Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 32617 Anno 2023
RAGIONE_SOCIALE;
-intimato- avverso la SENTENZA della CORTE D ‘ APPELLO DI CAMPOBASSO n. 75/2016, pubblicata il 9 luglio 2016.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/10/2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
Civile Ord. Sez. L Num. 32617 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 23/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso n. 1815/2017 proposto da:
NOME COGNOME, rappresentato e difeso da ll’ AVV_NOTAIO, con domicilio eletto presso quest’ultima in Roma, INDIRIZZO ;
-ricorrente –
contro
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 13 maggio 2011 NOME COGNOME, dipendente presso l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE Isernia con il profilo professionale di direttore coordinatore per l’area socio organizzativa gestionale e per lo sviluppo dell’offerta format iva, posizione economica C3 con decorrenza dal 1° agosto 2007, ha convenuto in giudizio, davanti al Tribunale di Isernia, il RAGIONE_SOCIALE e l’RAGIONE_SOCIALE per ottenere:
il riconoscimento della posizione economica super;
la condanna degli enti resistenti ad effettuare tale riconoscimento previa instaurazione delle opportune procedure di valutazione;
la condanna degli enti resistenti a pagare le differenze retributive e gli ulteriori oneri derivanti da detto riconoscimento;
in via subordinata, condannare le amministrazioni resistenti a risarcire il danno patito, in particolare da perdita di chance , esistenziale e morale.
Il ricorrente ha esposto che:
con CCNI n. 1 del 2007 erano stati fissati i criteri e le modalità di utilizzazione del fondo unico di amministrazione per l’anno 2006, conferendo al personale dipendente posizioni economiche super con decorrenza giuridica ed economica dal 1° settembre 2006;
con nota del RAGIONE_SOCIALE dell’8 ottobre 2007 era prescritto il riconoscimento di detto beneficio al personale inquadrato nelle posizioni A1, B3 e C3 fra il 1° giugno 2006 ed il 31 dicembre 2006;
con CCNI n. 2 del 2007, sottoscritto il 7 settembre 2007, era determinato l’importo destinato per l’anno 2007 al finanziamento delle posizioni economiche super;
avendo ottenuto la qualifica C3 dal 1° agosto 2007, aveva diritto di partecipare alla procedura di conferimento della posizione economica C3 super per l’anno 2007.
Il Tribunale di Isernia, nel contraddittorio delle parti, con sentenza n. 257/2013, ha rigettato il ricorso.
NOME COGNOME ha proposto appello che la Corte d’appello di Campobasso, nel contraddittorio delle parti, con sentenza n. 75/2016, ha rigettato.
NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione sulla base di cinque motivi.
Il RAGIONE_SOCIALE non ha svolto difese.
Il ricorrente ha depositato memorie.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Con il primo motivo il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 111 Cost., art. 132, comma 2, punto n. 4, e 118 disp. att. c.p.c. in quanto la corte territoriale avrebbe rinviato, per giustificare la sua sentenza, alle ragioni poste a fondamento di quella di primo grado, così predisponendo una motivazione meramente apparente.
La doglianza è fondata.
La sentenza d ‘ appello non può ritenersi legittimamente resa per relationem , in assenza di un comprensibile richiamo ai contenuti degli atti cui si rinvia, ai fatti allegati dall ‘ appellante e alle ragioni del gravame, in quanto, in una simile eventualità, essa si risolve in una acritica adesione ad un provvedimento solo menzionato, senza che emerga una effettiva valutazione, propria del giudice di appello, della infondatezza dei motivi del gravame (Cass., Sez. 3, n. 2397 del 3 febbraio 2021).
Il giudice di secondo grado, al quale non è imposta l’originalità né dei contenuti né delle modalità espositive, ben può aderire alla motivazione della statuizione impugnata ove la condivida, senza necessità di ripeterne tutti gli argomenti o di rinvenirne altri, ma a condizione che la condivisione della detta motivazione sia stata raggiunta attraverso una autonoma valutazione critica, che deve
emergere, sia pure in modo sintetico, dal testo della decisione (Cass., Sez. 6-5, 5209 del 6 marzo 2018).
Dalla lettura della decisione impugnata emerge, però, oltre ad un riferimento molto generico alle argomentazioni espresse dal Tribunale di Isernia, la semplice ulteriore menzione del fatto che, in relazione alla procedura di attribuzione della qualifica ‘super’ di cui al contratto collettivo integrativo n. 1 del 2007, il ricorrente non aveva tito lo per partecipare alla stessa ‘atteso che essa era riferita esclusivamente al personale che ricopriva la qualifica A1, B3 e C3 alla data del 31/12/2006 mentre inve ce a quella data l’appellante ricopriva la qualifica C2’.
Detta menzione, però, non è sufficiente a rendere legittima la motivazione in questione, atteso che non risponde alle argomentazioni poste da NOME COGNOME a sostegno del suo gravame e non espone, neppure in sintesi, le considerazioni poste a fondamento della sentenza del primo giudice (si veda, per un caso similare, Cass., Sez. L, n. 188 dell’8 gennaio 2019).
In particolare, considerata anche l’omessa esposizione nella sentenza delle allegazioni e conclusioni delle parti, non è possibile comprendere in alcun modo la ragione per la quale la procedura di attribuzione della qualifica ‘super’ di cui al contratto collettivo integrativo n. 1 del 2007 ‘era riferita esclusivamente al personale che ricopriva la qualifica A1, B3 e C3 alla data del 31/12/2006 mentre invece a quella data l’appellante ricopriva la qualifica C2’.
La sentenza impugnata è, quindi, nulla perché, in conseguenza della sostanziale assenza di una motivazione, non si può affermare che alla condivisione della pronuncia di primo grado la Corte d’appello di Campobasso sia pervenuta all’esito dell’esame dei mo tivi di gravame.
2) Con il secondo motivo il ricorrente lamenta, oltre alla violazione e falsa applicazione degli artt. 111 Cost. e 132, comma 2, punto 4, c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. anche la violazione e falsa applicazione del CCNI n 1 e del CCNI n. 2 del 2007 in quanto la corte territoriale non avrebbe esaminato le sue censure concernenti il mancato rispetto dei menzionati contratti integrativi e l’obbligo per
la P.A. di emanare un decreto esplicativo delle modalità di attribuzione della posizione economica super per l’anno 2007.
Inoltre, la sentenza impugnata non avrebbe tenuto conto delle sue contestazioni concernenti il fatto che egli aveva acquisito un diritto intangibile al riconoscimento della superiore posizione C3S per l’anno 2007.
Con il terzo motivo il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 111 Cost., 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., nonché dell’art. 10, comma 4, del CCNL del 14 settembre 2007 e dell’art. 40, comma 4, d.lgs. n. 165 del 2001 in quanto la corte territoriale non avrebbe tenuto conto che la P.A. non avrebbe completato la procedura di conferimento della posizione economica super in suo favore.
Con il quarto motivo il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 111 Cost., 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. nonché 5, comma 3, CCNI n. 1 del 2007 in quanto la corte territoriale non avrebbe esaminato la sua censura concernente l’ultrattività delle disposizioni di cui al CCNL n 1 del 2007.
Con il quinto motivo il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 132, comma 2, n. 4, c.p.c., 1128 c.c. e 2049 c.c. in ordine al mancato accoglimento della sua domanda di risarcimento del danno.
Le doglianze non devono essere esaminate in ragione dell’accoglimento del primo motivo.
Il ricorso è accolto quanto al primo motivo, assorbiti gli altri.
La sentenza impugnata è cassata con rinvio alla Corte d’appello di Campobasso, la quale deciderà la causa nel merito anche in ordine alle spese di lite di legittimità.
P.Q.M.
La Corte,
accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri;
-cassa con rinvio alla Corte d’appello di Campobasso, la quale deciderà la causa nel merito anche in ordine alle spese di lite di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della IV Sezione Civile, il 18