Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 29384 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 29384 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 14/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 28960/2022 R.G. proposto da: COGNOME NOME, COGNOME NOME, elettivamente domiciliati in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) che li rappresenta e difende unitamente agli avvocati COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrenti- contro
COGNOME NOME, COGNOME NOME, elettivamente domiciliati in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE) rappresentati e difesi dall’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE)
nonché contro
COGNOME NOME
-intimato- avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO ANCONA n. 1227/2022 depositata il 30/09/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 06/11/2024 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
NOME COGNOME ed NOME COGNOME convennero NOME, NOME e NOME COGNOME avanti il Tribunale di Ancona, domandando che fosse accertata l’inesistenza di una servitù di passaggio sul loro fondo e fosse invece riconosciuta alle controparti su altra porzione di proprietà di costoro, altrimenti interclusa, in vista della recinzione del giardino di proprietà attorea. Nella resistenza dei convenuti, che svolgevano domanda riconvenzionale di confessoria servitutis , all’esito dell’istruttoria il giudice adito respinse la domanda degli attori, accogliendo invece quella riconvenzionale.
Su gravame dei soccombenti, con sentenza n. 1227 depositata il 30 settembre 2022, la Corte d’appello di Ancona rigettò l’impugnazione principale, disponendo l’integrazione della decisione di primo grado con i dati catastali, secondo il motivo incidentale proposto dagli appellati.
Il giudice di secondo grado rilevava che, in altro precedente giudizio, l’immobile era stato diviso in tre lotti e la relativa decisione era passata in giudicato. Conseguentemente, la divisione
dell’immobile e dei terreni avrebbe dovuto ritenersi definitiva, sicché l’esistenza di una servitù per destinazione del padre di famiglia avrebbe reso impossibile la successiva costituzione di una servitù coattiva: lo stato di fatto avrebbe determinato l’uso della parte inghiaiata del giardino come passaggio.
Contro la predetta sentenza NOME COGNOME ed NOME COGNOME hanno proposto ricorso per cassazione, sulla scorta di quattro motivi. Resistono con controricorso NOME e NOME COGNOME.
Il 13 marzo 2023 il consigliere delegato ha proposto la declaratoria di inammissibilità o comunque di manifesta infondatezza dell’impugnazione.
A seguito della tempestiva opposizione dei ricorrenti, a mezzo del difensore munito di nuova procura speciale, che ha chiesto la decisione, la causa è stata avviata alla camera di consiglio del 6 novembre 2024.
In prossimità dell’udienza, entrambe le parti hanno depositato memorie.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con la prima doglianza, i ricorrenti assumono la violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 e 1363 c.c., ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c. La Corte d’appello avrebbe equivocato l’interpretazione degli atti di causa, giacché essi avrebbero sempre indicato come fondo dominante la c.d. ‘punta panoramica’ (part. 651), esclusa dalla divisione.
Attraverso la seconda censura, la COGNOME ed il COGNOME lamentano la nullità della sentenza per omessa motivazione, ai sensi dell’art. 360 n. 4 c.p.c., nella parte in cui la Corte distrettuale, senza alcuna spiegazione, avrebbe individuato il fondo dominante come quello indicato dalle controparti con riferimento alle particelle 281 e 737.
Con il terzo mezzo di impugnazione, i ricorrenti sostengono la violazione o falsa applicazione degli artt. 1027, 1028 e 1062 c.c., ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c. La sentenza impugnata avrebbe individuato il fondo dominante, senza considerare che la servitù a favore di quest’ultimo sarebbe stata priva di utilitas .
La quarta lagnanza deduce l’omesso esame di un fatto decisivo, oggetto di discussione fra le parti, costituito dall’assenza di opere apparenti, permanenti e concretamente destinate all’esercizio della servitù, ai sensi dell’art. 360 n. 5 c.p.c. La Corte distrettuale sarebbe altresì incorsa nel travisamento della prova, ai sensi dell’art. 115 c.p.c., avendo ritenuto la sussistenza di una strada sulla proprietà dei ricorrenti, in effetti non esistente, nonché avendo utilizzato foto prodotte ex adverso , prive di data certa.
Il primo motivo è inammissibile.
I ricorrenti sostengono di aver indicato -fin dall’atto di citazione come fondo dominante la c.d. punta panoramica . Nella sentenza impugnata, viene però affermato ‘ la sentenza di divisione è stata confermata dalla Corte d’Appello, ad eccezione del capo concernente la proprietà della c.d. punta panoramica (che la Corte territoriale ha dichiarato non essere di esclusiva proprietà di NOME COGNOME) e la sentenza è passata in giudicato ‘.
Il ricorso non si confronta con tale considerazione, né indica specificamente quali atti siano stati mal interpretati dalla sentenza impugnata.
La parte che, con il ricorso per cassazione, intenda denunciare un errore di diritto o un vizio di ragionamento nell’interpretazione di un atto o di una clausola contrattuale, non può limitarsi a richiamare le regole di cui agli artt. 1362 e ss. c.c., avendo invece l’onere di specificare i canoni che in concreto assuma violati, ed in particolare il punto ed il modo in cui il giudice del merito si sia dagli stessi discostato, non potendo le censure risolversi nella mera contrapposizione tra l’interpretazione del ricorrente e quella accolta
nella sentenza impugnata, poiché quest’ultima non deve essere l’unica astrattamente possibile ma solo una delle plausibili interpretazioni, sicché, quando di una clausola contrattuale sono possibili due o più interpretazioni, non è consentito, alla parte che aveva proposto l’interpretazione poi disattesa dal giudice di merito, dolersi in sede di legittimità del fatto che fosse stata privilegiata l’altra (Sez. 1, n. 9641 del 9 aprile 2021; Sez. 1, n. 16987 del 27 giugno 2018; Sez. 3, n. 28319 del 28 novembre 2017).
Più in generale, il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e implica necessariamente un problema interpretativo della stessa; l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è, invece, esterna all’esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, sottratta al sindacato di legittimità (Sez. 1, n. 3340 del 5 febbraio 2019).
D’altronde, proprio considerato che è stato evocato il vizio di cui all’art. 360 n. 3 c.p.c., vale la pena di ricordare che, in tema di ricorso per cassazione, l’onere di specificità dei motivi, sancito dall’art. 366, comma 1, n. 4), c.p.c., impone al ricorrente che denunci il predetto vizio, a pena d’inammissibilità della censura, di indicare le norme di legge di cui intende lamentare la violazione, di esaminarne il contenuto precettivo e di raffrontarlo con le affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata, che è tenuto espressamente a richiamare, al fine di dimostrare che queste ultime contrastano col precetto normativo, non potendosi demandare alla Corte il compito di individuare – con una ricerca esplorativa ufficiosa, che trascende le sue funzioni – la norma violata o i punti della sentenza che si pongono in contrasto con
essa (Sez. U., n. 23745 del 28 ottobre 2020). Tali principi non sono stati osservati dalla COGNOME e dal COGNOME COGNOME.
Il secondo motivo è fondato.
La riformulazione dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., disposta dall’art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 delle preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione (Sez. U., n. 8053 del 7 aprile 2014; Sez. 1, n. 7090 del 3 marzo 2022).
Nel dispositivo della sua sentenza, la Corte d’appello a proposito del fondo di proprietà dei convenuti e dei riferimenti catastali -riporta le particelle 729, 733, 734, 737 e 751, oltre che la particella 651 corrispondente alla c.d. ‘punta panoramica’, senza che in motivazione ne venga spiegata in alcun modo la suddetta presenza, sicché viene a mancare qualunque possibilità di capire l’iter logico che ha condotto a tale decisione. Infatti, a leggere la ricostruzione narrativa della sentenza impugnata, la controversia concerne esclusivamente la particella 651.
In tal modo, la pronunzia si pone al di sotto del minimo costituzionale, come inteso dalla giurisprudenza di questa Suprema Corte.
A tanto dovrà porre rimedio il giudice del rinvio, esplicitando gli elementi utilizzati e il ragionamento seguito per pervenire all’accertamento della proprietà in capo a NOME e NOME COGNOME. Il terzo motivo è ugualmente fondato.
Si rivela infatti insanabilmente contraddittoria l’affermazione con la quale la Corte territoriale (pag. 3) sostiene ‘ dall’elaborato della C.T.U. nella causa 2558/2001 …è evidenziato con chiarezza che il progetto prevede la divisione in tre lotti ..ad eccezione del capo concernente la proprietà della c.d. ‘punta panoramica’….e la sentenza è passata in giudicato. Di conseguenza, la divisione dell’immobile e dei terreni per cui è causa, deve ritenersi definitiva e pacificamente l’esistenza di una servitù per destinazione del padre di famiglia rende impossibile la successiva costituzione di una servitù coattiva ‘, salvo poi includere la stessa ‘punta panoramica’ come fondo dominante, secondo il tenore del dispositivo. Insomma, non si spiega l’inclusione nella servitù della punta panoramica che però è stata esclusa dalla divisione per espressa affermazione della Corte d’Appello sempre a pag. 3.
Anche in tal caso il giudice del rinvio dovrà motivatamente chiarire le ragioni della decisione.
Il quarto motivo resta assorbito dall’accoglimento del secondo e del terzo.
La sentenza impugnata va dunque cassata ed il giudice del rinvio, che si designa nella Corte d’appello di Ancona, in diversa composizione, dovrà riesaminare l’intera vicenda, alla luce del principio sopra esposto.
P. Q. M.
La Corte Suprema di Cassazione, Seconda Sezione civile, dichiara inammissibile il primo motivo, accoglie il secondo ed il terzo motivo del ricorso, dichiara assorbito il quarto, cassa la sentenza impugnata in relazione alle censure accolte e rinvia, anche per le
spese del giudizio di legittimità, alla Corte di Appello di Ancona in diversa composizione.
Così deciso in Roma il 6 novembre 2024, nella camera di consiglio