Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 547 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 3 Num. 547 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 11/01/2023
O R D I N A N Z A
sul ricorso n. 20509/20 proposto da:
-) RAGIONE_SOCIALE , in persona del legale rappresentante pro tempore , elettivamente domiciliato presso l’indirizzo PEC del proprio difensore, difeso dall’AVV_NOTAIO NOME COGNOME e NOME COGNOME in virtù di procura speciale apposta in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
-) NOME COGNOME, elettivamente domiciliato presso l’indirizzo PEC del proprio difensore, difeso dall’AVV_NOTAIO NOME COGNOME in virtù di procura speciale apposta in calce al controricorso;
– controricorrente –
-) RAGIONE_SOCIALE , elettivamente domiciliata presso l’indirizzo PEC del proprio difensore, difesa dall’AVV_NOTAIO NOME COGNOME in virtù di procura in calce al ricorso, e dall’AVV_NOTAIO NOME COGNOME in virtù di procura speciale apposta in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore;
– controricorrente –
nonché
-) RAGIONE_SOCIALE; RAGIONE_SOCIALE; RAGIONE_SOCIALE; NOME COGNOME; RAGIONE_SOCIALE; NOME COGNOME; Banca Popolare di Sondrio RAGIONE_SOCIALE coopRAGIONE_SOCIALE p.aRAGIONE_SOCIALE;
Oggetto:
opposizione
all’esecuzione
avverso la sentenza del Tribunale di Milano 8 aprile 2020 n. 2348; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19 dicembre 2022 dal AVV_NOTAIO;
FATTI DI CAUSA
La società RAGIONE_SOCIALE (d’ora innanzi, per brevità, ‘la RAGIONE_SOCIALE‘), essendo munita di titolo esecutivo gi udiziale, nel 2012 iniziò l’esecuzione forzata nei confronti di NOME COGNOME, nelle forme dell’espropriazione di crediti.
La società creditrice pignorò in particolare:
i crediti vantati da NOME COGNOME nei confronti dello studio as sociato di cui era socio, e cioè l’RAGIONE_SOCIALE professionale ‘RAGIONE_SOCIALE‘ (d’ora innanzi, la ‘BCA’);
i crediti vantati da NOME COGNOME nei confronti di quattro società commerciali (RAGIONE_SOCIALE; RAGIONE_SOCIALE; RAGIONE_SOCIALE; RAGIONE_SOCIALE), dalle quali era stato nominato sindaco.
Tutti i terzi pignorati resero dichiarazioni negative (per ragioni delle quali è qui superfluo dar conto). La BPM introdusse allora due sep arati giudizi di accertamento dell’obbligo del terzo (secondo la disciplina vigente ratione temporis ): uno nei confronti dei BCA, l’altro nei confronti delle quattro società commerciali. In primo grado questi due giudizi di accertamento dell’obbligo del t erzo ebbero il seguente esito:
nel giudizio contro la BCA il Tribunale accertò che questa era debitrice di NOME COGNOME di 44.000 euro;
nel giudizio contro le quattro società commerciali il Tribunale accertò che queste non erano debitrici di NOME COGNOME, debitore esecutato.
Tutte e due le sentenze vennero impugnate.
Mentre erano ancora pendenti i giudizi di impugnazione delle suddette sentenze di accertamento dell’obbligo del terzo, la BPM provvide a riassumere il processo esecutivo – come previsto dal vecchio testo
dell’art. 549 c.p.c. -, sospeso per effetto dell’ introduzione del giudizio di accertamento dell’obbligo del terzo.
Una volta riassunto il processo esecutivo, la BPM depositò due successivi ricorsi per intervento ex 499 c.p.c.., dichiarando di avere ‘altri titoli esecutivi’ nei confronti di NOME COGNOME o COGNOME (così il ricorso, p. 12; non viene tuttavia precisata la natura di questi titoli).
La BPM di conseguenza chiese al GE, oltre l’assegnazione del credito vantato da NOME COGNOME verso la BCA, che il processo esecutivo fosse sospeso, in attesa della definizione del processo di appello avverso le sentenze di accertamento dell’obbligo del terzo.
Con ordinanza 25.5.2018 il giudice dell’esecuzione adottò contestualmente tre provvedimenti:
assegnò alla BPM il credito vantato da NOME COGNOME verso la BCA, nella misura accertata (44.000 euro);
rigettò l’istanza di sospensione del processo esecutivo, osservando che i crediti posti a fondamento dei due interventi ex 499 c.p.c. del RAGIONE_SOCIALE BPM non erano certi, liquidi ed esigibili;
dichiarò estinta la procedura esecutiva.
La BPM propose opposizione ex art. 617 c.p.c. avverso la suddetta ordinanza.
A fondamento dell’opposizione la BPM dedusse:
erroneamente il giudice dell’esecuzione aveva escluso che i crediti posti a fondamento degli ulteriori interventi nell’esecuzione da parte della BPM erano certi, liquidi ed esigibili;
erroneamente il giudice dell’esecuzione aveva dichiarato estinta ( rectius, esaurita) la procedura esecutiva, poiché erano ancora pendenti i giudizi di impugnazione avverso le sentenze di primo grado pronunciate nei due giudizi di accertamento dell’obbligo del terzo.
All’esito della fase sommaria il giudice dell’esecuzione, con ordinanza 16.9.2018, rigettò l’istanza di ‘sospensione’ dell’ordinanza impugnata.
All’esito della fase di merito, con sentenza 8.4.2020 n. 2348 il Tribunale di Milano ha rigettato l’opposizione.
L’ordinanza di rigetto è così motivata:
il Tribunale dapprima trascrive le conclusioni delle parti, nelle quali dà conto che la BPM aveva chiesto di ‘ accertare l’illegittimità dell’ordinanza 25.5.2018 ‘ ( scilicet, l’ordinanza di estinzione del processo esecutivo);
quindi dichiara che il RAGIONE_SOCIALE ha proposto opposizione ex 617 avverso l’ordinanza 25.5.2018 (p. 5, sesto capove rso);
infine, conclude affermando (p. 6) che al Tribunale è stato sottoposto ‘ il merito che segue il rigetto dell’opposizione promossa avverso l’ordinanza del settembre 2018’ (?); che pertanto ‘ la domanda, avendo ad oggetto l’ordinanza del 25.5.2018, e non quella del 16.9.2018, di cui il presente giudizio rappresenta la fase di merito, deve essere respinta’ .
La sentenza di rigetto dell’opposizione è stata impugnata per cassazione dalla BPM, con ricorso fondato su due motivi. Hanno resistito con separati controricorsi la BCA e NOME COGNOME. Tutte le parti hanno depositato memoria
RAGIONI DELLA DECISIONE
Col primo motivo il RAGIONE_SOCIALE lamenta la violazione dell’art. 112 c.p.c.. Dichiara di avere impugnato l’ordinanza con cui il giudice dell’esecuzione aveva rigettato l’istanza di sospensione della procedura, mentre il Tribunale ha giudicato come se oggetto dell’impugnazione fosse una diversa ordinanza.
Col secondo motivo il ricorrente lamenta la nullità della sentenza, perché sorretta da motivazione di cui non si comprende la ratio decidendi .
Il secondo motivo è manifestamente fondato, ed assorbe il primo. La sentenza impugnata è infatti inintelligibile quanto alla ratio decidendi . Nello ‘svolgimento del processo’ la sentenza impugnata riferisce che:
la BPM ha proposto opposizione ex art. 617 c.p.c. avverso una ordinanza del giudice dell’esecuzione datata 25.5.2018;
all’esito della fase sommaria del giudizio opp ositivo, con ordinanza 16.9.2018 il giudice dell’esecuzione rigettò l’istanza di sospensione;
l’opponente BPM ha quindi introdotto la fase di merito chiedendo l’annullamento dell’ordinanza 25.5.2018.
Dopo avere esposto questi fatti (p. 5 della sentenza) il Giudicante conclude affermando che l’opposizione andava rigettata, ‘ avendo ad oggetto l’ordinanza del 25 maggio 2018, non quella del 16 settembre 2018, di cui il presente giudizio rappresenta la fase di merito’ .
3.1. Il provvedimento impugnato è dunque per un verso insanabilmente contraddittorio, e per altro verso insuperabilmente incomprensibile.
E’ contraddittorio, in quanto dapprima riferisce che la BPM ha proposto un’opposizione avverso una certa ordinanza del giudice dell’esecuzione (25 maggio 2018); e poi afferma che il giudizio ha ad oggetto un diverso provvedimento (l’ordinanza 16 settembre 2018).
Il provvedimento impugnato è, altresì, non comprensibile nella parte in cui afferma che il giudizio avrebbe ad oggetto ‘l’ordinanza 16.9.2018’, e cioè l’ordinanza pronunciata dal giudice dell’esecuzione all’esito della fase sommaria dell’opposizione agli atti esecutivi. Ed infatti la fase di merito delle opposizioni esecutive non ha ad oggetto la correttezza dell’ordinanza conclusiva della fase som maria, ma il merito delle contestazioni sollevate dall’opponente.
3.2. La motivazione del provvedimento impugnato è dunque oggettivamente tale da non superare la soglia rappresentata da quel ‘minimo costituzionale’ al di sotto del quale, secondo la giuri sprudenza di questa Corte, i provvedimenti giurisdizionali debbono ritenersi immotivati, e quindi nulli (Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014).
Le spese del presente giudizio di legittimità saranno liquidate dal giudice del rinvio.
Per questi motivi la Corte di cassazione:
(-) accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa al Tribunale di Milano, in persona di altro magistrato, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione civile