Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 24033 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 24033 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 27/08/2025
PRESTAZIONI SANITARIE IN REGIME DI CONVENZIONAMENTO
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 3209/2022 R.G. proposto da
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’ Avv. NOME COGNOME
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE TARANTO, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avv. NOME COGNOME
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 225/2021 della CORTE DI APPELLO DI LECCE SEZIONE DISTACCATA DI TARANTO, depositata il 17 giugno 2021; udita la relazione svolta nella camera di consiglio tenuta il giorno 20 giugno 2025 dal Consigliere COGNOME.
FATTI DI CAUSA
La società RAGIONE_SOCIALE NOME COGNOME RAGIONE_SOCIALE ( lite pendente divenuta RAGIONE_SOCIALE), erogatore di prestazioni
sanitarie in regime di convenzionamento, domandò giudizialmente la condanna dell’Azienda Sanitaria Locale Taranto al pagamento della somma di euro 168.669,34 (o di quella di giustizia), oltre interessi.
Rappresentò, al riguardo, di avere, per le attività di assistenza svolte nell’arco di tempo dal 2003 al 2008, ricevuto somme inferiori a quelle spettanti ai sensi dell’art. 25 della l.r. Puglia 22 dicembre 2000, n. 28, per effetto della (asserita) errata « determinazione del parametro relativo al tetto massimo invalicabile », con conseguente riverbero « sulla quantificazione degli importi liquidati in regressione ».
All’esito del giudizio di prime cure, l’adito Tribunale di Taranto condannò l’ASL Taranto, costituita in lite, al pagamento dell’importo di euro 198.253,78, oltre interessi.
In accoglimento dell’impugnazione interposta dall’ente pubblico, la decisione in epigrafe indicata ha rigettato la domanda attorea.
Per quanto qui ancora d’interesse, la Corte d’appello ha osservato che, « pur ad ammettere per ipotesi che ci sia stato un errore nel determinare i tetti di spesa per il Laboratorio Prusciano », questi erano « stati riportati nei contratti annuali con la ASL e accettati dal Laboratorio Prusciano con la sottoscrizione dei contratti. Consegue che i tetti di spesa, poiché recepiti in accordi contrattuali, erano e sono vincolanti per le parte, anche se si ritenessero errati. Altresì vincolanti erano e sono le delibere della ASL con cui sono stati determinati i tetti di spesa poi recepiti nei contratti ».
Ricorre per cassazione la RAGIONE_SOCIALE per un motivo. Resiste, con controricorso, l’ASL Taranto.
Parte controricorrente ha depositato memoria illustrativa.
Il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di cui al secondo comma dell’art. 380 -bis. 1 cod. proc. civ..
r.g. n. 3209/2022 Cons. est. NOME COGNOME
RAGIONI DELLA DECISIONE
L’unico motivo di ricorso lamenta, ai sensi dell’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., « violazione e/o falsa applicazione dei contratti che hanno disciplinato il rapporto convenzionale tra il laboratorio e la ASL, in relazione alla violazione degli artt. 1362 e 1363 cod. civ. ed alla falsa applicazione dell ‘ art. 25 l.r. Puglia n. 28 del 2000, della delibera di Giunta Regionale n. 1003 del 15 luglio 1999 e della l.r. Puglia 4 agosto 2004, n. 14».
Parte ricorrente sostiene che nessuna delle clausole inserite nei contratti stipulati per gli anni dal 2004 al 2008 « prevede una tacita remissione della contraente ad eccepire un possibile errore di contabilizzazione, né una predeterminazione del limite massimo invalicabile di spesa ( rectius remunerazione). Solo nel contratto riferito all ‘ anno 2003 tale limite complessivo invalicabile di remunerazione è contemplato, ma successivamente, con l ‘ introduzione del meccanismo delle prestazioni rese in eccedenza rispetto al tetto massimo assegnato (così come definito dalla legge regionale n. 14 del 04.08.2004), la previsione di un compenso ulteriore rende oggettivamente non predeterminabile il limite invalicabile».
Il motivo è inammissibile, per una duplice, concorrente ed autonoma, ragione.
2.1. In primo luogo, per inosservanza del principio di specificità (altrimenti detto « di autonomia ») sancito, a pena di inammissibilità del ricorso, dall ‘art. 366, primo comma, numm. 4 e 6 , cod. proc. civ..
Siffatte disposizioni – declinate, nella loro concreta operatività, alla stregua delle indicazioni della sentenza CEDU del 28 ottobre 2021 (causa COGNOME ed altri c/Italia) esigono, nell’atto di adizione del giudice di legittimità, la trascrizione – essenziale e per le parti d’interesse -degli atti e dei documenti richiamati (dei quali deve invece escludersi la necessità di una integrale riproduzione), in guisa da contemperare il
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fine legittimo di semplificare (e non già pregiudicare) lo scrutinio del giudice di legittimità e, allo stesso tempo, garantire la certezza del diritto e la corretta amministrazione della giustizia, salvaguardando la funzione nomofilattica della Corte ( ex multis, Cass. 03/03/2023, n. 6524; Cass. 14/03/2022, n. 8117; Cass. 04/02/2022, n. 3612).
Detto onere allegativo risulta inadempiuto dall’impugnante.
Il ricorso in vaglio omette infatti la riproduzione nei modi anzidetti del contenuto delle clausole contrattuali cui in thesi ascrive l’asserita efficacia, sicché non risulta offerta a questa Corte una adeguata (o quantomeno sufficiente) cognizione sul fatto sostanziale controverso: e tanto preclude lo scrutinio sul merito della doglianza.
2.2. Quale ulteriore causa di inammissibilità, è dirimente osservare come la decisione gravata – con il passaggio motivazionale trascritto in narrativa – si fondi, con ratio decidendi autonoma ed idonea di per sé a giustificare il dictum , sulla ritenuta vincolatività delle delibere dell’ASL di determinazione di tetti di spesa.
Avverso tale argomentazione il ricorso non svolge considerazione critica alcuna, specifica e puntuale: ed essa costituisce ragione del decidere ormai irretrattabile tra le parti nella presente controversia.
Ed è noto che, qualora la sentenza sia sorretta da una pluralità di ragioni, distinte ed autonome, ciascuna delle quali giuridicamente e logicamente sufficiente a giustificare la decisione adottata, l’omessa impugnazione di una di esse rende inammissibile, per difetto di interesse, la censura relativa alle altre, la quale, essendo divenuta definitiva l’autonoma motivazione non impugnata, non potrebbe produrre in nessun caso l’annullamento della sentenza (principio di diritto affermato ai sensi dell’art. 360bis , num. 1, cod. proc. civ. da Cass. 03/11/2011, n. 22753, ribadito, ex aliis , da Cass. 21/06/2017, n. 15350; Cass. 27/07/2017, n. 18641; Cass. 18/04/2019, n. 10815; Cass. 14/08/2020, n. 17182; Cass. 05/02/2024, n. 3224).
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Il ricorso è dichiarato inammissibile.
Il regolamento delle spese del grado segue la soccombenza; e di esse va disposta l’attribuzione al difensore della controricorrente, a seguito di rituale dichiarazione in tal senso.
A ttesa l’inammissibilità del ricorso, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento al competente ufficio di merito da parte della ricorrente ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, come introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 – di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Condanna parte ricorrente alla refusione in favore di parte controricorrente, con distrazione in favore del suo difensore per dichiaratone anticipo, delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 7.700 per compensi professionali, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori, fiscali e previdenziali, di legge.
A i sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento al competente ufficio di merito da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1bis .
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Terza Sezione
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