Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 19545 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 19545 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 16/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 802/2019 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende;
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE) che la rappresenta e difende;
-controricorrente-
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE) che la rappresenta e difende; -controricorrente-
avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di 3614/2018, depositata il 23/05/2018.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del l’ dal Consigliere NOME COGNOME.
ROMA n. 8/05/2024
PREMESSO CHE
1. La società RAGIONE_SOCIALE ha proposto nei confronti di RAGIONE_SOCIALE domanda di risarcimento dei danni conseguenti al ritardo nella realizzazione di un impianto a metano; l’attrice ha dedotto di avere fatto in data 13 gennaio 2005 richiesta a RAGIONE_SOCIALE di sopralluogo per l’installazione di una nuova utenza ai fine di trasformare l’impianto di un condominio da impianto a gasolio in impianto a gas, che solo a seguito di numerosi solleciti, e del pagamento in favore di RAGIONE_SOCIALE della somma di euro 8.517,09, RAGIONE_SOCIALE finalmente comunicava che i lavori sarebbero cominciati in data 21 novembre 2005 e sarebbero terminati il 25 novembre 2005, così che la convenuta aveva eseguito le opere con evidente ritardo, rendendosi inadempiente agli obblighi contrattuali e causando all’attrice notevoli danni. Nel corso del giudizio di primo grado è intervenuta volontariamente RAGIONE_SOCIALE
Con sentenza n. 10014/2011 il Tribunale di Roma ha rigettato la domanda: risultando -a seguito della separazione delle competenze nell’attività di vendita e di distribuzione del gas riservata a RAGIONE_SOCIALE solo l’attività di vendita del gas, va esclusa la legittimazione passiva della convenuta; responsabile per i lavori è infatti stata la società di distribuzione RAGIONE_SOCIALE, che d’altro canto solo in data 2 settembre 2005 ha avuto materialmente la possibilità di attivarsi, ma RAGIONE_SOCIALE non è stata destinataria di alcuna domanda.
2. La sentenza è stata impugnata da NOME. La Corte d’appello di Roma – con la sentenza 23 maggio 2018, n. 3614 – ha dichiarato inammissibile il gravame.
Avverso la sentenza RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE) ricorre per cassazione.
Resistono con separati atti di controricorso RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE
Memoria è stata depositata da entrambe le controricorrenti.
CONSIDERATO CHE
Il ricorso è articolato in quattro motivi.
Il primo motivo denuncia nullità della sentenza impugnata per violazione e/o falsa applicazione degli artt. 132, comma 2, n. 4 c.p.c. e 111, comma 5 Cost.: la Corte d’appello ha risposto con motivazione meramente apparente alla censura, fatta valere con il primo motivo di gravame, circa la contraddittorietà e insufficienza della motivazione della pronuncia di primo grado.
Il secondo motivo contesta nullità della sentenza impugnata per violazione e/o falsa applicazione dell’art. 115, comma 1 c.p.c., per avere ritenuto che il primo giudice avesse ampiamente esposto le ragioni in base alle quali ha fondato il proprio convincimento.
Il terzo motivo fa valere nullità della sentenza impugnata per errata applicazione dell’art. 342 c.p.c., laddove ha dichiarato inammissibile il secondo motivo di gravame.
Il quarto motivo contesta nullità della sentenza impugnata per errata applicazione dell’art. 345 c.p.c. e della disciplina riguardante il divieto di domanda nuova, essendo evidente come RAGIONE_SOCIALE, seppure intervenuta volontariamente ad adiuvandum , abbia assunto di essere il soggetto legittimato passivo della domanda, con la conseguenza che la ricorrente ha instaurato il contraddittorio anche nei confronti di RAGIONE_SOCIALE.
Il quinto motivo denuncia nullità della sentenza impugnata per violazione dell’art. 112 c.p.c., avendo la Corte d’appello omesso di pronunciare sul terzo motivo di gravame, con il quale erano anche state reiterate le istanze istruttorie già formulate in primo grado.
I primi tre motivi sono fondati laddove denunciano la mera apparenza della motivazione della sentenza impugnata in relazione alle prime due censure sottoposte al giudice di secondo grado. La motivazione si sostanzia infatti nella trascrizione di buona parte della sentenza di primo grado (pagg. 2 -5 dell’atto) e nella trascrizione delle conclusioni dell’appellante, oggi ricorrente (pagg. 5 -6); quanto ai motivi di gravame, la trattazione del primo motivo è svolta mediante una formula stereotipata, priva di riferimenti concreti (‘il giudice di primo grado ha ampiamente esposto le ragioni in base alle quali ha fondato il suo convincimento’) e circa il secondo motivo vi è unicamente il richiamo ad alcuni precedenti di questa Corte in tema di specificità dei motivi d’appello cui segue la trascrizione di parte dell’atto di appello, genericamente concludendo con l’affermazione che l’appellante si sarebbe limitato a riproporre le medesime argomentazioni già svolte in primo grado.
La ravvisata apparenza della motivazione comporta la nullità della sentenza (v. al riguardo la pronuncia delle sezioni unite n. 8038/2018), con l’assorbimento delle censure oggetto del quarto e del quinto motivo di ricorso.
II. La sentenza va pertanto cassata e la causa va rimessa alla Corte d’appello di Roma, che nel riesaminare il terzo motivo di gravame dovrà comunque considerare che l’atto di appello ‘deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l’utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata’ (Cass., sez. un., n. 27199/2017).
Il giudice di rinvio provvederà anche in relazione alle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie i primi tre motivi del ricorso, assorbiti i restanti, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Roma, in