Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 1871 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 1871 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 17/01/2024
sul ricorso n.19025/2021 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO COGNOME NOME (pec EMAIL) ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell’AVV_NOTAIO, in Roma, alla INDIRIZZO ;
– ricorrente –
contro
COGNOME NOME, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO NOME (pec EMAIL), presso la quale è elettivamente domiciliata in Roma, alla INDIRIZZO;
-controricorrente e ricorrente incidentale –
avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di FIRENZE, depositata il 25/1/2021;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 9/11/2023 dal Consigliere NOME COGNOME:
Rilevato che:
Con atto di citazione notificato il 19 aprile 2019 NOME COGNOME COGNOME ‘I nnocenti si opponeva a decreto ingiuntivo n. 729/2019 con cui il Tribunale di Firenze gli aveva ordinato di pagare all’AVV_NOTAIO la somma di euro 12.196, oltre a interessi e spese, quali spettanze professionali per averlo difeso nel giudizio n. 11403/2014 R.G. dello stesso Tribunale e nella sua fase esecutiva, nonché in un giudizio possessorio tenuto davanti al Tribunale di Pistoia. L’opponente, oltre a censurare i calcoli per la quantificazione effettuati dalla opposta, proponeva domanda riconvenzionale per il risarcimento di danni quantificati in euro 96.220 o la diversa somma accertata – che gli sarebbero derivati da una non corretta difesa.
L’opposta si costituiva, insistendo nella sua pretesa e resistendo alla domanda riconvenzionale; chiedeva altresì l’autorizzazione a chiamare RAGIONE_SOCIALE, che restava contumace.
Mutato il rito da ordinario a sommario ai sensi dell’articolo 14 d.lgs. 150/2011, il Tribunale con ordinanza del 14 gennaio 2021 revocava il decreto ingiuntivo, condannando l’opponente a pagare a controparte quale corrispettivo professionale la somma di euro 8.624, oltre interessi legali, e rigettava la domanda riconvenzionale risarcitoria, compensando le spese.
Lo COGNOME ha proposto ricorso, articolato in quattro motivi e illustrato con memoria; controparte si è difesa con controricorso e ha proposto ricorso incidentale.
Considerato che:
1.1 Il primo motivo denuncia violazione e falsa applicazione dell’articolo 360 n. 4 c.p.c. in riferimento all’articolo 132, n. 4, c.p.c. e nullità della sentenza per motivazione apparente/inesistente e illogica.
La censura parte dal seguente passo di pagina 4 dell’ordinanza (che il ricorrente definisce ‘ la sentenza ‘): ‘ E’ pur vero, infatti, che il risarcimento del danno è stato quantificato dall’AVV_NOTAIO in € 38.206,00, in modo errato, ma con l’aggiunta poi <>, il che ben avrebbe abilitato il GOT che ha emesso la sentenza n. 3494/17 RG (sic) , il quale si era reso conto dell’errore in quanto emergeva dagli atti che a carico dello COGNOME fosse stato posto un assegno di mantenimento di € 450,00 in caso di mancato rilascio dell’immobile, a provvedere alla quantificazione ritenuta corretta del danno, senza per questo incorrere in ultrapetizione. ‘
Il ricorrente qualifica questo passo come illogico e incomprensibile perché il giudice della causa conclusasi con la sentenza ivi menzionata non avrebbe potuto quantificare esattamente il danno, in quanto la ‘ riserva ‘ (riconosciuta nel passo de quo perché era stata proposta una domanda con quantificazione erronea del danno ma con ‘ l’aggiunta ‘ sopra riportata: e sarebbe stata proprio questa a rendere possibile l’esatta quantificazione) non sarebbe stata ripetuta ‘ nella comparsa conclusionale di quel giudizio ‘.
Per dimostrarlo si richiamano le ‘ conclusioni della comparsa conclusionale ‘ , ove effettivamente non compare la ‘ riserva ‘.
1.2 Il motivo è manifestamente infondato: a parte che quel che denuncia, se vi fosse, non integrerebbe un vizio motivazionale in senso proprio bensì un’erronea identificazione del contenuto della difesa allora dispiegata, non rilevano, ovviamente, le ‘conclusioni della comparsa conclusionale’, bensì quel che fu chiesto nelle precisate conclusioni, atto processuale anteriore e distinto dalla comparsa conclusionale. Né d’altronde la comparsa conclusionale può intendersi come atto che cristallizzi definitivamente il petitum , scardinando/rinunciando quanto prima in tal modo dedotto.
2. Il secondo motivo denuncia violazione e falsa applicazione dell’articolo 360 n.5 c.p.c. per omesso esame di fatto discusso e decisivo.
Tale fatto sarebbe il non avere ripetuto, nella comparsa conclusionale del giudizio che ha dato luogo alla sentenza n. 3494/2017 appena considerata nel precedente motivo, la ‘ riserva ‘ cui si riferisce quest’ultimo.
Il motivo è una ulteriore denuncia dello stesso contenuto del motivo precedente, per cui trova risposta in quanto appena spiegato a proposito della manifesta infondatezza del primo motivo, del quale si è dinanzi, in realtà, ad una mal celata mera riproduzione.
3.1 Il terzo motivo denuncia violazione e falsa applicazione dell’articolo 360 n. 4 c.p.c. in riferimento all’articolo 132, n. 4, c.p.c. e nullità della sentenza per motivazione apparente/inesistente e illogica.
Si riporta il passo seguente della ordinanza impugnata, pagine 45: ‘ La sentenza risultava infatti, del tutto verosimilmente, proficuamente appellabile sul punto, ed anzi la parte opponente non ha mai negato che sia stato proposto appello incidentale avverso la decisione di primo grado, avendo il coniuge dello COGNOME a sua volta appellato la sentenza. Di modo che non parrebbe allo stato essersi cristallizzato un danno in capo all’opponente ed anzi, qualora l’impugnazione sia stata proposta e dovesse essere accolta sul punto, l’opponente in caso di accoglimento anche della domanda risarcitoria spiegata in questa sede ne verrebbe addirittura ad avere un guadagno ‘.
Si afferma che sarebbe stato impossibile un proficuo appello incidentale avverso la sentenza ‘ 3494/17 RG’ per i ‘ motivi sopra esposti ‘, perché sarebbe stata ultrapetizione; e ‘ di fatto ‘ l’appello non sarebbe stato presentato.
La sentenza sarebbe stata oggetto di appello principale da parte della ex coniuge dell’attuale ricorrente, NOME COGNOME, appello principale che sarebbe stato rigettato; tale conferma della sentenza ‘ ribadisce inoltre la legittima pretesa ‘ dello COGNOME nei confronti della COGNOME e altresì ribadisce che se l’AVV_NOTAIO avesse correttamente quantificato i danni l’attuale ricorrente avrebbe ottenuto un
risarcimento di euro 63.750 anziché euro 40.800. Pertanto l’errore professionale dell’AVV_NOTAIO gli avrebbe causato un danno di euro 22.950.
3.2 In primis , il motivo manifesta di essere privo di specificità, dal momento che non indica quando e in quali termini sia stata dal ricorrente tratta, peraltro in evidente estrapolazione dal contesto, la risultanza che sarebbe presente nella sentenza di un altro giudizio che invoca a fondamento della doglianza sulla condotta di errore professionale che sarebbe stata tenuta dalla controricorrente in tale sede.
A questa ragione di evidente inammissibilità si aggiunge poi che il motivo è totalmente eccentrico rispetto alla rubrica che lo introduce, inserendo alcuni sintetici argomenti, che si rivelano privi di consistenza e di logica, in ordine alla pretesa irrilevanza dell’appello incidentale non proposto. Anche questo vizio apporta inammissibilità.
4.1 Il quarto motivo denuncia violazione e falsa applicazione dell’articolo 360 n.4 c.p.c. in riferimento all’articolo 132, n. 4, c.p.c. e nullità della sentenza per motivazione apparente/inesistente e illogica.
Pure questo motivo riporta un passo della ordinanza impugnata, che è la prosecuzione di quello indicato nel terzo motivo. Il passo, presente a pagina 4 dell’ordinanza stessa, recita come segue : ‘ Ciò senza tener conto del fatto che, sempre con riferimento alla prova della sussistenza di un danno effettivo, neppure è dato sapere se l’importo di € 450,00 mensili sia stato effettivamente e sempre corrisposto, nel tempo, dallo COGNOME all’ex coniuge (nessuna delle parti ha allegato alcunché al riguardo). Qualora, infatti, lo COGNOME non abbia a suo tempo, in tutto o in parte, versato effettivamente i predetti importi al coniuge, il danno residuato sarebbe in concreto non ipotizzabile, o comunque ridotto ‘.
In base a tale passo si afferma che la ‘ sentenza ‘ anche qui sarebbe illogica e incomprensibile per una frase estrapolata dalla sentenza 3494/2017 che rappresenterebbe una circostanza mai contestata dall’AVV_NOTAIO nel presente giudizio.
4.2 Questo motivo patisce gli stessi vizi riscontrati in quello precedente in ordine al difetto di specificità e parimenti è eccentrico rispetto alla rubrica, essendo basato anch’esso su una brevissima estrapolazione tratta da una sentenza di un altro processo: pertanto risulta inammissibile.
Il ricorso principale dunque deve essere rigettato. Il che conduce a non vagliare il ricorso incidentale, essendo questo condizionato all’accoglimento del ricorso principale: è dunque assorbito.
Il ricorrente, per la sua soccombenza, deve essere condannato a rifondere la controparte le spese di lite, liquidate come in dispositivo.
Seguendo l’insegnamento di S.U. 20 febbraio 2020 n. 4315 si dà atto, ai sensi dell’articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso principale, assorbito il ricorso incidentale, e condanna NOME COGNOME COGNOME ‘I nnocenti a rifondere a NOME COGNOME le spese processuali, liquidate in un totale di € 2.200, oltre a € 200 per gli esborsi e agli accessori di legge.
Ai sensi dell’articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma il 9 novembre 2023