Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 34794 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 3 Num. 34794 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: CONDELLO NOME COGNOME
Data pubblicazione: 12/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 7552/2020 R.G. proposto da:
COGNOME, rappresentato e difeso, giusta procura in calce al ricorso, dall’AVV_NOTAIO, elettivamente domiciliato presso il suo studio, in Roma, INDIRIZZO
-ricorrente – contro
COGNOME NOME, rappresentata e difesa, giusta procura a margine del controricorso, dall’AVV_NOTAIO, elettivamente domiciliata presso il suo studio, in Roma, INDIRIZZO
-controricorrente –
COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, nella qualità di eredi di NOME COGNOME, rappresentate e difese, giusta procura in calce al controricorso, dall’AVV_NOTAIO e dall’AVV_NOTAIO, elettivamente domiciliate presso il loro studio, in Roma, INDIRIZZO
-controricorrenti – avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma n. 5395/2019, pubblicata in data 6 settembre 2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13 ottobre 2023 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME
Fatti di causa
1. NOME COGNOME conveniva in giudizio NOME COGNOME e NOME COGNOME al fine di sentirli condannare, in solido, alla restituzione, in suo favore, della somma di euro 20.000,00, oltre interessi. Deduceva a sostegno della domanda di essere procuratore della società RAGIONE_SOCIALE e di avere prestato ai convenuti, unitamente a NOME COGNOME, all’epoca coamministratore e socio della medesima società, per l’acquisto di un usufrutto gravante sui terreni di proprietà dei COGNOME, la predetta somma, versandola, in data 9 settembre 2005, agli avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME, che l’avevano ricevuta in nome e per conto dei loro assistiti, i quali, pur essendosi impegnati a restituirla entro il 31 dicembre 2005, non avevano a ciò provveduto.
I convenuti, costituendosi in giudizio, eccepivano il difetto di legittimazione attiva e passiva e, nel corso del giudizio, interveniva NOME COGNOME ad adiuvandum.
Il Tribunale di Roma rigettava la domanda, rilevando, sotto un
primo profilo, che la scrittura privata del 9 settembre 2005, prodotta dall’attore, con la quale gli avvocati COGNOME e COGNOME dichiaravano di ricevere ‹‹a nome e per conto di NOME e NOME COGNOME, e a titolo di anticipazione in prestito fiduciario e senza interessi da restituire entro il 31.12.2005, dal AVV_NOTAIO. NOME COGNOME e dal signor NOME COGNOME la somma di euro 20.000,00…››, costituiva mezzo di prova legale nelle sole ipotesi previste dall’art. 2702 cod. civ., venendo altrimenti in rilievo o come prova semplice o come indizio, idoneo, in concorso con altre circostanze, a determinare soltanto il convincimento del giudice; dall’altro, che dalla documentazione versata non emergeva prova della dazione ai COGNOME della somma di euro 20.000,00, che soltanto l’AVV_NOTAIO era stata nominata procuratrice speciale dei COGNOME, ma la stessa non aveva dai suddetti ricevuto alcuna procura finalizzata a ricevere prestiti in nome e per conto dei suoi assistiti e, inoltre, che non era riscontrata la circostanza che il prestito fosse finalizzato all’acquisto, da parte dei convenuti, del diritto di usufrutto, dal momento che dall’atto pubblico del 9 settembre 2005 risultava che i COGNOME avevano corrisposto per l’acquisto solo la somma di euro 10.000,00.
Proposto gravame dal COGNOME, la Corte d’appello di Roma ha confermato la sentenza di primo grado, ritenendo fondate le eccezioni di carenza di legittimazione attiva dell’appellante e di carenza di legittimazione passiva della parte appellata.
In particolare, i giudici di secondo grado hanno osservato che lo stesso COGNOME nell’atto introduttivo del giudizio aveva dedotto di essere procuratore della società ‘RAGIONE_SOCIALE‘ e di avere prestato a NOME COGNOME, unitamente al COGNOME, la somma di euro 20.000,00, il che escludeva la legittimazione dell’appellante. Hanno aggiunto che doveva essere accolta anche l’eccezione di carenza di legittimazione passiva dei
COGNOME, in quanto la somma di euro 20.000,00 era stata consegnata a soggetti diversi dai convenuti, e precisamente agli avvocati COGNOME e COGNOME, nei confronti dei quali avrebbe dovuto essere semmai rivolta la domanda di restituzione. Hanno, infine, ritenuto assorbite tutte le altre argomentazioni di merito ed inammissibile la prova per testi richiesta dall’appellante.
NOME COGNOME ricorre per la cassazione della suddetta decisione, con quattro motivi.
NOME COGNOME resiste con controricorso; NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, quali eredi di NOME COGNOME, resistono con autonomo controricorso.
La trattazione è stata fissata in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380 -bis .1. cod. proc civ.
Non sono state depositate conclusioni dal Pubblico Ministero.
Il ricorrente ed i controricorrenti NOME COGNOME, NOME COGNOME NOME COGNOME e NOME COGNOME hanno depositato memorie illustrative.
Ragioni della decisione
Con il primo motivo si denunzia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., ‹‹Violazione o falsa applicazione di norme di diritto, ed in particolare degli artt. 24 Costituzione, 2907 c.c., 75, 81, 99, 100 e 112 c.p.c.››.
Il ricorrente censura la decisione gravata nella parte in cui la Corte d’appello ha escluso, sulla base della stessa prospettazione della domanda e senza valutare il merito, la titolarità del diritto vantato. Evidenzia, a tale riguardo, che nella narrativa dell’atto introduttivo aveva evidenziato di essere procuratore speciale della RAGIONE_SOCIALE e della RAGIONE_SOCIALE
RAGIONE_SOCIALE e che il COGNOME era coamministratore e socio di quest’ultima società, al solo fine di spiegare il motivo per il quale, con proprio denaro, aveva eseguito il versamento; aveva, tuttavia, precisato che il prestito era stato stesso eseguito in proprio, come risultava confermato dalla ricevuta prodotta in atti e dalla corrispondenza intercorsa tra gli AVV_NOTAIOti AVV_NOTAIO COGNOME ed i loro clienti.
Con il secondo motivo, deducendo, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., ‹‹omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti››, il ricorrente ripropone la questione prospettata con il primo motivo, lamentando che la Corte d’appello aveva omesso di considerare che anche nella comparsa conclusionale depositata in appello aveva ribadito di avere versato l’importo di euro 20.000,00 in proprio, come comprovato dalla ricevuta e quietanza rilasciata dai procuratori e dalla corrispondenza acquisita, e che aveva diritto alla restituzione dell’intero importo versato, e non del 50 per cento di esso, come eccepito dagli appellati, in quanto il COGNOME, intervenendo nel giudizio, aveva confermato espressamente di avergli ceduto ogni credito nei confronti dei COGNOME.
Con il terzo motivo, rubricato ‹‹art. 360, n. 3, c.p.c. Violazione e falsa applicazione di norme di diritto, ed in particolare degli artt. 1388 c.c., 112 c.p.c.››, il ricorrente censura anche l’altro capo della sentenza con il quale i giudici del merito hanno ritenuto fondata l’eccezione di carenza di legittimazione passiva dei COGNOME.
Evidenzia di avere introdotto autonomo giudizio nei confronti degli avvocati COGNOME e COGNOME, i quali avevano chiamato in causa i COGNOME, e che il Tribunale di Roma aveva accolto la domanda da lui proposta. Ribadisce che il versamento era stato eseguito nelle
mani dei due professionisti, che lo avevano ricevuto ‹‹in nome e per conto›› quali rappresentanti e procuratori dei COGNOME, sicché il contratto spiegava effetti direttamente nei confronti dei rappresentati; la Corte d’appello avrebbe, pertanto, dovuto verificare i poteri conferiti ai professionisti.
Con il quarto motivo il ricorrente deduce la nullità della sentenza, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., sia con riguardo al capo della sentenza afferente la mancanza di legittimazione attiva, sia con riferimento al capo riguardante la carenza di legittimazione passiva, per avere la Corte d’appello omesso di pronunciare sulle questioni devolute alla sua cognizione.
È assorbente il quarto motivo con il quale il ricorrente lamenta l’assenza e, comunque, l’apparenza della sentenza impugnata.
5.1. Va premesso che le Sezioni Unite di questa Corte (Cass., sez. U, 07/04/2014, n. 8053 e n. 8054) hanno affermato che l’anomalia motivazionale, implicante una violazione di legge costituzionalmente rilevante, integri un error in procedendo che comporta la nullità della sentenza nel caso di ‹‹mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico››, di ‹‹motivazione apparente››, di ‹‹contrasto irriducibile fra affermazioni inconciliabili››, di ‹‹motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile››.
E’ stato ulteriormente precisato che di ‹‹motivazione apparente›› o di ‹‹motivazione perplessa e incomprensibile›› può parlarsi laddove essa non renda ‹‹percepibili le ragioni della decisione, perché consiste di argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere l’iter logico seguito per la formazione del convincimento, di talché essa non consenta alcun effettivo controllo sull’esattezza e sulla logicità del ragionamento del giudice›› (Cass., sez. U, 03/11/2016, n. 22232; Cass., sez. U, 05/04/2016, n. 16599). Si è pure affermato che ricorre il vizio di omessa o apparente motivazione della sentenza
allorquando il giudice di merito ometta di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero li indichi senza un’approfondita loro disamina logica e giuridica, rendendo, in tal modo, impossibile ogni controllo sull’esattezza e sulla logicità del suo ragionamento (Cass., sez. 6 -5, 07/04/2017, n. 9105); e si è, altresì, specificato che il giudice di merito è tenuto a dare conto, in modo comprensibile e coerente rispetto alle evidenze processuali, del percorso logico compiuto al fine di accogliere o rigettare la domanda proposta, dovendosi ritenere viziata per apparenza la motivazione meramente assertiva (Cass., 30/05/2019, n. 14762).
5.2. Il vizio di motivazione apparente individuato dagli arresti giurisprudenziali sopra richiamati si riscontra nella motivazione della sentenza qui impugnata.
Il giudice d’appello, con motivazione apodittica, nel ritenere fondata l’eccezione di carenza di legittimazione attiva, ha fondato il decisum sulla affermazione che il COGNOME nell’atto introduttivo del giudizio aveva dedotto di avere prestato la somma nella qualità di procuratore della società ‘RAGIONE_SOCIALE‘ e di avere prestato, unitamente al COGNOME, la somma di euro 20.000,00; allo stes so modo, nell’accogliere l’eccezione di carenza di legittimazione passiva, si è limitato a rilevare che la somma era stata consegnata a soggetti diversi dai convenuti, cosicché la domanda di restituzione non poteva essere rivolta ai COGNOME.
Trattasi di motivazione del tutto generica ed assertiva, in quanto le argomentazioni non estrinsecano il percorso logico che ha indotto i giudici di appello a tale convincimento, posto che non è dato comprendere se la Corte territoriale abbia preso in esame le risultanze istruttorie e la valenza probatoria delle stesse.
Difatti, la motivazione resa, per un verso, non tiene conto che l’odierno ricorrente non aveva prospettato di avere dato in prestito la
somma di euro 20.000,00 in qualità di procuratore della società RAGIONE_SOCIALE, ma di averla versata in proprio, unitamente al COGNOME, agli avvocati COGNOME e COGNOME e, dall’altra, non prende in esame la ricevuta e quietanza rilasciata dai medesimi professionisti, il cui contenuto è trascritto a pag. 4 del ricorso, dalla quale emerge che gli stessi hanno dichiarato espressamente di ricevere la somma dal COGNOME e dal COGNOME in proprio ed ‘a nome e per conto’ degli odierni controricorrenti; così trascurando anche di verificare il rapporto intercorso tra gli AVV_NOTAIO e COGNOME ed i COGNOME, al fine di accertare se fosse stato conferito ai primi il mandato a ricevere somme.
La motivazione addotta dal giudice d’appello è, dunque, meramente apparente, perché dietro la parvenza di una giustificazione della decisione assunta, essa non consente di comprendere le ragioni e l’iter seguito per pervenire al risultato enunciato.
L’accoglimento del mezzo in esame comporta l’assorbimento dei restanti motivi.
In conclusione, in accoglimento del quarto motivo, assorbiti i restanti, la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio a diversa sezione della Corte d’appello di Roma, comunque in diversa composizione, per nuovo esame, nonché per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il quarto motivo e dichiara assorbiti i restanti motivi; cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa a diversa sezione della Corte d’appello di Roma, comunque in diversa