Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 31563 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 31563 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 09/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso 5345-2020 proposto da:
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME NOME COGNOME
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 83/2019 della CORTE D’APPELLO DI CAGLIARI SEZIONE DISTACCATA DI SASSARI, depositata il 13/08/2019 R.G.N. 77/2018;
Oggetto
R.G.N.5345/2020
COGNOME
Rep.
Ud. 12/06/2024
CC
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/06/2024 dal Consigliere Dott. COGNOME
RILEVATO CHE
la Corte d’appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari, ha confermato, per quanto in questa sede rileva, la decisione di prime cure che aveva rigettato la domanda di ricostituzione della pensione in godimento mediante la valutazione dei soli contributi derivanti dalla gestione artigiani in considerazione del detrimento nella liquidazione del trattamento pensionistico conseguente al computo dei contributi da lavoro dipendente;
l’assicurato aveva chiesto la ricostituzione della pensione di vecchiaia sulla base di 2080 settimane contributive maturate nella gestione artigiani da cumulare con le 258 settimane maturate nel fondo pensioni lavoratori dipendenti, ricostituzione richiesta limitatamente alla parte derivante dalla contribuzione della gestione artigiani;
l’INPS aveva riconosciuto 1712 settimane contributive di quota A (fino al 31.12.1992) nella gestione artigiani e 936 settimane di quota B nella medesima gestione, riducendo le prime a 1144 settimane (in quanto aventi un reddito medio settimanale inferiore rispetto alle seconde della quota B) che sommate a 936 settimane comportavano un totale di 2080 settimane massimi utilizzabili; ricacolate le settimane della quota B, ridotte a 696, l’INPS aveva mantenuto ferme le settimane contributive (1144) della quota A della gestione artigiani, per aver l’assicurato chiesto di sommare la porzione di pensione maturata con le 258 settimane del FPLD, giungendo ad un numero utile di settimane contributive di 2080;
per la Corte di merito la domanda non era fondata non potendo separarsi il calcolo delle settimane contributive complessivamente maturate e non potendo determinarsi il trattamento pensionistico dalla somma di pensioni calcolate sulle settimane contributive versate in due diverse gestioni previdenziali;
Campus NOME NOME ricorre avverso tale sentenza, con ricorso affidato a tre motivi, avverso il quale l’INPS ha resistito con controricorso;
CONSIDERATO CHE
h a priorità logica l’esame del terzo mezzo, che prospetta la nullità radicale della pronuncia impugnata per carenza o apparenza della motivazione;
i l motivo dev’essere accolto;
possono essere sindacate in sede di legittimità quelle anomalie della motivazione che si tramutino in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinenti all’esistenza della motivazione in sé, sempre che il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali;
vengono in rilievo, a tale riguardo, la mancanza assoluta di motivazione sotto l’aspetto materiale e grafico, la motivazione apparente, il contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, la motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile; è irrilevante, per contro, il semplice difetto di sufficienza della motivazione (Cass., S.U., 7 aprile 2014, n. 8053);
quanto all’apparenza della motivazione, presuppone che non sia percepibile il fondamento della decisione;
tale evenienza si verifica quando la pronuncia racchiuda argomentazioni obiettivamente inidonee a illustrare il
ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento. Invero, non si può demandare all’interprete il compito d’integrare la motivazione con le più varie, ipotetiche congetture;
nella fattispecie dianzi illustrata, la sentenza è nulla, in quanto inficiata da error in procedendo (Cass., S.U., 3 novembre 2016, n. 22232);
nelle ipotesi enucleate dalla giurisprudenza di questa Corte si iscrive la sentenza impugnata;
i giudici d’appello non hanno esposto in modo perspicuo il monte contributivo in riferimento a ciascuna gestione, i relativi diversi importi per individuare le eccedenze rispetto al massimale di 40 anni di contribuzione, le quote più favorevoli da sommare per ottenere gli importi più favorevoli per identificare eccedenze meno favorevoli da neutralizzare;
il fondamento logico della decisione risulta, pertanto, imperscrutabile nei suoi snodi essenziali e in accoglimento del terzo motivo, assorbiti gli altri, la sentenza va cassata con rinvio della causa alla stessa Corte d’appello, per nuovo esame del gravame, e per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità;
P.Q.M.
La Corte accoglie il terzo motivo del ricorso, assorbiti gli altri; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla stessa Corte d’appello, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 12 giugno 2024
Il Presidente
NOME COGNOME