è detto sopra) e sulla mera ed immotivata adesione a ‘ quanto già condivisibilmente osservato dal tribunale ‘, senza che siano minimamente prese in considera-
zione le censure della struttura privata in ordine all’inadempimento dell’RAGIONE_SOCIALE ed all’effetto di esso sull’opponibilità/efficacia del budget . Giova solo precisare, ancora una volta, che non rileva nella presente sede l’indagine in ordine alla consistenza ed alla fondatezza delle allegazioni dell’appellante, trattandosi di questioni non influenti in sede di esame dell’ammissibilità del gravame (Cass. 24834/2005, con menzione di altri precedenti), da svolgere, a questo punto, in sede di rinvio.
6 .-Alla cassazione della sentenza segue il rinvio alla Corte d’appello di RAGIONE_SOCIALE, in diversa composizione, alla quale viene de-