Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 21161 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 2 Num. 21161 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 24/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 15788/2023 R.G. proposto da: RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa da ll’avvocato COGNOME NOMECOGNOME
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE STRAORDINARIA, rappresentata e difesa da ll’avvocato COGNOME unitamente all’avvocato COGNOME
– controricorrente –
avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di ANCONA n. 90/2023, depositata il 12/01/2023;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 05/03/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
Con atto di citazione in opposizione, la società RAGIONE_SOCIALE in liquidazione (‘RAGIONE_SOCIALE ‘) si opponeva al decreto ingiuntivo n. 984/2015 emesso dal Tribunale di Ancona in data 07.05.2015 e notificato in data 19.05.2015, con cui la RAGIONE_SOCIALE -in amministrazione straordinaria (‘RAGIONE_SOCIALE‘) -le aveva ingiunto il pagamento della somma di €. 92.386,32 per fatture scadute relative a forniture dell’anno 2011 , oltre interessi moratori ex d.lgs. n. 231/2002 e spese legali.
Deduceva l’opponente che le due società avevano stipulato un accordo con cui RAGIONE_SOCIALE si impegnava alla costruzione e fornitura di schede elettroniche di controllo per la programmazione di elettrodomestici di tipo lavabiancheria, dietro il pagamento di un corrispettivo. In ragione dei vizi e difetti della fornitura, RAGIONE_SOCIALE proponeva eccezione riconvenzionale al fine di accertare il suo maggior credito risarcitorio, pari ad €. 189.295, 00, operandone ove occorra, la compensazione con il minor credito vantato da NOMECOGNOME oggetto del decreto ingiuntivo opposto.
1.1. Il Tribunale adìto concedeva la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto; dichiarava l’improcedibilità dell’opposizione ex artt. 93 ss. legge fallimentare, ritenendo che alla base di essa vi fosse una domanda riconvenzionale, non un’eccezione.
La decisione di prime cure veniva impugnata da RAGIONE_SOCIALE innanzi alla Corte d’Appello di Ancona, che, in parziale accoglimento dell’appello, respingeva l’eccezione di improcedibilità sollevata dall’appellata, qualificando l’istanza come eccezione riconvenzionale; nel merito, respingeva l’opposizione al decreto ingiuntivo proposta dall’appellante, sostenendo che:
applicando i principi sulla garanzia per vizi alla compravendita intercorsa tra le parti, grava sul compratore convenuto l’onere di offrire la prova dell’esistenza dei vizi, alla stregua del principio fissato dall’art.
2697 cod. civ. (per cui chi vuol far valere in giudizio un diritto deve provare i fatti che ne sono a fondamento), non trovando applicazione il principio, affermato in via generale da Cass., Sez. U, 30 ottobre 2001 n. 13533, per cui il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l’adempimento o l’inesatto adempimento deve soltanto provare la fonte, negoziale o legale, del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell’inadempimento o l’inesatto adempimento della controparte per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell’obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni (Cass. n. 9960/2022);
alla luce della rilettura del complesso degli elementi documentali prodotti dall’opponente, e delle dichiarazioni rese dai testi, ritiene il Collegio che, pur emergendo l’esistenza di problemi tecnici su alcune schede fornite dalla RAGIONE_SOCIALE addebitabili a vizi delle stesse, rimane tuttavia del tutto indeterminato il necessario accertamento dell’esatto numero dei guasti riconducibili a malfunzionamento delle schede elettroniche, il numero di interventi effettivamente giustificati dal vizio, il costo effettivo di ogni intervento. Né la parte appellante ha offerto un’adeguata ricostruzione contabile del rapporto tra schede acquistate e schede risultate difettose;
in tale contesto va escluso un intervento secondo equità del giudice, la cui funzione è solo quella di colmare le lacune insuperabili nell’ iter della determinazione dell’equivalente pecuniario del danno.
La sentenza in epigrafe è impugnata da RAGIONE_SOCIALE per la cassazione, e il ricorso affidato a due motivi illustrati da memoria.
Resiste RAGIONE_SOCIALE in amministrazione straordinaria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo si denuncia, ai sensi dell’art. 360 , comma 1, n. 3) cod. proc. civ., violazione e/o comunque errata applicazione degli artt. 1490 cod. civ. e 1243 cod. civ., nel punto in cui la Corte di Appello di Ancona, pur qualificando l’istanza sollevata da RAGIONE_SOCIALE come eccezione riconvenzionale, in quanto volta solo a paralizzare la pretesa creditoria di RAGIONE_SOCIALE, ha ritenuto che, nonostante fossero certi i difetti della merce fornita (per stessa ammissione di controparte), non vi fossero i presupposti per accogliere l’opposizione al decreto ingiuntivo, in quanto non vi era certezza sulla quantificazione dell’effettivo danno sub ìto dall’attore opponente. Dal momento che il giudice di secondo grado ha ritenuto valida l’eccezione riconvenzionale sollevata dall’opposta, la conseguenza logico giuridica di tale affermazione avrebbe dovuto necessariamente comportare la revoca del decreto ingiuntivo. La Corte di Appello ha citato l’art. 1490 cod. civ., norma nella quale espressamente si dice che il venditore è tenuto a garantire l’immunità da vizi della cosa venduta. Per fare valere questa garanzia è sufficiente che l’acquirente dimostri l’esistenza del vizio, cosa che nel caso di specie è stata fatta. Inoltre, a differenza di quanto sostiene la Corte di Appello, Sp.RAGIONE_SOCIALE non si è limitata a dimostrare l’esistenza del vizio, ma ha anche prodotto in giudizio tutti i costi sostenuti per la riparazione della merce danneggiata. Una volta accertata la presenza di vizi nelle schede fornite da NOME, il Giudice di secondo grado avrebbe potuto e dovuto revocare il decreto ingiuntivo opposto sulla base di due ragionamenti giuridici: o considerando provato l’inadempimento di NOME per i vizi contenuti nelle schede fornite e, quindi, concludendo che il prezzo richiesto non fosse dovuto, oppure applicando il principio della compensazione tra crediti e debiti di cui all’art. 1241 cod. civ.
Con il secondo motivo si denuncia ai sensi dell’art. 360, comma 1 n. 3) cod. proc. civ. , la nullità della sentenza per violazione dell’art.
132 cod. proc. civ. e dell’art. 118 disp. att. cod. proc. civ. La motivazione della sentenza risulta carente e contraddittoria: l’illogicità della decisione risiede precisamente nel fatto che la Corte territoriale si rifiuta di revocare il decreto ingiuntivo pur considerando valida, nella medesima motivazione, tutta la documentazione prodotta da RAGIONE_SOCIALE, con la quale è stato accertato il numero preciso di schede danneggiate e il danno subìto. Infatti, RAGIONE_SOCIALE ha prodotto in giudizio fatture pagate relative ai costi sostenuti per gli interventi riparativi (ogni fattura riporta il numero di interventi eseguiti per la sostituzione delle schede difettate, per un totale complessivo di n. 500 ed un corrispondente co ntrovalore di €. 500.000 ,00). La conseguenza necessaria dell’accertamento dell’esistenza del vizio lamentato e la lettura dei documenti prodotti avrebbe dovuto portare il Collegio a riformare integralmente la sentenza di primo grado, accogliendo la relativa opposizione con conseguente caducazione del decreto ingiuntivo opposto.
Ritiene il Collegio di dover esaminare il secondo motivo in via prioritaria.
Esso è fondato per le ragioni che seguono.
Nel caso di specie, la Corte territoriale ha effettivamente riscontrato -pur alla luce delle lacunose risultanze istruttorie -« … l’esistenza di problemi tecnici su alcune schede fornite dalla RAGIONE_SOCIALE addebitabili a vizi delle stesse» (p. 8, righi 6-7) senza, tuttavia, ritenere provato l’esatto numero dei guasti riconducibili a malfunzionamento delle schede elettroniche, il numero di interventi effettivamente giustificati dal vizio, il costo effettivo di ogni intervento, la ricostruzione contabile del rapporto tra schede acquistate e schede risultate difettose (v. sentenza p. 8, righi 8-12).
A prescindere dall’errata censura ricondotta in ricorso alla violazione di legge (art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ.), anziché al profilo della motivazione apparente (art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ.), ritiene il Collegio la motivazione del giudice di seconde cure sia affetta da insanabile contraddittorietà, laddove ha rigettato l’eccezione della opponente per indeterminatezza del numero dei guasti verificatisi e del costo dei relativi interventi di riparazione e nello stesso tempo ha dato atto della produzione in giudizio delle fatture emesse (e onorate da RAGIONE_SOCIALE) relative ai costi dalla stessa sostenuti per i suddetti interventi riparativi, omettendone completamente la valutazione al fine anche di determinare il numero di schede risultate difettose.
Il primo motivo si dichiara assorbito.
In definitiva, il Collegio accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla medesima Corte d’Appello, che deciderà anche sulle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione accoglie il secondo motivo del ricorso, assorbito il primo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto, e rinvia alla Corte d’Appello di Ancona, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del presente giudizio.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda