Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 11132 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 11132 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 24/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 17060/2023 R.G. proposto da: RAGIONE_SOCIALE, rappresentato e difeso da ll’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
contro
PREFETTO DI LECCE,
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Ministro
-intimati avverso DECRETO di GIUDICE DI PACE LECCE n. 1624/2022 depositato il 29 maggio 2023
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/02/2024 dal Consigliere COGNOME NOME COGNOME.
RILEVATO CHE
Il 10 febbraio 2022, il ricorrente, cittadino tunisino, ha presentato opposizione al decreto di espulsione con accompagnamento alla frontiera numero 92/18 emesso dal AVV_NOTAIO
di Lecce il 20 gennaio 2022. Ha contestato, per quanto qui di interesse, la violazione dell’art. 13 c.2 lett. C D.lgs. 286/98 in relazione all’art. 1 della legge 1423/56, per essere stato arbitrariamente considerato persona socialmente pericolosa, sottolineando che non ci sono prove che egli costituisca una minaccia per la sicurezza pubblica. Ha inoltre contestato la violazione dell’art. 13 c.4 lett. b, D.lgs. 286/98, in relazione all’ art. 13 c.4 bis D.lgs. 286/98, ossia il ritenuto pericolo di fuga, contestando la mancanza di specifici accertamenti e sostenendo che egli possiede un alloggio e garanzie finanziarie ed infine la violazione dell’art. 13 c.14 D.lgs. 286/98, ovverosia l’applicazione, senza motivazione adeguata, del divieto di reingresso per un periodo di cinque anni in luogo della durata minima di tre anni.
Il Giudice di pace di Lecce, con il provvedimento oggi impugnato, ha respinto l’opposizione del ricorrente, rilevando che l’applicazione del termine massimo di divieto di rientrare nel territorio dello Stato è adeguatamente giustificato in relazione al caso specifico, come si evince dalla totalità della motivazione fornita nel provvedimento. Avverso tale provvedimento, il ricorrente ha presentato ricorso per cassazione affidandosi a tre motivi. L’Avvocatura dello Stato per la amministrazion i intimate ha presentato istanza di partecipazione alla discussione orale.
La causa è stata trattata all’udienza camerale non partecipata del 14 febbraio 2024.
RITENUTO CHE
Con il primo motivo di ricorso parte ricorrente lamenta la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 13 c. 4 lett. b del D.lgs. 28/98, in relazione all’art. 13 C.4 bis D.lgs. 286/98 e contesta la legittimità del provvedimento di espulsione emesso dal AVV_NOTAIO di Lecce e del decreto di trattenimento. Il ricorrente deduce che al momento della sua scarcerazione dalla Casa Circondariale di Lecce
non è stato effettuato alcun accertamento specifico riguardo al concreto pericolo di fuga, come richiesto dal comma 4 bis dell’art. 13 del D.lgs. 286/98. Sottolinea che il rischio di fuga, secondo la legge, deve essere valutato caso per caso dal AVV_NOTAIO, sulla base di circostanze specifiche elencate nell’art. 4 bis del medesimo decreto legislativo. Tali circostanze non operano automaticamente, ma costituiscono il presupposto giuridico per un successivo e specifico accertamento da parte del AVV_NOTAIO sul potenziale pericolo di fuga. Il ricorrente afferma inoltre che la documentazione allegata all’atto di opposizione smentisce le affermazioni del giudice di prime cure riguardo alla mancata disponibilità di alloggio e risorse finanziarie, e deduce che ha errato il Giudice per non aver analizzato adeguatamente la documentazione depositata e per aver motivato per relationem al contenuto di un atto amministrativo, senza considerare le prove fornite in opposizione.
2.-Il primo motivo di ricorso è inammissibile. Parte ricorrente non si confronta con la ratio decidendi del decreto impugnato: le ragioni per cui è stato ritenuto il pericolo di fuga sono essenzialmente due, ossia la mancanza di un documento valido per l’espatrio e la mancanza della disponibilità di un alloggio, entrambe previste dall’articolo 13 comma 4bis. Di questi due elementi, ciascuno dei quali da solo sufficiente a integrare i presupposti per l’applicazione della norma, il ricorrente confuta soltanto il secondo cioè la disponibilità dell’alloggio ma nulla dice circa il possesso di un documento in corso di validità. La mancanza del passaporto o di altro documento valido per l’espatrio costituisce un prerequisito indispensabile per la concessione di un termine per la partenza volontaria in luogo dell’accompagnamento coattivo alla frontiera, giacché lo straniero «può chiedere al prefetto, ai fini dell’esecuzione dell’espulsione, la concessione di un periodo per la partenza volontaria» soltanto «qualora non ricorrano le condizioni per
l’accompagnamento immediato alla frontiera di cui al comma 4» (art. 13, comma 5, cit.), ovvero qualora, tra l’altro, non sussista il rischio di fuga, che si configura anche in caso di «mancato possesso del passaporto o di altro documento equipollente, in corso di validità» (art. 13, comma 4bis). (Cass. 24 novembre 2017, n. 28155; Cass. n. 30173 del 2023) .
3. Con il secondo motivo di ricorso parte ricorrente lamenta la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 13 C. 14 del D.lgs. 286/98, deducendo che il provvedimento emesso nei suoi confronti, si basa sull’articolo 13, comma 2, lettera b) del D.lgs. 286/98 e non sul fatto che egli appartenga alle categorie indicate nella successiva lettera c). Osserva, dunque che il provvedimento è stato emesso senza considerare l’assenza della sua pericolosità sociale, rendendo la misura del divieto di rientro nel territorio dello Stato ingiustificata che assume così un carattere illegittimo e punitivo. Il ricorrente afferma altresì che, proprio in virtù della mancanza di pericolosità sociale, la durata minima della misura sarebbe dovuta essere limitata a tre anni, e non al termine massimo previsto (5 anni), rilevando sul punto che la decisione del Giudice di applicare il termine massimo di divieto di rientro non è stata adeguatamente giustificata in relazione al suo caso specifico. Critica, infine, che il primo giudice si sia limitato a motivare la decisione “per relationem ” al contenuto di un atto amministrativo, senza considerare adeguatamente la sua situazione personale e la mancanza di pericolosità sociale.
4.- Con il terzo motivo di ricorso parte ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art 132 c.p.c., in relazione all’art 111 Cost., che prescrive che la sentenza debba includere una “concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”. Si deduce che il Giudice ha omesso completamente di esporre tali ragioni nella sentenza impugnata, riguardo al quarto e
sesto motivo di impugnazione, rinviando alla motivazione presente nel provvedimento di espulsione amministrativo. Il ricorrente sottolinea che la prassi di motivare ” per relationem ” facendo riferimento ad un atto amministrativo non è ammissibile. Inoltre, afferma che, anche in caso di rinvio, la motivazione deve essere accompagnata da un esame autonomo dei motivi di impugnazione. Deduce che il Giudice non solo ha motivato solo per relationem all’atto amministrativo impugnato, ma ha anche omesso un esame critico autonomo dei motivi di impugnazione. Questo comportamento, ad avviso di parte, viola il requisito costituzionale dell’art. 111 comma 6 della Costituzione, che richiede un esame indipendente e critico dei motivi d’impugnazione per garantire la conformità alla legge fondamentale.
5.- Il secondo ed il terzo motivo di ricorso, stante la stretta connessione delle censure proposte, possono essere esaminati congiuntamente e sono fondati. L’art.13, comma 14, del D.lgs.286 del 1998 dispone che il divieto di reingresso nel territorio dello Stato di cui al comma 13 operi per un periodo non inferiore a tre anni e non superiore a cinque anni, la cui durata è determinata tenendo conto di tutte le circostanze pertinenti il singolo caso. Lo stesso comma aggiunge però che nei casi di espulsione disposta ai sensi dei commi 1 e 2, lettera c), del presente articolo ovvero ai sensi dell’articolo 3, comma 1, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, può essere previsto un termine superiore a cinque anni, la cui durata è determinata tenendo conto di tutte le circostanze pertinenti il singolo caso. Tuttavia, il giudice di pace dà atto che il provvedimento emesso nei confronti del cittadino straniero si basa sull’articolo 13, comma 2, lettera b) del D.lgs. 286/98 e non sulla base della ritenuta appartenenza alle categorie indicate nella successiva lettera c); ciononostante omette di esaminare alcune
circostanze allegate in concreto dal ricorrente, quali ad esempio quella di avere un alloggio e un contratto di lavoro, che sebbene irrilevanti ai fini dell’accoglimento del primo motivo di ricorso potevano però essere esaminate al fine di valutare la durata del divieto di reingresso. Inoltre, per quanto concerne il sindacato di legittimità sulla motivazione si rileva che esso è circoscritto alla verifica del rispetto del «minimo costituzionale» richiesto dall’art. 111, comma 6, Cost., che viene violato qualora la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, ovvero si fondi su un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, o risulti perplessa ed obiettivamente incomprensibile (Cass. n. 7090 del 03/03/2022; Cass. 6758 del 01/03/2022). Nel caso di specie, il giudice di merito esprimendosi nei seguenti termini: ‘ anche l’applicazione del termine massimo di divieto di rientrare nel territorio dello Stato è sufficientemente motivata in relazione al caso singolo come emerge dall’intera parte motiva del provvedimento di espulsione ‘ ; ha quindi reso una motivazione meramente apparente, in quanto limitata ad una formula stereotipata di adesione acritica alla motivazione del provvedimento impugnato, preclusiva di alcun controllo sull’esattezza e la logicità del ragionamento decisorio, così da non attingere la soglia del ‘minimo costituzionale’ richiesto dall’art. 111, sesto comma Cost. (Cass. 7 aprile 2017, n. 9105; 5 agosto 2019, n. 20921; Cass. 30 giugno 2020, n. 13248). Occorre sul punto rilevare che, secondo un orientamento consolidato di questa Corte, neppure la sentenza non può ritenersi legittimamente resa per relationem , in assenza di un comprensibile richiamo ai contenuti degli atti cui si rinvia, ai fatti allegati e alle ragioni del gravame, così da risolversi in una acritica adesione ad un provvedimento solo menzionato, senza che emerga una effettiva valutazione, propria del giudice. (Cass. n. 2397 del 2021; Cass. n.
21443 del 2022). Per tali ragioni, il giudice, non prendendo alcuna posizione sulle circostanze sottoposte dal ricorrente alla sua attenzione, è incorso nel sopra denunciato vizio di legittimità del provvedimento impugnato.
Ne consegue in accoglimento del secondo e terzo motivo del ricorso inammissibile il primo la cassazione del provvedimento impugnato e il rinvio al Giudice di pace di Lecce in persona di magistrato diverso da quello che ha reso il provvedimento impugnato per un nuovo esame
P.Q.M.
Accoglie il secondo ed il terzo motivo di ricorso, dichiara inammissibile il primo, cassa e rinvia al Giudice di pace di Lecce in persona di magistrato diverso da quello che ha reso il provvedimento impugnato per un nuovo esame, e per la liquidazione delle spese in esse comprese quelle del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 14/02/2024.