Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 19917 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 2 Num. 19917 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 17/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 30522/2020 R.G. proposto da :
COGNOME difesa dagli avvocati COGNOME COGNOME
-ricorrente-
contro
COGNOME NOMECOGNOME difesi dagli avvocati COGNOME NOME COGNOME NOME
-controricorrenti- nonché
COGNOME NOMECOGNOME COGNOME NOMECOGNOME difesi dagli avvocati COGNOME
-controricorrenti- avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO TORINO n. 885/2020 depositata il 08/09/2020.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20/06/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
La vicenda trae origine dalla compravendita di alcune unità immobiliari costruite da NOME COGNOME. Il 15/02/2007, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME ed NOME COGNOME acquistavano le rispettive unità dalla costruttrice. Il 17/06/2011, anche NOME COGNOME e NOME COGNOME acquistavano unità nello stesso complesso.
Gli acquirenti convenivano in giudizio la venditrice, lamentando l’inadempimento di quest’ultima rispetto ad alcune opere promesse. Chiedevano il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, comprensivi delle spese dell’accertamento tecnico preventivo eseguito presso il Tribunale di Imperia, che aveva stimato l’importo delle opere non eseguite in complessivi € 100.109,34.
La convenuta si costituiva e, oltre a contestare le pretese attoree, proponeva domanda riconvenzionale per il risarcimento dei danni asseritamente subiti a causa dell’opposizione degli attori alla realizzazione di alcune opere, che avrebbero reso commerciabili altre unità seminterrate del complesso.
Il Tribunale accoglieva parzialmente la domanda attorea e rigettava quella riconvenzionale. La Corte di appello ha confermato la decisione di primo grado quanto al rigetto della domanda riconvenzionale, osservando che mancava una prova convincente del danno economico derivante dall’asserito inadempimento degli acquirenti.
Ricorre in cassazione la costruttrice convenuta con due motivi, illustrati da memoria. Resistono gli attori con due distinti controricorsi e memorie.
RAGIONI DELLA DECISIONE
– Il primo motivo denuncia l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in violazione dell’art. 360 co. 1 n. 5 c.p.c. La ricorrente lamenta che la Corte di appello ha trascurato elementi probatori
idonei a dimostrare il danno economico da lei subito a seguito dell’opposizione degli acquirenti alla realizzazione di alcune opere. In particolare, richiama un contratto preliminare di vendita condizionato alla realizzazione di dette opere e tre testimonianze che confermerebbero trattative per affitti o vendite non concluse per tale ragione.
La sentenza impugnata, nel rigettare la domanda riconvenzionale di NOME COGNOME ha affermato che non vi è prova convincente dell’effettivo danno economico. Ha considerato inidonee le dichiarazioni testimoniali rese nella fase di ATP e ha ritenuto non opponibile ai terzi un preliminare privo di data certa e stipulato con un soggetto diverso dagli attori. La Corte distrettuale ha altresì escluso l’utilità delle ulteriori prove dedotte, dichiarandole inammissibili o irrilevanti.
Il primo motivo è inammissibile.
Sul punto, ci troviamo dinanzi ad una doppia pronuncia conforme in primo e secondo grado. In tale ipotesi, ai sensi dell’art. 348 -ter, co. 5 c.p.c., la parte ricorrente in cassazione, per evitare che il motivo ex art. 360, n. 5 c.p.c. sia dichiarato inammissibile (cfr. art. 348-ter, co. 5 c.p.c., nel suo richiamo al comma precedente), deve indicare le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell’appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse, onere non assolto nel caso di specie (cfr. Cass. 7724/2022). L’onere non è stato assolto nel caso di specie.
– Il secondo motivo denuncia la nullità della sentenza per motivazione apparente, ai sensi dell’art. 360 co. 1 n. 4 c.p.c., per violazione degli artt. 132 co. 2 n. 4 c.p.c., 118 disp. att. c.p.c., 116 c.p.c. e 111 co. 6 Cost. La ricorrente contesta che la Corte di appello abbia motivato il rigetto della domanda riconvenzionale con una formula generica («prova non convincente»), senza confrontarsi con i fatti rilevanti già oggetto di prova e accertamento
in primo grado, né indicare alcuna concreta ragione di inattendibilità o irrilevanza delle fonti istruttorie.
I controricorrenti replicano che la motivazione della sentenza impugnata è coerente con il complessivo impianto logico della decisione e fondata su un giudizio di merito insindacabile in sede di legittimità. Sottolineano che la Corte ha considerato non raggiunta la prova del danno e che, a fronte di tale accertamento, non può pretendersi una confutazione analitica di ogni singolo elemento allegato dalla parte. Affermano che la motivazione deve ritenersi sufficiente se rende comprensibile la ratio decidendi, come nella specie.
Entrambi i controricorrenti concludono chiedendo il rigetto del ricorso anche per inammissibilità, in quanto le censure sarebbero in parte nuove e in parte non autosufficienti, non essendo trascritti integralmente i documenti e le dichiarazioni testimoniali che si assumono decisive. Inoltre, eccepiscono la manifesta infondatezza dei motivi e l’insussistenza di vizi di legittimità nella sentenza impugnata.
Il secondo motivo è accolto.
La sentenza impugnata, a sostegno del rigetto della domanda riconvenzionale, si limita a richiamare l’insufficienza della prova documentale e testimoniale, senza spiegare perché le fonti già valutate dal primo giudice in senso positivo dovessero ora considerarsi inidonee. In particolare, non affronta il contenuto specifico del contratto preliminare, né delle testimonianze richiamate, né illustra le ragioni del mutamento di valutazione rispetto alla prima decisione. La motivazione oggetto di censura è testualmente la seguente: «Va invece respinta la domanda riconvenzionale risarcitoria (sub b delle conclusioni), in difetto di una prova convincente dell’effettivo danno economico patito in conseguenza dell’inadempimento degli appellati».
Secondo consolidato orientamento (Cass. SU n. 8053/2014; Cass. 22232/2016; Cass. 22598/2018), una motivazione meramente assertiva e priva di confronto con gli elementi di causa rilevanti è nulla per violazione dell’art. 132 co. 2 n. 4 c.p.c. e art. 111 co. 6 Cost.
Nel caso di specie, la Corte non ha illustrato le ragioni per cui ha ritenuto non attendibili o non idonee le fonti dedotte. Così non ha ren intelligibile il percorso logico-argomentativo che ha condotto al rigetto della domanda riconvenzionale, non affrontando né il contenuto del preliminare né quello delle testimonianze, né spiegando le ragioni della divergenza rispetto al primo grado.
– La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, dichiara inammissibile il primo motivo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di appello di Torino, in diversa composizione, anche per la liquidazione dell e spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, dichiara inammissibile il primo motivo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di appello di Torino, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 20/06/2025.