Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 3455 Anno 2026
Civile Ord. Sez. L Num. 3455 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 16/02/2026
ORDINANZA
sul ricorso 15611-2022 proposto da:
COGNOME, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– resistente con mandato – avverso la sentenza n. 5876/2021 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 24/12/2021 R.G.N. 3884/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
11/12/2025 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
Oggetto
R.G.N. 15611NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
Ud. 11/12/2025
CC
RILEVATO che
Con sentenza del 10 giugno 2022, la Corte d’appello di Napoli ha respinto l’appello proposto da NOME COGNOME avverso la decisione del Tribunale di Benevento che aveva ritenuto legittima l’iscrizione a ruolo sulla base verbale ispettivo del 25/10/2006, rigettando l’opposizione proposta all’avviso di addebito con il quale gli era stato ingiunto il pagamento di contributi per la RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE commercianti per il periodo 1/2014 -12/2014, per l’importo di euro 1900,82.
In particolare, la Corte, condividendo le argomentazioni del giudice di primo grado, ha ritenuto del tutto generiche le contestazioni proposte avverso l’avviso e adeguatamente dimostrato lo svolgimento prevalente di attività di promotore finanziario da par te dell’attuale ricorrente e corretta, per conseguenza, l’iscrizione alla gestione commercianti.
Per la cassazione della sentenza propone ricorso NOME COGNOME, affidandolo a un motivo.
L’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE ha presentato procura in calce alla copia notificata del ricorso.
CONSIDERATO che
1.Con l’unico motivo di ricorso si censura la decisione impugnata deducendosi la nullità della sentenza ex art. 132 c.p.c. e 118 att. c.p.c. per carenza di motivazione nella sentenza impugnata rispetto a tutti i motivi di appello; rileva, in particolare, il ricorrente, l’assenza nella parte motiva della sentenza della indicazione dei dettagli
relativi alla iscrizione d’ufficio alla gestione commercianti; deduce, altresì, che la Corte avrebbe motivato limitandosi a riportare i contenuti del verbale ispettivo in argomento.
Il motivo non può trovare accoglimento.
Questa Corte ha affermato che, in caso di censura per motivazione mancante, apparente o perplessa, spetta al ricorrente allegare in modo non generico il “fatto storico” non valutato, il “dato” testuale o extratestuale dal quale esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale e la sua “decisività” per la definizione della vertenza (Cass. n. 13578 del 02/02/2020) e, d’altra parte, per aversi motivazione apparente occorre che la stessa, pur se graficamente esistente ed eventualmente sovrabbondante nella descrizione astratta delle norme che regola la fattispecie dedotta in giudizio, non consente alcun controllo sull’esattezza e la logicità del ragionamento decisorio, così da non attingere la soglia del “minimo costituzionale” richiesto dall’art. 111 comma 6 Cost. (sul punto, fra le altre, Cass. n. 13248 del 30/06/2020). 2. É noto, infatti, che la motivazione meramente apparente che la giurisprudenza parifica, quanto alle conseguenze giuridiche, alla motivazione in tutto o in parte mancante sussiste allorquando pur non mancando un testo della motivazione in senso materiale, lo stesso non contenga una effettiva esposizione delle ragioni alla base della decisione, nel senso che le argomentazioni sviluppate non consentono di ricostruire il percorso logico -giuridico alla base del decisum (cfr.,sul punto, fra le più recenti, Cass. n. 1986 del 2025).
É stato, in particolare, precisato che la motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perché affetta da error in procedendo, quando, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione,
perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (Cass. Sez. U. n. 22232/2016), oppure allorquando il giudice di merito ometta ivi di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero li indichi senza un’approfondita loro disamina logica e giuridica, rendendo, in tal modo, impossibile ogni controllo sull’esattezza e sulla logicità del suo ragionamento (Cass. n. 9105/2017) oppure, ancora, nell’ipotesi in cui le argomentazioni siano svolte in modo talmente contraddittorio da non permettere di individuare il ragionamento e di riconoscerlo come giustificazione del decisum (Cass. n.20112/2009).
Nella specie la Corte, premessa una corretta ricostruzione circa l’efficacia probatoria dei verbali ispettivi, in consonanza con la giurisprudenza di legittimità, ha più volte richiamato l’insussistenza di allegazioni, in fatto, contrastanti con quanto riportato dai verbali ispettivi.
Ha, fra l’altro, osservato questa Corte (Cass. n. 5851 del 2024) che nel giudizio sul rapporto previdenziale, il verbale ispettivo viene in rilievo non nella sua natura di atto amministrativo, di cui se ne possa sindacare la legittimità come afferma il motivo, bensì come fonte di prova, liberamente valutabile dal giudice ai sensi dell’art.116 c.p.c.
Tanto premesso, la Corte nell’ambito del proprio prudente apprezzamento delle risultanze istruttorie, non sindacabile nel merito se non nei limiti dell’art.360, co.1, n.5 c.p.c., ha concluso per la sussistenza di prova adeguata circa lo svolgimento di prev alente attività commerciale da parte dell’opponente.
Ha osservato il giudice d’appello come le risultanze dell’accertamento ispettivo non siano mai state contestate dall’appellante il quale non ha nemmeno criticato in modo argomentato la statuizione impugnata, essendosi limitato a ribadire quanto già esposto in primo grado; ogni contestazione è stata reputata dalla Corte estremamente generica e vaga e inammissibile ancor prima che infondata.
La conclusione cui è giunta la Corte, poggiando sulla propria libera valutazione delle emergenze istruttorie, non è sindacabile se non nei limiti dell’art.360, co.1, n.5 c.p.c. (Cass. S.U. 20867/20), rispetto al quale il motivo nulla argomenta.
D’altro canto, anche le argomentazioni addotte da parte ricorrente nel proprio ricorso per cassazione appaiono meramente riproduttive delle argomentazioni avanzate in primo grado e, successivamente, in appello, senza che possa configurarsi quel vizio di motivazione apparente denunciato; deve escludersi, in particolare, che le deduzioni concernenti il mancato richiamo dei motivi d’appello in parte motiva possano condurre a ritenere configurabile il vizio lamentato.
Ogni altra valutazione deve ritenersi sottratta al sindacato di legittimità.
Deve concludersi che parte ricorrente, nel formulare le proprie censure mediante ricorso per cassazione, non si è conformata a quanto statuito dal Supremo Collegio in ordine alla apparente deduzione di vizi ex artt. 360 co. 1 nn.3 e 5 e, cioè, che non può essere accolto il ricorso per cassazione che, sotto l’apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio miri, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito (cfr., SU n. 34476 del 2021);
Alla luce delle suesposte argomentazioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Nulla spese atteso il sostanziale mancato svolgimento di attività difensiva.
Sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell’art. 1 -bis dell’ articolo 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto.
PQM
La Corte dichiara respinge il ricorso. Nulla spese.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, da atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell’art. 1 -bis dello stesso articolo 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale dell’11 dicembre 2025.
La Presidente
NOME COGNOME