Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 13020 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 13020 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 13/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 10911/2019 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difeso dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE);
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), rappresentata e difeso dagli avvocati COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), COGNOME NOME (CODICE_FISCALE);
-controricorrente-
avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di MILANO n. 4350/2018, depositata il 04/10/2018.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/01/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
PREMESSO CHE
Con decreto ingiuntivo n. 16152/2015 il Tribunale di Milano ingiungeva a RAGIONE_SOCIALE di pagare alla società RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE (di seguito RAGIONE_SOCIALE) l’importo di euro 162.894,57. RAGIONE_SOCIALE proponeva opposizione in quanto sulla base di due accordi quadro l’opposta si era impegnata a realizzare opere di carpenteria a favore dell’opponente e sussistevano i presupposti per la risoluzione del contratto per il grave inadempimento di controparte e comunque per l’applicazione dell’art. 1460 c.c.; l’opponente chiedeva quindi la revoca del decreto ingiuntivo, deducendo in subordine che, operata la compensazione con i danni provocati dall’inadempimento, il credito di COGNOME non era superiore a euro 58.185,13. Si costituiva l’opposta, sostenendo di avere correttamente adempiuto alle proprie obbligazioni e chiedendo il rigetto dell’opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto. Il Tribunale di Milano, con la sentenza n. 4590/2017, accoglieva l’opposizione e revocava il decreto ingiuntivo opposto. Ad avviso del Tribunale, l’opposta non aveva fornito prova idonea a dimostrare di avere esattamente adempiuto la propria prestazione; a fronte delle specifiche contestazioni sollevate da controparte e relative alla mancata consegna di bulloneria, tubi strutturali e documentazione tecnica. Il Tribunale ha anche sottolineato come l’opponente avesse provveduto in corso di causa al pagamento di complessivi euro 93.185, così che a fronte di tale pagamento era onere del creditore opposto provare l’esatto adempimento delle prestazioni oggetto delle fatture poste alla basa della procedura monitoria.
Avverso la sentenza di primo grado la società RAGIONE_SOCIALE ha proposto impugnazione. La Corte d’appello di Milano, con la sentenza n. 4350/2018, ha rigettato l’impugnazione. La Corte
d’appello ha ritenuto che, a fronte dell’eccezione di inesatto adempimento dell’opponente -in quanto l’opposta non aveva fornito la bulloneria o l’aveva consegnata non confezionata in casse, aveva richiesto l’intervento di RAGIONE_SOCIALE per sopperire a difficoltà di reperimento tubi strutturali, aveva omesso e/o ritardato la consegna della documentazione tecnica, non aveva mai rispettato i termini consegna della merce -correttamente il primo giudice aveva ritenuto che fosse l’opposta a dovere provare l’esatto adempimento, onere probatorio che non poteva ritenersi, ad avviso del giudice d’appello, essere stato assolto.
Avverso la sentenza la società RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ricorre per cassazione.
Resiste con controricorso RAGIONE_SOCIALE
Memoria è stata depositata dalla ricorrente, che eccepisce la tardività del deposito degli atti nel fascicolo telematico da parte della controricorrente, in quanto tali atti sarebbero stati depositati oltre il termine. L’eccezione non può essere accolta, in quanto il presente giudizio è stato incardinato nel marzo del 2019, quando non vi era ancora l’obbligo del deposito in via telematica degli atti relativi al giudizio di cassazione, così che il deposito di tali atti, già depositati in formato analogico, nel fascicolo telematico in prossimità dell’adunanza in camera di consiglio è da considerarsi adempimento non obbligatorio ai fini della validità del presente giudizio, rispetto al quale non vi è quindi alcun termine perentorio da rispettare.
CONSIDERATO CHE
Il ricorso è articolato in tre motivi.
Il primo motivo denuncia nullità della sentenza in relazione all’art. 360, n. 4 c.p.c., per violazione dell’art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.: la sentenza della Corte d’appello di Milano va censurata per violazione dell’art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c., stante l’irriducibile contraddittorietà; la Corte d’appello da un lato sostiene che i
documenti di ‘benestare all’emissione delle fatture’ (i c.d. BEF) prodotti dalla RAGIONE_SOCIALE non sono idonei a fornire la prova di avere consegnato tutta la documentazione tecnica relativa alle prestazioni/forniture eseguite in favore di controparte e dall’altro lato assume che ai sensi dell’art. 16, lett. e) del contratto concluso tra le parti l’emissione dei BEF presuppone la completezza della documentazione che accompagna le prestazioni/forniture eseguite.
Il motivo è fondato. La Corte d’appello, dopo aver evidenziato come fosse onere della COGNOME, attrice in senso sostanziale che agiva per il pagamento di un proprio credito, provare il titolo su cui tale credito era basato, ha osservato che la medesima ha prodotto nel procedimento monitorio delle fatture corredate dai documenti di trasporto e dagli ordini di acquisto, oltre che dall’estratto delle scritture contabili e dall’accordo quadro del 10 febbraio 2014. Ad avviso della Corte d’appello l’onere probatorio in capo alla ricorrente non può ritenersi assolto con la produzione delle fatture che, se sono documento idoneo per provare il credito in sede monitoria, non sono sufficienti nel giudizio di opposizione. La Corte ha poi ritenuto che le contestazioni dell’opposta circa l’inadempimento non fossero generiche quanto meno in riferimento alle richieste di intervento di RAGIONE_SOCIALE per sopperire a difficolta di reperimento di tubi strutturali, per l’omessa o ritardata consegna della documentazione tecnica prevista dall’art. 8 dell’accordo quadro e per il mancato rispetto dei termini di consegna della merce ordinata. Quanto all’omessa o ritardata consegna della documentazione tecnica, la Corte ha osservato che i documenti di trasporto prodotti, provando solo l’avvenuta fornitura delle merci, non possono provare la completezza della documentazione; quanto al benestare all’emissione delle fatture ha osservato che l’autorizzazione alla sua emissione non implica accettazioni delle prestazioni forniture svolte, ‘essendo solo relativa alla verifica della completezza documentale’, così che l’avvenuto benestare sarebbe
del tutto irrilevante e non varrebbe quale riconoscimento della corretta esecuzione delle forniture.
È evidente come lo svolgimento del ragionamento della Corte d’appello sia insanabilmente contraddittorio. In relazione all’inadempimento relativo all’omessa e/o ritardata consegna della documentazione tecnica, la Corte d’appello ha osservato come da un lato il benestare all’emissione della fattura sia relativo alla verifica della completezza documentale e dall’altro lato che il suddetto avvenuto benestare sarebbe del tutto irrilevante rispetto alla prova dell’adempimento relativo alla consegna della documentazione tecnica. L’insanabile contraddizione tra affermazioni inconciliabili presente nella motivazione della sentenza comporta l’apparenza della motivazione medesima, con conseguente nullità della sentenza in quanto priva del requisito di cui al n. 4 dell’art. 132 c.p.c., requisito indispensabile per il raggiungimento dello scopo dell’atto (v. al riguardo, per tutte, la pronuncia delle sezioni unite di questa Corte n. 8038/2018).
L’accoglimento del primo motivo comporta l’assorbimento dei successivi che, rispettivamente, denunciano: il secondo violazione dell’art. 116 c.p.c. per travisamento della prova in relazione alla richiesta della RAGIONE_SOCIALE alla RAGIONE_SOCIALE di reperimento di tubi strutturali e il terzo omessa valutazione di un fatto storico decisivo in relazione alla richiesta della RAGIONE_SOCIALE alla RAGIONE_SOCIALE del reperimento di tubi strutturali.
II. La sentenza impugnata va pertanto cassata in relazione al motivo accolto e la causa deve essere rinviata alla Corte d’appello di Milano, che provvederà anche in relazione alle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo, assorbiti il secondo e il terzo motivo di ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa,
anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Milano in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nella adunanza camerale della sezione