Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 1831 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 2 Num. 1831 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 27/01/2026
ORDINANZA
sul ricorso 25424 – 2020 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO che la rappresenta e difende con l’AVV_NOTAIO, giusta procura in calce al ricorso, con indicazione degli indirizzi pec;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE (GIÀ RAGIONE_SOCIALE), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata presso lo studio dell’AVV_NOTAIO dal quale è rappresentata e difesa, giusta procura in calce al controricorso, con indicazione de ll’ indirizzo pec;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1581/2020 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA, pubblicata il 24/6/2020, notificata il 29/6/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 6/6/2025 dal consigliere COGNOME; lette le memorie della ricorrente.
FATTI DI CAUSA
Con ricorso del 10/1/2005, RAGIONE_SOCIALE convenne in giudizio, dinnanzi al Tribunale di Padova, RAGIONE_SOCIALE, proponendo opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 3453/20054, ottenuto dalla convenuta nei suoi confronti, per l’importo di euro 4.137,80 oltre gli interessi moratori, a titolo di corrispettivo di una fornitura di idropittura eseguita in suo favore.
L’opponente rappresentò che RAGIONE_SOCIALE le aveva fornito un prodotto affetto da vizi tali da renderlo inidoneo all’uso : sulle facciate del Condominio La Ridente, sito in Seggiano ( Milano) , ove la pittura era stata applicata si erano verificati, infatti, dei difetti («lumacature ») per inidoneità del prodotto fornito a resistere all’acqua e chiese, perciò, in riconvenzionale, la risoluzione del contratto e il risarcimento dei danni.
Con sentenza n. 969/2011, il Tribunale di Padova accolse l’opposizione, revocò il decreto ingiuntivo opposto, dichiarò risolto il contratto e condannò l’opposta al risarcimento del danno per euro 16.500,00, rigettando la domanda di risarcimento dell’ulteriore danno. In particolare, ritenne il prodotto affetto da vizi tali da renderlo insuscettibile a ll’utilizzazione cui era destinato, sulla base delle conclusioni del consulente tecnico nominato.
RAGIONE_SOCIALE propose appello, lamentando che il Giudice si fosse basato, per affermare la responsabilità dell’opposta ai sensi degli artt. 1492 e 1497 cod. civ., soltanto sugli esiti della c.t.u., senza dar conto delle contestazioni svolte dal suo consulente tecnico,
senza considerare che l’opponente aveva scelto un prodotto diverso da quello consigliato, assumendosi il rischio di un risultato non adeguato e senza valutare adeguatamente la congruità delle modalità di applicazione della pittura, come emerse in istruttoria, quali cause effettive degli inconvenienti verificatisi.
Con sentenza n. 1581/2020, la Corte d’appello di Venezia accolse l’impugnazione , in considerazione, per quel che qui rileva, della non conformità delle modalità di applicazione del prodotto alle prescrizioni della scheda tecnica fornita; condannò perciò l’appellata a corrispondere la somma di cui al decreto ingiuntivo opposto oltre agli interessi moratori e a restituire quanto percepito in esecuzione della sentenza di primo grado.
Avverso la sentenza della Corte d’appello di Venezia, RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso, affidandolo a cinque motivi, illustrati da successiva memoria; RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso.
Prima della adunanza fissata per la trattazione in camera di consiglio, l’AVV_NOTAIO, difensore con procura disgiunta di RAGIONE_SOCIALE, ha rinunciato al mandato.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo, articolato in riferimento al n. 4 del comma i dell’art. 360 cod. proc. civ., RAGIONE_SOCIALE ha denunciato la nullità della sentenza per motivazione apparente nonché irriducibilmente contraddittoria, in violazione dell’articolo 132 , comma secondo, n. 4 cod. civ.: in particolare, la Corte territoriale avrebbe compiuto un salto logico inconciliabile tra la premessa della affermata e accertata inidoneità del prodotto fornito per proprie naturali caratteristiche e la conclusione dell’esclu sione della rilevanza dell’inadempimento dell’appellante fornitrice perché il prodotto non è stato applicato in base alle regole della scheda tecnica allegata; la Corte territoriale ha, perciò,
contraddittoriamente accertato l’esistenza del vizio essenziale e la sua rilevanza causale per il risultato contestato, eppure ha ritenuto comunque causa escludente la modalità di applicazione.
1.1. Il motivo è fondato. L’opponente RAGIONE_SOCIALE, resistendo all’azione di adempimento, ha chiesto la risoluzione per inadempimento della venditrice per inidoneità della pittura fornita, da usarsi per ricoprire le facciate di un edificio, all’esposizione alla pioggia , oltre al risarcimento dei danni conseguenti.
Nel giudizio di primo grado, la c.t.u. espletata aveva accertato, come riporta la sentenza, che «la pittura si rivela poco resistente all’acqua …e che il prodotto si rivela poco adatto per essere impiegato su superfici esposte all’azione della pioggia». In particolare, come specificato in sentenza, il nominato c.t.u. ha potuto eseguire la verifica richiesta su un campione di prodotto residuo, all’esclusivo fine di stabilire se lo stesso fosse « idoneo all’uso cui era destinato », perché a distanza di circa cinque anni dai fatti, in assenza di un tempestivo accertamento tecnico preventivo, non è stato possibile procedere al sopralluogo presso l’edificio, poiché le facciate erano già state ritinteggiate; si è, perciò, dovuto limitare l’esame ad una verifica «in astratto», compiuta con la cosiddetta prova «di bagnatura», eseguita mantenendo il «provino» in orizzontale anziché in verticale come è, naturalmente, per le pareti del condominio.
Dopo aver condiviso i risultati di questa c.t.u., escludendo la fondatezza del motivo di impugnazione sul punto , la Corte d’appello, senza sviluppare alcuna analisi alternativa della catena causale che ha determinato l’effetto della dilavatura della pittura, ha ulteriormente considerato come «nel caso di specie assumesse fondamentale importanza anche considerare se l’originario opponente avesse fornito prova che il prodotto ARD FILL, che risultava scelto da NOME (committente dei lavori) ed utilizzato da RAGIONE_SOCIALE, fosse stato
effettivamente applicato seguendo le regole della scheda tecnica tempestivamente fornita».
In particolare, la Corte territoriale ha riportato soltanto che l’istruttoria avrebbe dato «conto sia della trattativa intercorsa tra le parti per concordare la fornitura, sia del mancato rispetto di alcune concrete modalità di applicazione, necessarie per garantire un buon risultato finale, usando il prodotto acquistato» e che «l’opponente non risulta avere provato che la temperatura del ‘supporto’ (cioè del muro) all’applicazione e la stessa temperatura esterna fossero superiori a quella indicata nelle istruzioni», oltre a non provare la «necessaria protezione del manufatto con teloni per garantire un’essiccazione ottimale».
Così costruita la motivazione è affetta da irriducibili contraddizioni, tanto da risultare apparente.
Secondo quanto riportato nella narrativa della sentenza impugnata, RAGIONE_SOCIALE aveva impugnato la sentenza del Tribunale, lamentando con il primo motivo il mancato riscontro alle osservazioni critiche del suo consulente tecnico di parte sulla adeguatezza della tecnica di indagine utilizzata dal consulente d’ufficio; con il secondo motivo, aveva invece denunciato la non corretta valutazione delle risultanze istruttorie da cui era asseritamente emerso che il tipo di prodotto era stato scelto dalla stessa società opponente che, poi, aveva compiuto errori nella posa in opera.
La Corte territoriale ha, invero, dapprima escluso la fondatezza delle censure formulate alla c.t.u., riscontrandone e condividendone la conclusione e, cioè, la mancanza, nel prodotto fornito, della qualità essenziale di resistenza all’acqua e, perciò della sua inidoneità all’uso cui era destinato, risultando «poco adatto ad essere impiegato su superfici esposte all’azione della pioggia»; in tal senso, ha reiterato sul
punto quanto accertato dal Tribunale, in primo grado, con l’accoglimento della domanda.
Di seguito, la stessa Corte ha, tuttavia, accolto l’ impugnazione senza provvedere a ricostruire il contenuto dell’accordo intercorso tra le parti, quale fosse stato il tipo di prodotto ordinato e quali possibilità d’uso del prodotto scelto fossero state assicurate dalla impresa fornitrice, prima di riscontrare la rilevanza causale escludente delle modalità di posa in opera.
In mancanza di considerazioni ulteriori, il riscontro della non resistenza all’acqua sarebbe stato idoneo a fondare la chiesta risoluzione per inadempimento per la sua gravità; invece, con un salto logico, senza alcuna ricostruzione degli accordi tra le parti, è stato superato dal successivo rilievo della mancata prova, da parte dell’opponente acquirente, di aver correttamente provveduto alla posa in opera.
Così articolata, non risulta coerente la motivazione di rigetto della opposizione e della domanda riconvenzionale di risoluzione per inadempimento oltre che di risarcimento, atteso che gli errori di posa in opera intanto avrebbero potuto risultare rilevanti ad escludere il lamentato inadempimento del venditore in quanto si fossero inseriti in una catena causale in cui comunque risultava accertata l’astratta resistenza all’acqua della pittura fornita o, in ogni caso, la fornitura di un prodotto esattamente corrispondente per tipologia e caratteristiche a quello chiesto dall’acquirente .
Questa Corte ha costantemente puntualizzato che, in seguito alla riformulazione dell’art. 360, comma 1, n. 5 cod. proc. civ., disposta dall’art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012, il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica del rispetto del «minimo costituzionale» richiesto dall’art. 111, comma 6, Cost., che viene violato qualora la motivazione sia
totalmente mancante o meramente apparente, nel senso della «mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico», ovvero si fondi su un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, o risulti perplessa ed obiettivamente incomprensibile, restando così esclusa qualunque rilevanza del semplice «difetto di sufficienza» della motivazione. Ricorre, allora, il vizio denunciato con il secondo motivo quando la motivazione, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (Sez. U, n. 8053 del 07/04/2014; tra le tante, in ultimo, Cass. Sez. 1, n. 7090 del 03/03/2022).
La sentenza impugnata deve, perciò essere cassata.
1.2. Dall’accoglimento del primo motivo deriva , in logica conseguenza, l’assorbimento del secondo motivo, articolato in riferimento al n. 3 del comma i dell’art. 360 cod. proc. civ., con cui la ricorrente ha prospettato la violazione degli artt. 2697 cod. civ. e 115 cod. proc. civ. in rapporto agli artt. 1218, 1490, 1492 e 1497 cod. civ., per erronea ripartizione degli oneri probatori, nonché del terzo motivo, pure articolato in riferimento al n. 3, con cui è stata lamentata la violazione dell’art. 115 comma I e II cod. proc. civ. per essere stato stabilito come fatto notorio una generale temperatura inferiore a 5 ° durante l’inverno nel Nord Italia, con ciò sollevando la RAGIONE_SOCIALE dall’onere di provare questa circostanza nei giorni specifici di esecuzione della tinteggiatura; ugualmente assorbiti sono il quarto e il quinto motivo, articolati in riferimento al n. 5 del comma i dell’art. 360 cod. proc. civ., con cui RAGIONE_SOCIALE ha lamentato l’omesso esame di
asseritamente rilevanti circostanze fattuali emerse dalla relazione di c.t.u. e dalle dichiarazioni dei testi.
Il ricorso è perciò accolto quanto al primo motivo, assorbiti i restanti e la sentenza impugnata è cassata, con rinvio alla Corte d’appello di Venezia in diversa composizione, perché provveda al riesame della domanda, proposta in riconvenzionale dalla società opponente RAGIONE_SOCIALE, di risoluzione per inadempimento della opposta RAGIONE_SOCIALE e di risarcimento del danno, in applicazione dei principi suesposti.
Decidendo in rinvio, la Corte statuirà anche sulle spese di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Venezia, in diversa composizione, anche per le spese di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezione civile della Corte suprema di Cassazione del 6 giugno 2025.
La Presidente NOME COGNOME