Sentenza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 6280 Anno 2026
Civile Sent. Sez. 3 Num. 6280 Anno 2026
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 17/03/2026
S E N T E N Z A
sul ricorso n. 26594/22 proposto da:
-) NOME , domiciliato ex lege all ‘ indirizzo PEC del proprio difensore, difeso dall’AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
-) COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME , domiciliati ex lege all ‘ indirizzo PEC del proprio difensore, difesi dall’AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO;
– ricorrente –
contro
– controricorrenti – avverso la sentenza della Corte d’appello di Lecce 19 settembre 2022 n. 934; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20 gennaio 2026 dal AVV_NOTAIO; udito il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO che ha concluso per il rigetto del ricorso; AVV_NOTAIO
udito, per la parte ricorrente, l ‘ AVV_NOTAIO per delega dell ‘ AVV_NOTAIO, e per la parte controricorrente l ‘ COGNOME.
FATTI DI CAUSA
1. Antefatto.
Oggetto: (A) motivazione – contenuto – nullità della sentenza (B) eccezione di annullamento ex art. 1442 c.c. -ratio -conseguenze.
Nel 2005 NOME COGNOME convenne dinanzi al Tribunale di Lecce AVV_NOTAIO, chiedendo accertarsi l ‘ avvenuto acquisto per usucapione in suo favore di un fondo di proprietà della convenuta.
Nel giudizio intervennero volontariamente NOME COGNOME e NOME COGNOME, allegando che NOME COGNOME con scrittura privata non autenticata aveva acquistato da NOME COGNOME il 10.11.1980 il fondo oggetto del contendere, pagando il prezzo di lire 13 milioni.
Chiesero perciò l ‘ accertamento dell ‘ avvenuto acquisto della proprietà.
1.1. Con sentenza 28.4.2014 n. 1592 il Tribunale di Lecce accolse la domanda di usucapione e rigettò le altre. La Corte d ‘ appello di Lecce, con sentenza 9.11.2017 n. 1179 riformò tale decisione e stabilì che:
-) non vi era prova dell ‘ usucapione;
-) il fondo era stato acquistato da NOME COGNOME nel 1980;
-) il contratto di vendita, tuttavia, era viziato da errore bilaterale in cui erano incorse ambo le parti circa la natura agricola del fondo (qualità di cui il fondo era privo, ma ritenuta sussistente da ambo le parti).
In conseguenza di tale accertamento la Corte d ‘ appello di Lecce:
nella motivazione della s entenza dichiarò che ‘ va annullata la scrittura privata di vendita’ ;
nel dispositivo della sentenza rigettò la domanda di accertamento dell ‘ avvenuto trasferimento della proprietà proposta da NOME COGNOME.
2. Il presente giudizio.
Nel 2018 NOME COGNOME convenne dinanzi al Tribunale di Lecce NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, eredi della ormai defunta NOME COGNOME, chiedendone la condanna alla restituzione del prezzo pagato per l ‘ acquisto del fondo agricolo, in virtù del contratto del 10.11.1980.
2.1. Mentre il Tribunale di Lecce accolse la domanda, la Corte d ‘ appello di Lecce – adìta dai tre soccombenti – la rigettò.
La Corte d ‘ appello motivò la propria decisione nel modo che segue:
nel precedente giudizio, nel quale NOME COGNOME aveva chiesto l ‘ accertamento dell ‘ avvenuto acquisto del fondo di NOME COGNOME, quest ‘ ultima (e, per essa, i suoi eredi) aveva sollevato l ‘ eccezione di annullabilità del contratto non al fine di ottenere un accertamento in tal senso, ma al solo fine di paralizzare la domanda attorea;
b) di conseguenza, la sentenza del 2017, reiettiva della domanda di NOME COGNOME, doveva interpretarsi nel senso che con essa non era stato affatto annullato il contratto di compravendita, ma ne era stata solo ‘ dichiarata l ‘annullabilità’;
solo ‘ per evidente errore materiale’ nella motivazione di quella sentenza fu affermato che il contratto stipulato inter partes nel 1980 andasse annullato.
La sentenza d ‘ appello è stata impugnata per Cassazione da NOME COGNOME con ricorso fondato su cinque motivi (così individuati da questa Corte privilegiando le censure proposte, non la loro intitolazione).
I tre germani NOME hanno resistito con controricorso.
Entrambe le parti hanno depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Ordine delle questioni.
Va esaminato per primo, ai sensi dell ‘ art. 276, secondo comma, c.p.c., il terzo motivo di ricorso (esposto a pag. 5, § 1.C).
Con esso, infatti, viene denunciata la nullità della sentenza per mancanza della motivazione, ai sensi dell ‘ art. 132, secondo comma, n. 4 c.p.c..
Tale questione è pregiudiziale rispetto alle altre, in quanto, se la motivazione d ‘ una sentenza fosse davvero insuperabilmente illogica, tale vizio ne comporterebbe la nullità e vano sarebbe il discutere se quella sentenza abbia violato norme di diritto sostanziale.
2. Il terzo motivo di ricorso.
Col terzo motivo di ricorso è denunciata la nullità della sentenza per mancanza della motivazione, ai sensi dell ‘ art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c..
Il ricorrente deduce che la sentenza impugnata non avrebbe spiegato il rigetto della domanda di indebito da lui proposta.
Espone che la sentenza impugnata, dopo avere rilevato che non si era formato il giudicato sull ‘ annullamento della scrittura privata di vendita del fondo ‘Aia’, ha concluso che ‘ l ‘ appello viene accolto ‘, senza esporre il nesso tra l ‘ una e l ‘ altra affermazione.
2.1. Il motivo è fondato.
La domanda proposta da NOME COGNOME era una domanda di ripetizione dell ‘ indebito oggettivo. Dunque, la Corte d ‘ appello era chiamata a stabilire se il pagamento di tredici milioni di lire da lui eseguito a favore di NOME COGNOME fosse o meno giustificato una iuxta causa obligationis , previa ovviamente disamina delle eccezioni preliminari di merito.
2.2. La Corte d ‘ appello, nulla osservando sulla preliminare eccezione di prescrizione, ha rigettato la domanda motivando in questo modo:
-) dapprima ha trascritto un ampio brano della sentenza conclusiva del pregresso giudizio tra NOME COGNOME e gli eredi di NOME COGNOME, nel quale si discusse dell ‘ esistenza e della validità del contratto di vendita del fondo ‘Aia’ (pp. 2-4);
-) quindi ha interpretato quella sentenza nel senso che essa intese qualificare la difesa degli eredi NOME come ‘eccezione di annullamento’, non come ‘azione di annullamento’ (p. 4);
-) indi ha concluso lapidariamente: ‘ l ‘appello viene accolto’ ( ibidem , penultimo capoverso).
2.3. Quella appena riassunta è una motivazione solo in apparenza.
Una sentenza – è insegnamento antico – non deve affermare, ma deve spiegare . Una affermazione inspiegabile, infatti, non consentirebbe di ripercorrere il ragionamento del giudice e non soddisferebbe perciò il
requisito di rilievo costituzionale della controllabilità delle decisioni (Cass. S.U. n. 8053/14).
Nel caso di specie, tuttavia, la sentenza impugnata non spiega per quale ragione di diritto dall ‘ accoglimento dell ‘ eccezione di annullabilità del contratto, sollevata dal venditore convenuto, discenda ipso iure l ‘ infondatezza della pretesa dell ‘ acquirente di ottenere la restituzione del prezzo.
In particolare, non è spiegato se la domanda di indebito sia stata rigettata perché non dimostrata in facto oppure perché infondata in iure , ed in tal caso per quale ragione (ad es. insussistenza dell ‘ indebito, giudicato esterno, prescrizione, decadenza).
Il vuoto motivazionale della sentenza impugnata risulta poi tanto più evidente, se si considera che l ‘ esito concreto cui la decisione perviene consiste in una duplice aporia zenoniana.
La prima è il negare qualsiasi tutela all ‘ acquirente che, dopo aver pagato il prezzo dovuto, si veda opporre l ‘ eccezione di annullamento. La sentenza, infatti, non spiega come sia possibile impedire all ‘ acquirente sia di promuovere il giudizio di adempimento (che sarebbe paralizzato dall ‘ eccezione suddetta); sia invocare l ‘ annullamento del contratto (che sarebbe impedito dalla maturata prescrizione della relativa azione); sia di domandare la restituzione dell ‘ indebito.
La seconda aporia è la scissione degli effetti dell ‘ eccezione di annullamento per il venditore e il compratore. La mancanza assoluta di motivazione, infatti, non consente di comprendere come possa giustificarsi sub specie iuris la pretesa del venditore di eccepire l ‘ annullabilità del contratto per trattenere il bene, ma rifiutare nello stesso tempo la restituzione del prezzo.
2.4. Beninteso, non si vuole qui negare in radice che tali esiti siano possibili: anche l ‘ applicazione corretta del diritto, infatti, può talora condurre ad esiti imprevedibili ( non omnium, quae a maioribus constituta sunt, ratio reddi potest ).
Si vuole unicamente evidenziare che la ratio sottesa dall ‘ art. 1442, quarto comma, c.c., per pacifico orientamento di questa Corte – confortato dalla
dottrina – è l ‘ evitare lo squilibrio tra le parti, che deriverebbe dal consentire all ‘ una, e negare all ‘ altra, di conseguire (o trattenere) la prestazione dovuta in virtù d ‘ un contratto annullabile ma non impugnato. La Corte d ‘ appello è pervenuta tuttavia ad un risultato incoerente con tale ratio : un esito, dunque, che avrebbe imposto, a fortiori , una adeguata motivazione.
2.5. Reputa infine il Collegio non condivisibili, sul punto qui in esame, le divergenti conclusioni rassegnate dall ‘ Ufficio del Pubblico Ministero.
La Procura AVV_NOTAIO, infatti, mostra di ritenere che la sentenza impugnata abbia rigettato la domanda proposta da NOME COGNOME per avere implicitamente, ma inequivocamente, accolto l ‘ eccezione di prescrizione dell ‘ azione di indebito (p. 4, primo capoverso, delle conclusioni scritte della Procura AVV_NOTAIO).
La tesi non è condivisibile: la sentenza impugnata infatti non si occupa del tema della prescrizione, ed in tutta la sentenza la parola ‘prescrizione’ compare una sola volta (p. 3, penultimo rigo), ed è riferita non al credito di NOME COGNOME, ma all ‘ azione di annullamento.
Né miglior sorte ha la considerazione di ogni altro passaggio argomentativo nella qui gravata sentenza, sicché sulla valutazione di inequivocabilità di una motivazione invece insussistente non può, pertanto, qui concordarsi.
3. I restanti motivi di ricorso.
Col primo motivo di ricorso (p. 4, contraddistinto dal la sigla ‘1.a’) il ricorrente denuncia la violazione del giudicato esterno.
La tesi del ricorrente è che il contratto di compravendita da lui stipulato quarantasei anni fa con NOME COGNOME fu annullato dalla Corte d ‘ appello di Lecce con la sentenza conclusiva del giudizio di usucapione introdotto da NOME COGNOME (App. Lecce 1179/2017).
La decisione qui impugnata, pertanto, ad avviso del ricorrente avrebbe distorto senso e contenuto di quella precedente sentenza, escludendone l ‘ efficacia di giudicato quanto all ‘ avvenuto annullamento del contratto di compravendita.
3.1. Col secondo motivo (p. 5, § 1.b) è denunciata la violazione dell ‘ articolo 287 c.p.c.. La (invero singolare) tesi del ricorrente è che la sentenza impugnata avrebbe violato dalle norma, per avere ‘corretto’ al di fuori della prescritta procedura la precedente sentenza pronunciata inter partes nel 2017.
3.2. Col quarto motivo (p. 6, § 1.d) il ricorrente – muovendo dall ‘ assunto che la sua domanda sarebbe stata rigettata in accoglimento dell ‘ eccezione di prescrizione – denuncio la violazione dell ‘ articolo 2935 c.c., in particolare con riferimento all ‘ individuazione dell ‘ exordium praescriptionis.
3.3. Col quinto motivo (p. 7) è prospettato il vizio di omesso esame d ‘ un fatto decisivo. Nella illustrazione del motivo, tuttavia, si sostiene che il diritto azionato nel presente giudizio (restituzione dell ‘ indebito) era prescritto.
3.4. Tutte le suesposte censure restano assorbite dall ‘ accoglimento del terzo motivo di ricorso.
Tuttavia, anche al fine di prevenire ulteriore contenzioso in questa ormai quarantennale vicenda, reputa il Collegio non inutile evidenziare che il giudice di rinvio dovrà tornare ad esaminare l ‘ appello proposto dai germani COGNOME e, nel farlo, dovrà tornare ad interpretare la sentenza della Corte d ‘ appello di Lecce n. 1179/17.
4.1. Nel caso di specie la sentenza 1179/17 della Corte d ‘ appello di Lecce doveva decidere su una domanda di accertamento dell ‘ avvenuto trasferimento della proprietà d ‘ un immobile, domanda per contrastare la quale la parte venditrice oppose un vizio del consenso.
Dinanzi a tali contrapposte pretese la Corte d ‘ appello:
-) a p. 16, ultimo capoverso, qualificò l ‘ eccezione sollevata da NOME COGNOME come domanda di annullamento ‘ sempre proponibile in via di
eccezione ‘, in tal modo lasciando intendere di volere pronunciare una sentenza c.d. di accertamento costitutivo incidentale;
-) a p. 18, penultimo capoverso, affermò che la scrittura privata del 1980 stipulata tra NOME COGNOME e NOME COGNOME ‘ andava annullata ‘, in tal modo suscitando l’ impressione che avesse voluto pronunciare una sentenza di annullamento tout court .
4.2. Ferma l ‘ autonomia del giudice di rinvio nello scioglimento di tale ambiguità, compito a lui solo riservato, nondimeno spetta a questa Corte ricordare che nell ‘ interpretazione d ‘ una sentenza passata in giudicato ma dal contenuto ambiguo, deve preferirsi l ‘ interpretazione che renda quella decisione conforme a diritto.
E conforme a diritto è il principio per cui la norma dell ‘ art. 1442, quarto comma, c.c., presuppone che:
il contratto non sia stato eseguito (Cass. Sez. 2, 11/10/1961, n. 2074; Cass. Sez. 3, 30/10/1980, n. 5849);
chi sollevi l ‘eccezione di annullamento sia stato convenuto ‘ per l ‘esecuzione’ del contratto.
Ma da un lato non può dirsi ‘ineseguito’ un contratto di vendita in esecuzione del quale il venditore abbia pagato il prezzo; dall ‘ altro lato l ‘ acquirente che convenga il venditore per fare accertare l ‘ avvenuto trasferimento della proprietà in virtù d ‘ una scrittura privata, al fine evidentemente di potere trascrivere l ‘ acquisto, non sta chiedendo l ‘ ‘ esecuzione ‘ del contratto, perché il contratto si è già perfezionato col semplice consenso delle parti, sicché una simile domanda è estranea agli effetti traslativi della proprietà già prodottisi e non attiene all ‘ esecuzione del contratto (Sez. 2, Sentenza n. 1279 del 19/02/1996).
4.3. Di tali precetti dovrà perciò tenere conto il giudice di rinvio, nell ‘ interpretare la sentenza 1179/17, valutando se una interpretazione di quella sentenza nel senso che essa avesse voluto non già annullare il contratto, ma solo accogliere l ‘ eccezione di annullamento, la renda (o meno, ma allora spiegando per quali ragioni) contrastante coi suddetti princìpi.
4.4. Né, infine, potrà trascurarsi la circostanza che mentre la statuizione di annullamento è perentoria (‘ va annullata la scrittura privata di vendita ‘), il passaggio motivazionale inteso a qualificare le difese dei germani COGNOME come ‘eccezione di annullamento’ ex art. 1442, quarto comma, c.c., costituisce una mera e indimostrata asserzione, dal momento che non risulta dagli atti depositati che in quel giudizio le parti discussero se la suddetta difesa dovesse qualificarsi come domanda riconvenzionale o come eccezione.
Le spese del presente giudizio di legittimità saranno liquidate dal giudice del rinvio.
Per questi motivi
la Corte di cassazione:
(-) accoglie il terzo motivo di ricorso; dichiara assorbiti i restanti motivi; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa alla Corte d ‘ appello di Lecce, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione civile della Corte di cassazione, addì 20 gennaio 2026.
Il AVV_NOTAIO estensore (NOME COGNOMECOGNOME
Il Presidente (NOME COGNOME)