Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 14713 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 14713 Anno 2024
PresidRAGIONE_SOCIALE: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 27/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 13158/2020 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE), in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dagli AVV_NOTAIOti NOME COGNOME (EMAIL), NOME COGNOME (EMAIL) e NOME COGNOME (EMAIL);
– ricorrRAGIONE_SOCIALE –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Ministro pro-tempore , rappresentato e difeso ex lege dall’RAGIONE_SOCIALE (EMAIL);
-controricorrRAGIONE_SOCIALE e ricorrRAGIONE_SOCIALE incidentale –
NOME COGNOME e NOME COGNOME, rappresentati e difesi dall’AVV_NOTAIO (EMAIL);
– controricorrenti –
avverso la sRAGIONE_SOCIALEnza n. 3989/2019 RAGIONE_SOCIALE CORTE D’APPELLO DI VENEZIA, depositata il 1/10/2019;
udita la relazione RAGIONE_SOCIALE causa svolta nella camera di consiglio dell’8/04/2024 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
rilevato che
con sRAGIONE_SOCIALEnza resa in data 1/10/2019, la Corte d’appello di Venezia ha confermato la decisione con la quale il giudice di primo grado ha condannato RAGIONE_SOCIALE al risarcimento, in favore di NOME COGNOME e NOME COGNOME, dei danni da questi ultimi subiti a seguito dell’attraversamento, da parte di un aeromobile RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE convenuta in fase di atterraggio, RAGIONE_SOCIALE spazio RAGIONE_SOCIALE sovrastante un immobile di loro proprietà rimasto danneggiato in conseguenza di tale operazione;
a fondamento RAGIONE_SOCIALE decisione assunta, la corte territoriale ha rilevato la correttezza RAGIONE_SOCIALE decisione del primo giudice, nella parte in cui ha ritenuto adeguatamRAGIONE_SOCIALE dimostrata la riconducibilità causale dei danni subiti dagli attori al sorvolo del relativo immobile da parte dell’aeromobile RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE convenuta, sì che la stessa doveva ritenersi responsabile di tali danni ai sensi dell’art. 2050 c.c., applicabile nel caso di specie avuto riguardo allo ‘scostamento -da parte dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE -dal piano di volo che avrebbe dovuto rispettare’;
con la stessa decisione, la corte territoriale ha disatteso la domanda di manleva avanzata da RAGIONE_SOCIALE nei confronti del RAGIONE_SOCIALE (responsabile RAGIONE_SOCIALE gestione del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE sull’aeroporto di Treviso, presso il quale era avvenuto il fatto dannoso dedotto in giudizio), tanto perché infondata nel merito, quanto per l’assorbRAGIONE_SOCIALE
ragione dell’avvenuta rinuncia di tale domanda da parte di RAGIONE_SOCIALE, non avendo quest’ultima più riproposto detta domanda al momento RAGIONE_SOCIALE precisazione delle conclusioni in primo grado e nella successiva comparsa conclusionale;
avverso la sRAGIONE_SOCIALEnza d’appello, RAGIONE_SOCIALE propone ricorso per cassazione sulla base di cinque motivi d’impugnazione;
il RAGIONE_SOCIALE resiste con controricorso proponendo, a sua volta, ricorso incidentale condizionato all’eventuale accoglimento del ricorso principale nei propri confronti sulla base di un unico motivo d’impugnazione;
NOME COGNOME e NOME COGNOME resistono con controricorso;
RAGIONE_SOCIALE, da un lato, e NOME COGNOME e NOME COGNOME, dall’altro, hanno depositato memoria;
considerato che ,
con il primo motivo, la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ricorrRAGIONE_SOCIALE principale censura la sRAGIONE_SOCIALEnza impugnata per violazione e falsa applicazione dell’art. 4.1 del Regolamento (CE) n. 864/2007 – dell’art. 965 cod. nav. – dell’art. 1 co. 1 RAGIONE_SOCIALE Convenzione sui danni causati da aeromobili stranieri a terzi sulla superficie, firmata a Roma il 7 ottobre 1952, nonché dell’art. 2050 c.c. (in relazione all’art. 360, comma 1 n. 3), per avere la corte territoriale erroneamRAGIONE_SOCIALE omesso di fare applicazione, al caso di specie, dell’unica disciplina normativa allo stesso correttamRAGIONE_SOCIALE applicabile, ossia RAGIONE_SOCIALE Convenzione sui danni causati da aeromobili stranieri a terzi sulla superficie, firmata a Roma il 7 ottobre 1952 (e, in particolare, del suo art. 1, co. 1), secondo cui il risarcimento del danno provocato a cose o persone esistenti sulla superficie terrestre dal passaggio dell’aeromobile è escluso se il danno è causato dal solo fatto del passaggio dell’aeromobile attraverso lo spazio RAGIONE_SOCIALE avvenuto in conformità alla regolamentazione del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE: disciplina
convenzionale applicabile al caso di specie ai sensi del Regolamento CE n. 864/2007 e dell’art. 965 cod. nav.;
sulla base di tali premesse normative, avendo la corte territoriale espressamRAGIONE_SOCIALE sottolineato come il vettore RAGIONE_SOCIALE avesse nella specie rispettato le indicazioni fornite dall’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE (circostanza rilevante anche ai fini dell’esclusione del risarcimento del danno ai sensi dell’art. 2050 c.c.), il giudice a quo avrebbe dovuto respingere la domanda risarcitoria proposta dalle controparti;
con il secondo motivo, la ricorrRAGIONE_SOCIALE principale censura la sRAGIONE_SOCIALEnza impugnata per violazione e falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c. e dell’art. 2697 c.c. (in relazione all’art. 360 co. 1 n. 3 c.p.c.), per avere la corte territoriale erroneamRAGIONE_SOCIALE ritenuto incontestata la circostanza dell’avvenuta produzione dei danni denunciati dagli attori in concomitanza con l’avvenuto sorvolo del loro immobile da parte dell’aeromobile RAGIONE_SOCIALE, con il conseguRAGIONE_SOCIALE mancato rilievo dell’omessa dimostrazione del nesso di causalità tra il fatto addebitato alla RAGIONE_SOCIALE e il danno dedotto in giudizio;
con il terzo motivo, la ricorrRAGIONE_SOCIALE principale si duole RAGIONE_SOCIALE nullità RAGIONE_SOCIALE sRAGIONE_SOCIALEnza impugnata per contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, per motivazione perplessa e obbiettivamRAGIONE_SOCIALE incomprensibile, nonché per violazione e falsa applicazione dell’art. 111 co. 6 RAGIONE_SOCIALE Costituzione e dell’art. 132 co. 2 n. 4 c.p.c. (in relazione all’art. 360 co. 1 n. 4 c.p.c.), per avere la corte territoriale fondato la propria decisione sulla base di asserzioni tra loro inconciliabili e totalmRAGIONE_SOCIALE contraddittorie, avendo, da un lato, affermato l’avvenuto rispetto, da parte dell’aeromobile RAGIONE_SOCIALE, delle indicazioni fornite dall’RAGIONE_SOCIALE e, dall’altro, rilevato l’avvenuto scostamento, da parte dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, dal piano di volo che avrebbe dovuto rispettare (considerazione, peraltro,
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analiticamRAGIONE_SOCIALE contestata e mai contraddetta da alcuna argomentazione desumibile dal provvedimento impugnato), dando luogo, attraverso tali contraddizioni e omissioni, alla nullità RAGIONE_SOCIALE motivazione e, conseguRAGIONE_SOCIALEmRAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE stessa sRAGIONE_SOCIALEnza impugnata;
con il quarto motivo, la ricorrRAGIONE_SOCIALE principale censura la sRAGIONE_SOCIALEnza impugnata per violazione e falsa applicazione dell’art. 2 del Regolamento (CE) n. 549/2004, degli artt. 691 e 691bis cod. nav., degli artt. 1, 2, e 3 e tabella allegata al d.m. 25.1.2008, degli artt. 1 e 2 dell’atto di intesa stipulato tra RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE in data 22 ottobre 2007 in uno al d.m. 5.11.2008 di sua approvazione (in relazione all’art. 360 co. 1 n. 3 c.p.c.), per avere la corte territoriale erroneamRAGIONE_SOCIALE escluso la responsabilità dell’Aereonautica RAGIONE_SOCIALE in ragione del fatto che nessun altro evento simile a quello denunciato dagli attori in primo grado si fosse mai verificato, senza desumere dalla premessa (pur testualmRAGIONE_SOCIALE affermata) dell’avvenuto rispetto, da parte dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, delle prescrizioni dettate dall’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE nell’avvicinarsi all’aeroporto di Treviso, la conseguenza RAGIONE_SOCIALE diretta responsabilità dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE nella causazione del fatto dannoso dedotto in giudizio, in applicazione delle fonti normative analiticamRAGIONE_SOCIALE richiamate in ricorso;
il terzo motivo è fondato e suscettibile di assorbire la rilevanza dell’esame del primo, del secondo e del quarto motivo;
osserva il Collegio come la corte territoriale sia inequivocabilmRAGIONE_SOCIALE incorsa nel grave vizio motivazionale consistRAGIONE_SOCIALE nell’adozione di affermazioni irriducibilmRAGIONE_SOCIALE in contrasto tra loro e, conseguRAGIONE_SOCIALEmRAGIONE_SOCIALE, nell’elaborazione di un testo motivazionale del tutto contraddittorio, come tale inidoneo a dar conto del percorso logico seguito al fine di giungere alla decisione concretamRAGIONE_SOCIALE assunta;
al riguardo, varrà evidenziare come il giudice d’appello, dopo aver affermato, da un lato, che il vettore RAGIONE_SOCIALE ebbe a rispettare le
indicazioni di volo fornite dall’RAGIONE_SOCIALE preposto alla gestione del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE sull’aeroporto di Treviso (cfr. pag. 15 RAGIONE_SOCIALE sRAGIONE_SOCIALEnza impugnata: ‘ tutti i motivi d’impugnazione di RAGIONE_SOCIALE vanno rigettati, poiché nonostante -così come affermato dall’appellante il vettore abbia rispettato le indicazioni fornite dall’RAGIONE_SOCIALE , risulta non contestato, e dunque provato, che l’RAGIONE_SOCIALE che ha sorvolato l’abitazione dei Favara nell’esatto momento in cui si è verificato il danno al tetto, appartenga a RAGIONE_SOCIALE ‘ ; pag. 16: ‘ va confermata la decisione del giudice di prime cure, il quale ha condannato la RAGIONE_SOCIALE al risarcimento del danno, a nulla rilevando il rispetto del piano di volo così come indicato dall’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ‘ ), dall’altro, la stessa corte d’appello ha rilevato che ‘n el caso di specie, vi è stato uno scostamento – da parte dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE – dal piano di volo che avrebbe dovuto rispettare , rendendo dunque tale attività pericolosa ‘ : cfr. pag. 16 RAGIONE_SOCIALE sRAGIONE_SOCIALEnza impugnata);
nella medesima sRAGIONE_SOCIALEnza, dunque, risulta affermato, tanto che l’apparecchio di RAGIONE_SOCIALE rispettò le indicazioni fornite dall’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, quanto che lo stesso apparecchio ‘si discostò’ dal piano di volo che avrebbe dovuto rispettare ;
l’irriducibilità di tale contraddizione, nel rendere impossibile la comprensione del senso RAGIONE_SOCIALE ricostruzione dei fatti e RAGIONE_SOCIALE conseguRAGIONE_SOCIALE decisione assunta dalla corte territoriale, impone la dichiarazione di nullità RAGIONE_SOCIALE sRAGIONE_SOCIALEnza impugnata, siccome fondata su di una motivazione meramRAGIONE_SOCIALE apparRAGIONE_SOCIALE, con la conseguRAGIONE_SOCIALE cassazione RAGIONE_SOCIALE stessa e la trasmissione degli atti al giudice di merito in sede di rinvio;
con il quinto motivo, la ricorrRAGIONE_SOCIALE principale censura la sRAGIONE_SOCIALEnza impugnata per violazione e falsa applicazione degli artt. 183, 189 e 190 c.p.c. (in relazione all’art. 360 co. 1 n. 3 c.p.c.), per avere la corte territoriale erroneamRAGIONE_SOCIALE ritenuto che RAGIONE_SOCIALE avesse abbandonato la
domanda di manleva promossa nei confronti dell’RAGIONE_SOCIALE per non aver riproposto tale domanda al momento RAGIONE_SOCIALE precisazione delle conclusioni dinanzi al giudice di primo grado o nella successiva comparsa conclusionale, spettando al giudice di merito, in caso di mancata riproposizione RAGIONE_SOCIALE domanda in sede conclusionale, il compito di valutare la complessiva condotta processuale RAGIONE_SOCIALE parte al fine di desumere l’eventuale inequivoca volontà di insistere sulla domanda non più formalmRAGIONE_SOCIALE riproposta, come peraltro avvenuto nel caso di specie;
il motivo è fondato;
osserva il Collegio come, secondo l’insegnamento RAGIONE_SOCIALE giurisprudenza di legittimità (qui integralmRAGIONE_SOCIALE accolto e ribadito, al fine di assicurarne continuità), affinché una domanda possa ritenersi effettivamRAGIONE_SOCIALE abbandonata dalla parte, non è sufficiRAGIONE_SOCIALE che essa non venga riproposta nella precisazione delle conclusioni, costituendo tale omissione una mera presunzione di abbandono, dovendosi, invece, necessariamRAGIONE_SOCIALE accertare se, dalla valutazione complessiva RAGIONE_SOCIALE condotta processuale RAGIONE_SOCIALE parte, o dalla stretta connessione RAGIONE_SOCIALE domanda non riproposta con quelle esplicitamRAGIONE_SOCIALE reiterate, emerga una volontà inequivoca di insistere sulla domanda pretermessa (Sez. 1, Ordinanza n. 31571 del 03/12/2019, Rv. 656277 -01; Sez. 2, SRAGIONE_SOCIALEnza n. 17875 del 10/09/2015, Rv. 636379 -01; Sez. 1, SRAGIONE_SOCIALEnza n. 15860 del 10/07/2014, Rv. 632116 – 01);
da tale principio deriva la diretta conseguenza per cui la corte territoriale non avrebbe potuto limitarsi ad affermare la mancata riproposizione, in sede conclusionale, RAGIONE_SOCIALE domanda di manleva RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE al fine di ritenerla rinunciata, ma avrebbe dovuto procedere alla valutazione del comportamento processuale RAGIONE_SOCIALE stessa parte al fine di far emergere l’eventuale inequivocità RAGIONE_SOCIALE relativa volontà di
abbandonare o, al contrario, di insistere per l’accoglimento RAGIONE_SOCIALE domanda non formalmRAGIONE_SOCIALE riproposta;
la mancata conduzione di tale esame del comportamento processuale complessivo di RAGIONE_SOCIALE impone l’accoglimento RAGIONE_SOCIALE censura in esame, con la conseguRAGIONE_SOCIALE cassazione anche su tale punto RAGIONE_SOCIALE sRAGIONE_SOCIALEnza impugnata;
con l’unico motivo del ricorso incidentale proposto in via condizionata, il RAGIONE_SOCIALE censura la sRAGIONE_SOCIALEnza impugnata per violazione degli artt. 144, 291, co. 3., 345, 354 c.p.c. e 11 r.d. n. 1611/33 (in relazione all’art. 360. co. 1. n. 4 c.p.c.), per avere la corte territoriale pronunciato una sRAGIONE_SOCIALEnza nulla nella parte in cui ha ritenuto ammissibile la domanda di condanna proposta nei propri confronti con l’atto d’appello (in ragione RAGIONE_SOCIALE nullità RAGIONE_SOCIALE notificazione dell’atto di chiamata in causa in primo grado del RAGIONE_SOCIALE), o comunque per aver omesso di dichiarare la nullità RAGIONE_SOCIALE sRAGIONE_SOCIALEnza di primo grado con rimessione RAGIONE_SOCIALE causa al primo giudice, avendo la controparte notificato l’atto di chiamata in causa dell’RAGIONE_SOCIALE in primo grado presso la sede dell’RAGIONE_SOCIALE anziché dell’RAGIONE_SOCIALE distrettuale;
il motivo è inammissibile;
osserva il Collegio come la corte territoriale abbia dato formalmRAGIONE_SOCIALE dato atto che la notificazione dell’atto di chiamata in causa dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE fu ‘rinnovata in primo grado’ e ‘correttamRAGIONE_SOCIALE eseguita nei termini concessi presso la sede distrettuale di Venezia ‘ (cfr. pag. 15 RAGIONE_SOCIALE sRAGIONE_SOCIALEnza impugnata);
al fine di contrastare tale asserzione contenuta nella sRAGIONE_SOCIALEnza impugnata, l’RAGIONE_SOCIALE odierna ricorrRAGIONE_SOCIALE incidentale avrebbe dovuto allegare la documentazione processuale attestante l’erroneità di tale rilievo del giudice a quo : la mancata allegazione di tale
documentazione impone il conseguRAGIONE_SOCIALE rilievo dell’inammissibilità RAGIONE_SOCIALE censura in esame per violazione dell’art. 366 n. 6 c.p.c.;
sulla base di tali premesse, rilevata la fondatezza del terzo e del quinto motivo del ricorso principale (assorbiti i restanti motivi del ricorso principale) e l’inammissibilità del ricorso incidentale, dev’essere disposta la cassazione RAGIONE_SOCIALE sRAGIONE_SOCIALEnza impugnata in relazione ai motivi accolti, con il conseguRAGIONE_SOCIALE rinvio alla Corte d’appello di Venezia, in diversa composizione, cui è altresì rimesso di provvedere alla regolazione delle spese del presRAGIONE_SOCIALE giudizio di legittimità;
P.Q.M.
Accoglie il terzo e il quinto motivo del ricorso principale; dichiara assorbiti i restanti motivi del ricorso principale; dichiara l’inammissibilità del ricorso incidentale; cassa la sRAGIONE_SOCIALEnza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia alla Corte d’appello di Venezia, in diversa composizione, cui è altresì rimesso di provvedere alla regolazione delle spese del presRAGIONE_SOCIALE giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALE Terza Sezione