Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 24668 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 24668 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 06/09/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 7807/2022 R.G. proposto da : NOME, domiciliato ex lege in ROMA, INDIRIZZO presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall ‘ avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE, domiciliato digitalmente come per legge
ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante in carica, elettivamente domiciliata in ROMA alla INDIRIZZO presso lo studio dell ‘ avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE, che la rappresenta e difende
– controricorrente –
avverso la SENTENZA della CORTE d ‘ APPELLO di PALERMO n. 1561/2021 depositata il 14/09/2021;
udita la relazione svolta, nella camera di consiglio del 3/07/2025 dal Consigliere relatore NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
NOME COGNOME propone ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi, avverso la sentenza n. 1561 del 30/09/2021 della Corte d ‘ appello di Palermo che ha accolto l ‘ appello della S.p.a. Equitalia Giustizia avverso la sentenza del Tribunale di Termini Imerese, che, a sua volta, aveva accolto l ‘ opposizione proposta dall ‘ COGNOME avverso la cartella esattoriale di Equitalia RAGIONE_SOCIALE.RAGIONE_SOCIALE.aRAGIONE_SOCIALE per il recupero delle spese di giustizia afferenti un procedimento penale nel quale l ‘ COGNOME, in concorso con altri, era risultato condannato, dichiarando la nullità della cartella esattoriale.
Risponde con controricorso RAGIONE_SOCIALE
Il ricorso è stato chiamato all ‘ adunanza camerale del 3/07/2025, alla quale è stato trattenuto per la decisione e il Collegio ha riservato il deposito dell ‘ ordinanza nel termine di sessanta giorni.
RAGIONI DELLA DECISIONE
In via preliminare il Collegio rileva che la copia depositata dal ricorrente della sentenza impugnata è aglifica, ossia priva dei dati identificativi normalmente impressi dal sistema informatico e che ne consentono l ‘ identificazione mediante numero di ruolo e data di pubblicazione, ma sul punto non vi è contestazione tra le parti, tutte costituite, cosicché deve ritenersi che esse concordino nell ‘ identificazione del provvedimento e sulla data di pubblicazione, identificata nel 30/09/2021 (tanto bastando a superare la rilevata carenza: Cass. Sez. 3, sentenza 13 maggio 2024, n. 12971, Rv. 671148-01); pertanto, il termine cd lungo, non risultando la sentenza notificata, veniva a scadere il 30/03/2021, non applicandosi la sospensione feriale alle opposizioni esecutivi: e il ricorso è stato notificato il 21/03/2021, con conseguente tempestività dell ‘ impugnazione.
I motivi di ricorso sono i seguenti.
I) Violazione dell ‘ art. 360, primo comma, n. 4 e n. 5 c.p.c. per nullità della sentenza e del procedimento di secondo grado e per omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia per essere la sentenza essere stata resa con motivazione illogica ed apparente che ne determina la nullità, ai sensi dell ‘ art. 101 c.p.c., dell ‘ art. 111 Costituzione e dell ‘ art. 6 Convenzione dei diritti dell ‘ Uomo, per omessa apertura del contraddittorio, per avere dichiarato inammissibile il motivo di opposizione dispiegato da COGNOME NOME in ordine al vincolo di solidarietà ex art. 205 d.P.R. n. 115 del 30/05/2002 (in seguito TUSG), rilevando d ‘ ufficio soltanto in sede di sentenza il detto vizio e ritenendolo insanabile.
II) Violazione dell ‘ art 360, primo comma, c.p.c. n. 5 per omesso esame circa un fatto decisivo della controversia in ordine alla contestazione da parte dell ‘ allora opponente della documentazione allegata da Equitalia Giustizia s.p.a. in primo grado ed accettata dal giudice di primo grado. La censura si incentra sulla prospettazione dell ‘ omesso esame di eccezione di inutilizzabilità del foglio notizie, proposta dall ‘ Aiello in primo grado e senza che sul punto fosse mossa contestazione alcuna dalla difesa di RAGIONE_SOCIALE
III) Violazione dell ‘ art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c., violazione e falsa applicazione dell ‘ art. 7 della legge n. 212 del 27/07/2000 e art. 3 l. 241 del 1990 per avere ritenuto erroneamente il Giudice di secondo grado motivata la cartella opposta e inesistenza della motivazione. Il motivo contesta la qualificazione, ad opera della sentenza impugnata, di idoneità della motivazione della cartella esattoriale mediante il riferimento o, comunque, il richiamo ad altri atti, tra i quali il foglio notizie.
IV) Violazione dell ‘ art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c., violazione e falsa applicazione degli artt. 617 e 618 c.p.c.: il motivo censura il mancato rilievo dell ‘ inammissibilità dell ‘ appello per le questioni formali, potendo avverso la sentenza del Tribunale proporsi
R.g. n. 7807 del 2022
Ad. 3/07/2022; estensore: NOME. Valle
unicamente ricorso straordinario per cassazione in ordine ai relativi capi e per mancata applicazione della decadenza comminata dall ‘ art. 25 del d.P.R. n. 602 del 29/09/1973.
V) Violazione dell ‘ art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c., violazione e falsa applicazione dell ‘ art. 223 TUSG e dell ‘ art. 25 d.p.r. 602/1973. Il motivo contesta la mancata applicazione e, comunque, il mancato rilievo, da parte della Corte territoriale, della decadenza di cui all ‘ art. 25, primo comma, d.P.R. n. 602 del 1973.
VI) Violazione dell ‘ art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c., violazione e falsa applicazione dell ‘ art. 26 d.P.R. n. 602 del 1973, in quanto le notificazioni delle cartelle esattoriali prima del 10/09/2017 erano di esclusiva competenza della società RAGIONE_SOCIALE quale fornitore abilitato al servizio in via universale e, quindi, le notifiche effettuate a mezzo di posta privata (Nexive nel caso di specie) prima di quella data devono ritenersi inesistenti e insuscettibili di sanatoria.
Il primo motivo è infondato: non era necessaria la previa sollecitazione od instaurazione del contraddittorio sulla questione attinente il vincolo di solidarietà, trattandosi di questione di mero diritto. La giurisprudenza di questa Corte è ferma nell ‘ escludere che sulle questioni di puro diritto sia necessario procedere all ‘ apertura di specifico momento di confronto dialettico tra le parti (da ultimo Cass. n. 822 del 09/01/2024 Rv. 670057 – 01 e in precedenza Cass. n. 11724 del 05/05/2021 Rv. 661322 – 03), in quanto l’ obbligo del giudice di stimolare il contraddittorio sulle questioni rilevate d ‘ ufficio, stabilito dall ‘ art. 101, comma secondo, c.p.c., non riguarda le questioni di solo diritto, ma quelle di fatto ovvero quelle miste di fatto e di diritto, che richiedono non una diversa valutazione del materiale probatorio, bensì prove dal contenuto diverso rispetto a quelle chieste dalle parti ovvero una attività assertiva in punto di fatto e non già mere difese. Inoltre, correttamente va esclusa la cognizione del giudice civile sulla questione della sussistenza o meno della solidarietà tra i condannati in sede penale.
R.g. n. 7807 del 2022 Ad. 3/07/2022; estensore: C. Valle
Il secondo motivo è inammissibile per carenza di specificità, non risultando adeguatamente identificati il momento e il luogo processuale nel quale la questione attinente la preclusione all ‘ utilizzabilità del foglio notizie era stata sollevata dall ‘ COGNOME nell ‘ opposizione originaria.
Il motivo sconta una generale carenza di specificità, rilevante ai sensi dell ‘ art. 366, primo comma, n. 6, c.p.c., che inficia, del resto, anche ulteriori motivi di impugnazione.
Il terzo motivo è infondato. Pur avendo questo Collegio ben presente la sentenza di questa Corte che ha ritenuto una carenza di motivazione nella cartella esattoriale (Cass. n. 560 del 9/01/2025 del 09/01/2025 Rv. 673504 – 03) qualora essa si risolva soltanto nel richiamo della sentenza penale di condanna e o di altri atti, quali il foglio notizie, deve ritenersi che, nel caso di specie, il riferimento, operato dai giudici dell ‘ impugnazione di merito alla sentenza penale di condanna e al foglio notizie, abbia assunto caratteri di spiccata specificità rispetto a quanto riportato nel richiamato precedente, poiché a pag. 12 della motivazione è affermato quanto segue:
« … dalla cartella è dato trarre, oltre che l ‘ Ente che ha emesso il ruolo (RAGIONE_SOCIALE in nome e per conto del Ministero della Giustizia Corte d ‘ Appello di Milano – Ufficio Recupero Crediti) con i nominativi dei responsabili in solido del pagamento (coincidenti con gli altri coimputati nel processo penale) e del responsabile del procedimento, il numero del ruolo (n. 2016/015755) e la data in cui lo stesso è stato reso esecutivo (7.9.2016), nonché il richiamo specifico al ‘PROVVEDIMENTO NUMERO: 2603 DI TIPO: SENTENZA, EMESSO IN DATA 05/07/2007 UFFICIO RECUPERO CREDITIRIFERIMENTO PARTITA DI CREDITO NUM: 005591/2016’.
In generale, l ‘ imputato, nel corso del processo penale e sino alla sua conclusione, è posto nelle condizioni di conoscere l ‘ entità del debito maturato, con la puntuale indicazione delle singole voci di spesa e della loro causale, come dettagliatamente individuate nel
R.g. n. 7807 del 2022
Ad. 3/07/2022; estensore: NOME. Valle
c.d. foglio notizie previsto dall ‘ art. 280 TUSG, a mente del quale nel fascicolo processuale è tenuto un foglio delle notizie ai fini del recupero del credito e l ‘ Ufficio che procede all ‘ annotazione sul registro delle spese pagate dall ‘ erario o delle spese prenotate a debito riporta nel foglio delle notizie i pagamenti delle spese ripetibili e le spese prenotate a debito. Nel presente procedimento, l ‘ agente della riscossione ha prodotto il foglio notizie (v. all. 2 nel fascicolo dell ‘ opposta in primo grado) e nessuna contestazione specifica in ordine al relativo contenuto e agli addebiti ivi appostati è stata ex adverso formulata. ».
Conseguentemente vi è stato un analitico accertamento di fatto – diversamente dalla fattispecie decisa con il richiamato precedente, nella quale non risultava essere stato compiuto – e la Corte territoriale ha specificamente motivato, nel caso qui in scrutinio, in ordine all ‘ idoneità dei riferimenti della cartella alla sentenza e all ‘ idoneità, ai fini dell’adeguatezza della motivazione della prima, del richiamo al foglio notizie.
Tale accertamento di fatto sulla completezza in concreto della motivazione dell’opposta cartella, da un lato, integra la condizione a cui lo stesso precedente già richiamato consente di respingere l’opposizione e, dall’altro, si sottrae, poiché non implausibile né affetto da evidenti vizi logici e giuridici, a censura nella presente sede di legittimità.
Il quarto e il quinto motivo, che possono essere congiuntamente scrutinati, sono innanzitutto inammissibili per carenza di idonea specificità ai sensi dell ‘ art. 366, primo comma, c.p.c., per non essere stato riportato alcun passo dell ‘ atto di costituzione in fase di appello da parte dell ‘ COGNOME, dal quale possa desumersi che la questione dell ‘ inammissibilità dell ‘ impugnazione, per trattarsi di opposizione meramente formale quantomeno con riferimento ai vizi di notifica, fosse stata posta o vi fosse stata una sollecitazione affinché la Corte territoriale potesse ritenersi investita della relativa questione. D’altra
parte, difettano pure idonei elementi per valutare una rilevabilità anche ufficiosa – e, a maggior ragione, nella presente sede – degli elementi in base ai quali riscontrare una inammissibilità del gravame almeno quanto ai vizi di notifica ed all’incidenza di tale ratio decidendi nell’accoglimento in primo grado. Ancora, la doglianza è infondata con riferimento al profilo relativo all ‘ art. 25 d.P.R. n. 602 del 29/09/1973, in quanto nella specie, trattandosi di recupero delle spese di giustizia e non di crediti strettamente tributari, deve ritenersi applicabile l ‘ art. 227 ter del TUSG che richiama soltanto il comma 2 dell ‘ art. 25 del d.P.R. n. 602 del 1973, con conseguente esclusione della decadenza comminata dal comma 1 dello stesso art. 25 (in generale e per quanto qui non esplicitato, basti un richiamo ai principi elaborati, sul punto, da Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 12614 del 10/05/2023, Rv. 667587 – 02).
Il sesto motivo è infondato. Questa Corte ha affermato (Sez. U n. 299 del 10/01/2020 Rv. 656575 – 01) che, in materia di notificazioni di atti processuali, posto che nel quadro giuridico novellato dalla direttiva n. 2008/6/CE del Parlamento e del Consiglio del 20 febbraio 2008 è prevista la possibilità per tutti gli operatori postali di notificare atti giudiziari, a meno che lo Stato non evidenzi e dimostri la giustificazione oggettiva ostativa, è nulla e non inesistente la notificazione di atto giudiziario eseguita dall ‘ operatore di posta privata senza relativo titolo abilitativo nel periodo intercorrente fra l ‘ entrata in vigore della suddetta direttiva ed il regime introdotto dalla l. n. 124 del 2017.
A tanto consegue che, pur in carenza di potere certificativo dell ‘ operatore che ha effettuato la notifica della cartella, l ‘ atto ha raggiunto lo scopo, posto che la cartella risulta essere pervenuta all ‘ Aiello, che ha potuto pienamente esplicare il relativo potere di impugnazione , come si evince dall’ampiezza delle contestazioni .
Il ricorso, in conclusione, è rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza del ricorrente e, tenuto conto del valore della controversia, in relazione all ‘ attività processuale espletata, sono liquidate come da dispositivo.
La decisione di rigetto del ricorso comporta, infine, che deve darsi atto, ai sensi dell ‘ art. 13, comma 1 quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell ‘ ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1 bis , dello stesso articolo 13, se dovuto.
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 7.700,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.
Ai sensi dell ‘ art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente e in favore del competente Ufficio di merito, dell ‘ ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso art. 13. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di