Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 34459 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 1 Num. 34459 Anno 2023
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: ABETE NOME
Data pubblicazione: 11/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso n. 18673 – 2017 R.G. proposto da:
FALLIMENTO RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE, in persona del curatore p.t., elettivamente domiciliat o, con indicazione RAGIONE_SOCIALE‘indirizzo p.e.c., in Caserta, alla INDIRIZZO , presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO che lo rappresenta e difende in virtù di procura speciale su foglio allegato in calce al ricorso.
RICORRENTE
contro
FALLIMENTO RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE, in persona del curatore p.t., rappresentato e difeso in virtù di procura speciale su foglio allegato in calce al controricorso dall’AVV_NOTAIO NOME COGNOME ed elettivamente domiciliato in Roma, alla INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
CONTRORICORRENTE -RICORRENTE INCIDENTALE avverso il decreto n. 2240/2017 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere,
udita la relazione nella camera di consiglio del 10 ottobre 2023 del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO,
RILEVATO CHE
Con separati ricorsi ex artt. 93 e 103 l.fall. al giudice delegato al RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE – dichiarato dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere con sentenza n. 90 RAGIONE_SOCIALE‘11.12. 2014 – il F allimento RAGIONE_SOCIALE‘ RAGIONE_SOCIALE esponeva quanto segue:
che aveva convenuto la RAGIONE_SOCIALE in bonis innanzi al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere con citazione in data 9.12.2014, così esperendo azione revocatoria ordinaria ed azione di simulazione con riferimento ad un’operazione di conferimento di ramo d’azienda che la fallita RAGIONE_SOCIALE aveva effettuato in esecuzione di un aumento di capitale deliberato dalla RAGIONE_SOCIALE (cfr. ricorso, pag. 2) ;
che, segnatamente, aveva chiesto di dichiarare l’inefficacia ovvero, in via alternativa e/o subordinata, la nullità per simulazione RAGIONE_SOCIALEa deliberazione di aumento del capitale RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE e del conferimento del ramo d’azienda effettuato dall’ RAGIONE_SOCIALE , con conseguente condanna alla restituzione dei beni conferiti ovvero, qualora la restituzione fosse risultata impossibile , con condanna al pagamento RAGIONE_SOCIALE‘equivalente pecuniario ed al risarcimento dei danni (cfr. ricorso, pag. 2) ;
che, a seguito RAGIONE_SOCIALEa dichiarazione di fallimento RAGIONE_SOCIALEa convenuta, aveva riassunto il giudizio innanzi al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere nei confronti del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE (cfr. ricorso, pag. 3) .
Chiedeva quindi di disporre la restituzione in suo favore del ramo d’azienda o, in subordine, di essere ammesso al passivo del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE
RAGIONE_SOCIALE, in prededuzione, in privilegio o in chirografo, per il controvalore dei beni, pari ad euro 6.748.604,00, oltre accessori e danni.
Il g.d. al fallimento RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE rigettava le domande tutte.
Evidenziava, peraltro, che il ramo d’azienda era oggetto di sequestro preventivo penale ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 321 cod. proc. pen. successivamente trasformato in custodia giudiziaria.
Il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE proponeva opposizione allo stato passivo.
Resisteva il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE.
Con decreto n. 2240/2017 il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere ‘ accoglieva l’opposizione’ e compensava le spese del giudizio, limitandosi a rilevare :
che le finalità distrattive RAGIONE_SOCIALEa cessione del ramo d’azienda trovavano riscontro nei rilievi formulati dal giudice penale in sede di sequestro;
che, del resto, le finalità distrattive non erano, sostanzialmente, state contestate dal RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE , viepiù che l’una e l’altra società appartenevano al medesimo gruppo ;
che il curatore opposto si era infatti limitato a prospettare l’inammissibilità RAGIONE_SOCIALEe azioni revocatorie tra procedure fallimentari, mentre, secondo la giurisprudenza di legittimità, nessun ostacolo preclude l’accesso all’ azione ove, come nella specie, questa sia stata introdotta prima RAGIONE_SOCIALEa dichiarazione di fallimento del convenuto.
Il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per la cassazione del decreto sulla scorta di sei motivi.
Il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ‘ RAGIONE_SOCIALE ha depositato controricorso contenente ricorso incidentale articolato in tre motivi, cui il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE ha a sua volta resistito con controricorso.
Il controricorrente ha depositato memoria.
CONSIDERATO CHE
Con il primo motivo il ricorrente principale denuncia, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, 1° co., n. 4, cod. proc. civ., la nullità RAGIONE_SOCIALE‘impugnato decreto per inesistenza RAGIONE_SOCIALEa motivazione.
Con il secondo motivo il ricorrente principale denuncia, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, 1° co., n. 4, cod. proc. civ., la nullità RAGIONE_SOCIALE‘impugnato decreto per genericità ed indeterminatezza RAGIONE_SOCIALEa pronuncia.
Deduce che l’impugnato decreto si limita a statuire nel senso RAGIONE_SOCIALE‘accoglimento RAGIONE_SOCIALE‘opposizione, benché il ‘ petitum ‘ principale riguardasse la restituzione del ramo d’azienda ed il ‘ petitum ‘ subordinato riguardasse l’ammissione al passivo del controvalore (cfr. ricorso, pag. 5) .
Con il terzo motivo il ricorrente principale denuncia, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, 1° co., n. 5, cod. proc. civ., l’omesso esame di fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti.
Premette che nel corso del giudizio era stato eccepito che i beni domandati in restituzione erano stati oggetto di sequestro penale ex art. 321 cod. proc. pen. e di susseguente procedura di amministrazione giudiziaria (cfr. ricorso, pag. 5) .
Indi deduce che la prevalenza del provvedimento adottato in sede penale ha reso inammissibili le domande del F allimento RAGIONE_SOCIALE‘ RAGIONE_SOCIALE ed avrebbe imposto l’estinzione del giudizio (cfr. ricorso, pag. 5) .
Con il quarto motivo il ricorrente principale denuncia, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione degli artt. 66 e 67 l.fall. in relazione agli artt. 24 e 52 l.fall. ed all’art. 39 cod. proc. civ.
Deduce che il F allimento RAGIONE_SOCIALE‘ RAGIONE_SOCIALE avrebbe dovuto attendere l’esito del giudizio per revocatoria ordinaria e di simulazione intrapreso, con citazione in data 9.12.2014, innanzi al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere antecedentemente alla dichiarazione di fallimento RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE e, sulla base del titolo eventualmente ottenuto, formulare la domanda di ammissione al passivo (cfr. ricorso, pag. 6) .
Deduce che viceversa il tribunale ha direttamente tutta la controversia in sede di verifica ‘ (così ricorso, pag. 7) .
Con il quinto motivo il ricorrente principale denuncia, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione degli artt. 2377, 2378 e 2379 cod. civ., la violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 2379 ter cod. civ., la violazione del d.lgs. n. 168/ 2013 e RAGIONE_SOCIALE‘art. 2, 1 co., de l dec. leg. 2.1.2012 istitutivi del tribunale RAGIONE_SOCIALEe imprese.
Deduce che il RAGIONE_SOCIALE non avrebbe potuto proporre in sede fallimentare l’impugnazione RAGIONE_SOCIALEa deliberazione del 23.3.20 11, con cui l’assemblea RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE aveva disposto l’aumento del proprio capitale onde consentire il conferimento in natura del ramo d’azienda RAGIONE_SOCIALE ‘ RAGIONE_SOCIALE (cfr. ricorso, pag. 7) .
Deduce che l’impugnazione sarebbe stata di competenza del Tribunale RAGIONE_SOCIALEe Imprese di Napoli e che era comunque preclusa, giacché avanzata quando erano già decorsi 180 giorni dalla iscrizione RAGIONE_SOCIALEa delibera nel registro RAGIONE_SOCIALEe imprese (cfr. ricorso, pag. 7) .
Con il sesto motivo il ricorrente principale denuncia, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione degli artt. 1414, 1415 e 1416 cod. civ. e degli artt. 24 e 31 l.fall.
Deduce che il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE non era legittimato a proporre l’azione di simulazione ; che tale azione spetta ai singoli creditori e non è un’azione di massa (cfr. ricorso, pag. 8) .
Con il primo motivo il ricorrente incidentale denuncia, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, 1° co., n. 4, cod. proc. civ. l’omessa pronuncia, la violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 112 cod. proc. civ., la violazione degli artt. 276 e 277 cod. proc. civ.
Deduce che il tribunale nulla ha statuito in ordine alla domanda -ritualmente proposta già con l’atto di citazione in data 9.12.2014 e poi con i ricorsi ex artt. 93 e 103 l.fall. con la quale aveva domandato l’ammissione al passivo, in prededuzione, in privilegio ovvero in chirografo, per l’importo di euro 900.000,00, da maggiorare con interessi e rivalutazione, per i frutti, gli utili e le rendite percepite e percipiende nonché per i danni sofferti per il mancato uso e godimento del ramo d’azienda confe rito (cfr. ricorso incidentale, pag. 36) .
Con il secondo motivo il ricorrente incidentale denuncia, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione degli artt. 820, 821, 1615, 2555, 2561, 2562, 2043 e 2697 cod. civ.; ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, 1° co., n. 5, cod. proc. civ. l’omesso esame circa fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti.
Deduce che, pur a ritenere che il tribunale non abbia omesso di pronunciarsi ed abbia implicitamente rigettato la domanda con cui aveva domandato l’ammissione al passivo per i frutti, gli utili e le rendite percepite e percipiende nonché per i danni sofferti, nondimeno il tribunale per nulla ha motivato l’ eventuale implicito rigetto (cfr. ricorso incidentale, pag. 45) .
Con il terzo motivo il ricorrente incidentale denuncia, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 91 cod. proc. civ.
Deduce che, in dipendenza del buon fondamento RAGIONE_SOCIALEe domande esperite, ha errato il tribunale a far luogo alla compensazione RAGIONE_SOCIALEe spese di lite (cfr. ricorso incidentale, pag. 48) .
Il primo motivo del ricorso principale va accolto.
La motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perché affetta da ‘ error in procedendo ‘, quando, benché graficamente esistente, non renda , tuttavia, percepibile il fondamento RAGIONE_SOCIALEa decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito d i integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (cfr. Cass. sez. un. 3.11.2016, n. 22232 (Rv. 641526-01); Cass. 21.7.2006, n. 16762, secondo cui il vizio di omessa motivazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza, denunciabile in cassazione ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, 1° co., n. 5, cod. proc. civ., ricorre, nella duplice manifestazione di difetto assoluto o di motivazione apparente, quando il giudice di merito omette di indicare, nel contenuto RAGIONE_SOCIALEa sentenza, gli elementi da cui ha desunto il proprio convincimento ovvero, pur individuando questi elementi, non procede ad una loro approfondita disamina logico-giuridica, tale da lasciar trasparire il percorso argomentativo seguito) .
Nei termini suindicati i rilievi motivazionali espressi dal giudice a quo ed in precedenza riferit i danno senz’altro conto RAGIONE_SOCIALE‘apparenza RAGIONE_SOCIALEa motivazione, sicché s ussiste l’ error in procedendo denunciato dal ricorrente principale con il primo mezzo.
Più esattamente, va condivisa la deduzione del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE secondo cui il difetto di motivazione si specifica alla stregua del rinvio alle argomentazioni di un non meglio precisato provvedimento del giudice penale, provvedimento non acquisito al processo e non oggetto di contraddittorio (cfr. ricorso, pag. 4) , sicché del tutto apodittica è l’affermazione circa il carattere distrattivo del conferimento di ramo d’azienda .
Propriamente, il tribunale ha omesso, in sostanza, l’indicazione nel contenuto RAGIONE_SOCIALEa sentenza degli elementi da cui ha desunto il proprio convincimento.
Il secondo motivo del ricorso principale del pari va accolto.
Va ribadito che il F allimento RAGIONE_SOCIALE‘ RAGIONE_SOCIALE aveva proposto due distinte domande.
La prima ‘contrassegnata con il n. NUMERO_DOCUMENTO RAGIONE_SOCIALEo stato passivo RAGIONE_SOCIALEe domande di rivendica’ (cfr. controricorso, pag. 13) .
La seconda ‘contrassegnata con il n. 0066 RAGIONE_SOCIALEo stato passivo’ (cfr. controricorso, pag. 14) .
Trattasi di domande diversamente titolate in rapporto alla revocatoria ordinaria e alla simulazione all’uopo esperite e diversamente articolate in rapporto ai formulati petita .
Su tale scorta va, analogamente, condivisa la deduzione del ricorrente principale secondo cui, a fronte del letterale tenore del dispositivo -‘accoglie l’opposizione e compensa le spese di lite’ – non è possibile determinare se il tribunale ha accolto la domanda restitutoria o la domanda per il controvalore, se ha accolto la revocatoria ordinaria o la simulazione (cfr. ricorso, pag. 5) .
Ben vero, la surriferita indeterminatezza viepiù rileva in considerazione RAGIONE_SOCIALE‘apparenza che inficia la motivazione RAGIONE_SOCIALE‘impugnato dictum .
Propriamente, si è al cospetto di un’om issione di pronuncia, siccome ad integrare gli estremi del vizio di omessa pronuncia è necessario che sia stato completamente omesso – è, in fondo, il caso di specie – il provvedimento che si palesa indispensabile alla soluzione del caso concreto (cfr. Cass. 6.4.2000, n. 4317; Cass. 9.5.2007, n. 10636; Cass. (ord.) 13.10.2017, n. 24155; Cass. 29.1.2021, n. 2151) .
Il buon esito del primo e del secondo motivo del ricorso principale assorbe la disamina del terzo motivo del ricorso principale.
Ovviamente, in sede di rinvio sarà vagliata la circostanza -riferita dal F allimento RAGIONE_SOCIALE‘ RAGIONE_SOCIALE a pagina 32 del controricorso – del dissequestro dei beni costituenti il ramo d’azienda per cui è controversia.
Il quarto motivo del ricorso principale parimenti va accolto.
È sufficiente ribadire l’ insegnamento di questa Corte concernente la revocatoria fallimentare e destinato evidentemente ad esplicar valenza pur con riferimento alla revocatoria ordinaria.
Ovvero l’insegnamento a tenor del quale, qualora il convenuto in revocatoria fallimentare sia dichiarato fallito nelle more del giudizio, il tribunale che ha pronunciato il fallimento del debitore che ha compiuto l’atto pregiudizievole ai creditori resta c ompetente a dichiararne l’inefficacia (o meno) , mentre le statuizioni di pagamento o di restituzione ad essa consequenziali competono al tribunale che ha dichiarato il fallimento del suddetto convenuto, secondo le modalità stabilite per l’accertamento del passivo e dei diritti dei terzi (cfr. Cass. 4.10.2016, n. 19795; Cass. (ord.) 8.3.2012, n. 3672, secondo cui il combinato disposto degli artt. 24 e 52 l.fall. implica che il tribunale da cui è stato dichiarato il fallimento del debitore che ha compiuto l’atto pregiudizievole ai creditori, per
il quale si prospetti un’azione di revoca ex art. 67 l.fall., resta il solo competente a decidere l’inefficacia o meno RAGIONE_SOCIALE‘atto, mentre le successive e consequenziali pronunzie di restituzione competono al tribunale che ha dichiarato il fallimento del beneficiario del pagamento revocato, secondo le modalità stabilite per l’accertamento del passivo e dei diritti dei terzi; in ogni caso, la cristallizzazione RAGIONE_SOCIALEa massa passiva alla data di apertura del concorso ed il carattere costitutivo RAGIONE_SOCIALE‘azione revocatoria non ne permettono l’esperimento contro un fallimento, dopo la sua pronuncia, conseguendone l’annullamento RAGIONE_SOCIALEa eventuale ammissione al passivo in cui la domanda si sia trasfusa) .
Su tale scorta va, similmente, condivisa la prospettazione del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE secondo cui ha errato il tribunale ad obliterare la pendenza del giudizio ex art. 2901 cod. civ. e ad ‘ attrarre ‘ – così come in sostanza ha attratto l’intera controversia in sede di verifica del passivo (cfr. ricorso principale, pag. 7) .
Il buon esito del primo, del secondo e del quarto motivo del ricorso principale assorbe la disamina del quinto motivo RAGIONE_SOCIALEo stesso ricorso.
Il sesto motivo del ricorso principale va respinto.
Il curatore del fallimento è senz’altro legittimato alla proposizione RAGIONE_SOCIALE‘azione di simulazio ne.
Del resto, questa Corte ha puntualizzato che rientra nel novero RAGIONE_SOCIALEe controversie devolute alla competenza assoluta ed inderogabile del tribunale fallimentare la controversia traente origine da una domanda proposta dal curatore del fallimento per far valere la simulazione assoluta di un contratto stipulato dal fallito (cfr. Cass. (ord.) 20.7.2004, n. 13496. Cfr. altresì Cass. 8.8.2007, n. 17388) .
Il buon esito del primo, del secondo e del quarto motivo del ricorso principale assorbe la disamina dei motivi tutti del ricorso incidentale.
In accoglimento del primo, del secondo e del quarto motivo del ricorso principale il decreto del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere impugnato va cassato, con rinvio allo stesso tribunale in diversa composizione.
In sede di rinvio si provvederà alla regolamentazione RAGIONE_SOCIALEe spese del presente giudizio di legittimità.
In dipendenza del parziale buon esito del ricorso principale e RAGIONE_SOCIALE‘assorbimento del ricorso incidentale non sussistono i presupposti processuali perché, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, 1° co. quater , d.P.R. n. 115/2002, il ricorrente principale ed il ricorrente incidentale siano tenuti a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma del 1° co. bis RAGIONE_SOCIALE‘art. 13 d.P.R. cit.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
accoglie il primo, il secondo e il quarto motivo del ricorso principale, rigetta il sesto, dichiara assorbiti il terzo ed il quinto nonché il ricorso incidentale; cassa il decreto impugnato in relazione ai motivi accolti e rinvia al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in diversa composizione, anche ai fini RAGIONE_SOCIALEa regolamentazione RAGIONE_SOCIALEe spese del presente giudizio di legittimità;
Così deciso in Roma nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALEa I sez. civ. RAGIONE_SOCIALEa Corte