Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 9696 Anno 2024
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Civile Ord. Sez. 3 Num. 9696 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 10/04/2024
composta dai signori magistrati:
AVV_NOTAIO. NOME COGNOME
Presidente
AVV_NOTAIO. NOME COGNOME. COGNOME
Consigliera
AVV_NOTAIO. NOME COGNOME
Consigliere relatore
AVV_NOTAIO NOME COGNOME
Consigliere
AVV_NOTAIO. NOME COGNOME
Consigliere
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al numero 1759 del ruolo generale dell’anno 2022, proposto da
RAGIONE_SOCIALE (C.F.: CODICE_FISCALE), in persona del legale rappresentante pro tempore , NOME COGNOME rappresentato e difeso, giusta procura allegata al ricorso, (C.F.: CODICE_FISCALE
dall’avvocato NOME COGNOME H501U)
-ricorrente-
nei confronti di
RAGIONE_SOCIALE (C.F.: CODICE_FISCALE), in persona del Presidente, legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa per legge dall’Avvocatura Generale dello Stato (C.F.: CODICE_FISCALE)
-controricorrente-
nonché
RAGIONE_SOCIALE (C.F.: P_IVA), in persona del Sindaco, legale rappresentante pro tempore
-intimata- per la cassazione della sentenza del Tribunale di Roma n. 12377/2021, pubblicata in data 15 luglio 2021;
udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del 20 marzo 2024 dal consigliere NOME COGNOME.
Fatti di causa
Oggetto:
RAGIONE_SOCIALE A MEZZO RUOLO OPPOSIZIONE
Ad. 20/03/2024 C.C.
R.G. n. 1759/2022
Rep.
RAGIONE_SOCIALE ha agito in giudizio nei confronti d ell’agente della riscossione (RAGIONE_SOCIALE -Riscossione: RAGIONE_SOCIALE) e di Roma Capitale, per ottenere l’accertamento e la dichiarazione della prescrizione di alcuni crediti iscritti a ruolo dalla seconda, anche in ragione della deAVV_NOTAIOa omessa regolare notificazione RAGIONE_SOCIALE relative cartelle di pagamento.
La domanda è stata accolta dal Giudice di Pace di Roma solo in relazione ai crediti portati da due cartelle di pagamento, mentre è stata rigettata per gli altri.
Il Tribunale di Roma ha rigettato l’appello proposto in via principale dalla RAGIONE_SOCIALE e accolto quello proposto in via incidentale dall’RAGIONE_SOCIALE, dichiarando inammissibili le domande proposte in primo grado dalla società opponente anche in relazione ai crediti per i quali erano state accolte in primo grado.
Ricorre la RAGIONE_SOCIALE, sulla base di quattro motivi.
Resiste con controricorso l’RAGIONE_SOCIALE .
Non ha svolto attività difensiva in questa sede l’ altro ente intimato.
È stata disposta la trattazione in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375 e 380 bis .1 c.p.c..
Parte ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380 bis .1 c.p.c..
L’adunanza è stata rinviata alla data odierna in attesa della decisione, da parte RAGIONE_SOCIALE Sezioni Unite di questa Corte, di una questione pregiudiziale relativa alla regolarità della procura difensiva della società ricorrente.
Il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza decisoria nei sessanta giorni dalla data della camera di consiglio.
Ragioni della decisione
Si premette che deve ritenersi superato ogni dubbio in ordine alla regolarità della procura conferita dalla società ricorrente al proprio difensore, in considerazione della decisione assunta dalle Sezioni Unite di questa Corte sulla relativa questione (cfr.
Cass., Sez. U, Sentenza n. 2077 del 19/01/2024, Rv. 669830 -01).
Sempre in via preliminare, si rileva che l’ RAGIONE_SOCIALE, nel suo controricorso, fa presente che le uniche due cartelle in relazione alle quali vi fu accoglimento dell’opposizione in primo grado (e poi, invece, dichiarazione di inammissibilità della stessa, in secondo grado) sarebbero automaticamente annullate, per legge, in virtù dell’ art. 4, comma 4, del decreto-legge n. 41 del 2021, convertito nella legge n. 69 del 2021; chiede, quindi, dichiararsi cessata la materia del contendere con riguardo ai relativi crediti.
Non è stata, però, adeguatamente documentata la sussistenza di tutti i presupposti di legge necessari per l’annullamento automatico dei ruoli (uno dei quali risulta del resto di importo superiore ad € 5.000,00 ) in virtù della normativa richiamata, né, comunque, è stato documentato l’avvenuto sgravio, onde non è possibile accedere alla richiesta dell’agenza controricorrente. 3. Infine, la Corte rileva che la presente controversia ha ad oggetto l’impugnazione di ruoli esattoriali o, comunque, di cartelle di pagamento di cui è contestata la regolare notificazione, cioè una domanda che non sarebbe ammissibile, per difetto del necessario interesse ad agire, come conformato della disposizione di cui all’art. 12, comma 4 bis , del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602.
Poiché, peraltro, si è formato il giudicato interno sull’ammissibilità dell’impugnazione di detti ruoli, ad eccezione dei crediti di cui alla cartella di pagamento oggetto del quarto motivo del ricorso (come meglio si vedrà in seguito), in virtù della espressa pronuncia del giudice di primo grado sul punto, non impugnata in appello, l’eventuale difetto di interesse ad agire non può essere più rilevato nella presente fase del giudizio (eccezion fatta per la cartella di pagamento di cui si è appena detto).
Con il primo motivo del ricorso si denunzia « violazione dell’ art. 132, comma 2 n. 4 c.p.c. e dell’ art. 118 disp. att. c.p.c. con riferimento all’appello principale in relazione all’ art. 360 n. 4 c.p.c. ».
Con il secondo motivo si denunzia « violazione o falsa applicazione dell’ art. 112 c.p.c. con riferimento all’appello principale in relazione all’ art. 360 n. 4 c.p.c. ».
I primi due motivi del ricorso hanno ad oggetto la decisione del tribunale sull’appello principale proposto dalla società ricorrente, riguardante le cartelle di pagamento per le quali era stata rigettata l’opposizione in primo grado dal Giudice di Pace.
È manifestamente fondato, ed assorbente, il primo motivo, con il quale è deAVV_NOTAIOa la mancanza di una effettiva motivazione in ordine al rigetto del gravame.
In proposito, nella sentenza impugnata, si può leggere esclusivamente quanto segue: « Il giudice condivide le argomentazioni esposte con dettaglio e precisione da parte del Concessionario, motivazione che fa proprie. L’infondatezza dell’appello è palese ».
Si tratta di un caso così evidente di difetto assoluto di motivazione che non sono necessarie particolari ulteriori argomentazioni per darne conto.
È solo opportuno sottolineare che, per quello che emerge dagli atti, in grado di appello le difese dell’agente della riscossione in ordine alle contestazioni relative ai crediti di cui alle cartelle di pagamento per cui vi era stato rigetto nel merito in primo grado, avevano ad oggetto la regolarità RAGIONE_SOCIALE notificazioni RAGIONE_SOCIALE stesse cartelle di pagamento, contestata dalla società opponente.
In ordine alle suddette questioni non vi è alcun cenno nella motivazione della sentenza impugnata, né per gli aspetti di diritto né per quelli di fatto.
Il rilievo di difetto assoluto di motivazione in ordine all’appello proposto, in via principale, da RAGIONE_SOCIALE, impone la cassazione della decisione impugnata sul punto, affinché il predetto gravame sia effettivamente preso in esame in sede di rinvio, con assorbimento di ogni altra censura formulata con i primi due motivi del ricorso.
Con il terzo motivo si denunzia « omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti sulla ritenuta carenza di interesse ad agire dell’originaria parte opponente con riferimento all’appello incidentale in relazione all’ art. 360 n. 5 c.p.c. ».
Con il quarto motivo si denunzia « violazione dell’ art. 100 c.p.c. con riferimento alla rilevata carenza di interesse ad agire in capo all’originaria parte opponente con riferimento alla svolta eccezione di prescrizione con riferimento all’appello incidentale in relazione all’ art. 360 n. 3 c.p.c .».
Il terzo e il quarto motivo del ricorso riguardano l’appello proposto in via incidentale dall’agente della riscossione, avente ad oggetto esclusivamente le due cartelle di pagamento per le quali il giudice di primo grado aveva accolto l’opposizione, con statuizione riformata in grado di appello.
In particolare, il terzo motivo riguarda la cartella n. 0972001097016491900, in relazione alla quale il tribunale ha riformato la decisione di primo grado, con la quale era stata ritenuta maturata la prescrizione decennale nel periodo successivo alla sua notificazione (avvenuta il 5 dicembre 2001), sulla base della seguente motivazione: « attesa la rituale notifica della relativa cartella N. 09720010970164919 000, va dichiarata inammissibile l’opposizione ».
Il quarto motivo riguarda, invece, la cartella n. 097 20050160287077000, in relazione alla quale il tribunale ha dichiarato inammissibile l’opposizione per difetto di interesse ad agire.
5.1 Il terzo motivo del ricorso è fondato.
La sentenza impugnata, anche sul punto in esame, risulta priva di una effettiva e comprensibile motivazione, prima ancora di non essere conforme a diritto.
Il giudice di pace aveva ritenuto regolarmente notificata la cartella di pagamento di cui si discute, rilevando però che, successivamente a detta notificazione, era integralmente maturato il termine (decennale) di prescrizione: è, pertanto, del tutto incomprensibile sul piano logico, sia in diritto che in fatto, il mero rilievo operato dal tribunale in ordine alla « rituale notifica » di detta cartella, alla quale fa conseguire, in mancanza di una effettiva motivazione, l’ inammissibilità del l’opposizione , senza minimamente considerare il fatto che la prescrizione era stata deAVV_NOTAIOa, e l’eccezione era stata accolta dal giudice di pace, proprio sul presupposto della ritualità di tale notificazione, e con riguardo al periodo successivo alla stessa.
Anche se le censure di cui al motivo di ricorso in esame sembrerebbero, a prima vista, avanzate sul presupposto che sia stata dichiarata l’inammissibilità dell’opposizione per difetto di interesse ad agire, dalla complessiva esposizione del motivo stesso emerge chiaramente che la società ricorrente, nella sostanza, lamenta proprio che il giudice d’appello non abbia preso in esame, come avrebbe dovuto, il fatto decisivo e controverso che, dopo la (incontestata) notificazione della cartella di pagamento, era decorso integralmente il termine di prescrizione del diritto di credito oggetto della relativa intimazione.
Di conseguenza, le censure di cui al motivo di ricorso in esame sono da ritenere ammissibili e fondate.
5.2 Il quarto motivo è, invece, infondato.
È in proposito assorbente il rilievo che c on l’art. 3 bis del decreto-legge 21 ottobre 2021 n. 146, inserito in sede di conversione dalla legge 17 dicembre 2021 n. 215, che ha novellato l’art. 12 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, intitolato alla
‘ Formazione e contenuto dei ruoli ‘, in cui è stato inserito il comma 4 bis , il legislatore ha stabilito che « l’estratto di ruolo non è impugnabile » e che « il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall’iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto per effetto di quanto previsto nell’art. 80, comma 4, del codice d ei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all’art. 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell’economia e de lle finanze 18 gennaio 2008 n. 40, per effetto RAGIONE_SOCIALE verifiche di cui all’art. 48 bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione ».
Questa Corte, a Sezioni Unite, ha, poi, di recente stabilito in proposito che « in tema di riscossione coattiva RAGIONE_SOCIALE entrate pubbliche (anche extratributarie) mediante ruolo, l’art. 12, comma 4 bis, del D.P.R. n. 602 del 1973 (introAVV_NOTAIOo dall’art. 3 bis del decreto-legge n. 146 del 2021, come convertito dalla legge n. 215 del 2021) trova applicazione nei processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l’interesse alla tutela immediata rispetto al ruolo e alla cartella non notificata o invalidamente notificata; sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale della predetta norma, in riferimento agli artt. 3, 24, 101, 104, 113 e 117 Cost., quest’ultimo con riguardo all’art. 6 della CEDU e all’art. 1 del Protocollo addizionale n. 1 della Convenzione » (Cass., Sez. U, Sentenza n. 26283 del 6/09/2022, Rv. 665660 -02).
L’applicabilità dell’art. 12, comma 4 bis , del D.P.R. 602/1973 ai giudizi in corso impone di ritenere conforme a diritto, anche a prescindere da ogni ulteriore considerazione, la decisione impugnata, che ha dichiarato proprio il difetto di interesse ad
impugnare il ruolo in caso di omessa notifica della cartella di pagamento e che è certamente conforme a diritto nel suo dispositivo finale, quanto meno con riguardo alla cartella di cui si discute.
Sono accolti il primo ed il terzo motivo del ricorso, assorbito il secondo e rigettato il quarto.
La sentenza impugnata è cassata in relazione ai motivi accolti, con rinvio al Tribunale di Roma, in persona di diverso magistrato, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Per questi motivi
La Corte:
-accoglie il primo ed il terzo motivo del ricorso, assorbito il secondo e rigettato il quarto; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti, con rinvio al Tribunale di Roma,