Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 12354 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 12354 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 07/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 12298/2019 R.G. proposto da: COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, domiciliato ex lege in ROMA, INDIRIZZO presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
contro
NOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE) rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-controricorrente-
avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO SALERNO n. 436/2018 depositata il 30/03/2018.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/04/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
Premesso che:
1.NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, eredi di NOME COGNOME, ricorrono con cinque motivi per la cassazione della sentenza in epigrafe con cui la Corte di Appello di Salerno ha respinto l’appello di essi ricorrenti contro la decisione del Tribunale di Vallo della Lucania di accoglimento della domanda di NOME COGNOME di arretramento della sopraelevazione, realizzata da NOME COGNOME, di un edificio preesistente, a distanza di legge dal confine di proprietà della attrice;
NOME COGNOME resiste con controricorso;
considerato che:
va preliminarmente rigettata l’istanza di interruzione del giudizio avanzata dal difensore dei ricorrenti per intervenuto decesso della ricorrente NOME COGNOME. È stato infatti più volte affermato che nel giudizio di cassazione, in considerazione della particolare struttura e della disciplina del procedimento di legittimità, non è applicabile l’istituto dell’interruzione del processo, con la conseguenza che la morte di una delle parti, intervenuta dopo la rituale instaurazione del giudizio, non assume alcun rilievo, né consente agli eredi di tale parte l’ingresso nel processo (tra molte, Cass. n.1757 del 29/01/2016);
passando all’esame dei motivi di ricorso, col primo di essi viene lamentata la ‘nullità della sentenza perché resa nei confronti di un soggetto deceduto nonostante che nel corso del giudizio il decesso fosse stato dichiarato e documentato con la contestuale costituzione degli eredi ex art. 300 c.p.c. e la comparsa conclusionale sia stata redatta a nome degli stessi’.
I ricorrenti evidenziano che nel corso del giudizio di appello l’originario convenuto NOME COGNOME era deceduto, che essi ricorrenti si erano costituiti con comparsa del 25 novembre 2015 quali suoi eredi aderendo alla conclusioni rassegnate dal loro dante causa, che la Corte di Appello aveva emesso la sentenza ‘senza far alcun riferimento alla costituzione in giudizio ma solo ed esclusivamente al COGNOME NOME‘.
I primi due dati sono confermati dalla controricorrente a pagina 3 del controricorso.
Nella sentenza impugnata non si dà conto del decesso dell’originario appellante né della costituzione di essi ricorrenti. Nell’epigrafe della sentenza si legge: ‘COGNOME NOME … Appellante’.
Il motivo è infondato.
2.1. La sentenza reca solo un mero errore materiale ma non è nulla.
Va ribadita la consolidata giurisprudenza di questa Corte per cui ‘L’indicazione nell’intestazione della sentenza del nome dell’attore defunto e non dei suoi eredi costituitisi in giudizio, non dà luogo a nullità della pronunzia, ma a mero errore materiale emendabile ai sensi dell’art. 287 cod. proc. civ., quando il contraddittorio si sia regolarmente costituito a norma dell’art. 101 cod. proc. civ. e non sussistano ragionevoli incertezze circa i soggetti ai quali la decisione si riferisce’ (Cass. n. 8312 del 07/06/2002; Cass. n. 5662 del 09/11/1984; Cass. 364/81);
con il secondo motivo di ricorso viene lamentata la nullità della sentenza per ‘insufficiente motivazione ex art. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.’.
I ricorrenti deducono che la Corte di Appello si è ‘limitata a confermare la bontà della sentenza di primo grado’ senza dar conto di aver effettivamente preso in esame il motivo di appello con cui tale sentenza era stata criticata per non aver il primo
giudice correttamente apprezzato le risultanze della sentenza n.600/02 resa dallo stesso Tribunale di Vallo della Lucania in altro processo tra NOME COGNOME e l’odierna controricorrente da cui sarebbe emerso che una fascia di terreno a confine tra le proprietà -confine dal quale era stata calcolata la distanza della sopraelevazione- era stata appresa illegittimamente dalla COGNOME;
con il terzo motivo di ricorso, sotto la rubrica di ‘erronea insufficiente e contraddittoria motivazione’, viene nuovamente veicolata la censura già veicolata con il secondo motivo
con il quarto motivo identica censura di difetto di motivazione viene riproposta con specifico riguardo alla affermazione della Corte di Appello per cui doveva essere rigettata la doglianza di ‘mancata corretta valutazione della CTU’ da parte del giudice di primo grado;
con il quinto motivo di ricorso viene lamentata ‘omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine alla scelta dei mezzi istruttori da ammettersi nel processo di primo grado’.
Deducono i ricorrenti che la Corte di Appello ha solo apparentemente motivato il rigetto del motivo di appello con cui era stata chiesta l’ammissione di prove per testi volte a far risultare l’esatto posizionamento della linea di confine tra le proprietà delle parti, rispetto alla quale doveva essere stabilito se la sopraelevazione fosse o meno a distanza di legge;
7.i motivi secondo, terzo, quarto e quinto, suscettibili di esame congiunto in quanto incentrati sul difetto di motivazione, sono infondati;
7.1. Va ricordato che ‘La riformulazione dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., disposta dall’art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 delle preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in
violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione’ (Cass.
Sez. U, Sentenza n. del 07/04/2014 (Rv. 629831 – 01)
7.2. I vizi di ‘erronea o insufficiente motivazione’ dedotti con i quattro motivi in esame sono inammissibili perché, per precisa scelta del legislatore, non più deducibili come motivo di cassazione, come si evince espressamente dalla formulazione dell’art. 360 comma 1 n. 5 cpc.
Nei limiti di ammissibilità, le ulteriori denunce di vizio motivazionale sono infondate.
La motivazione della sentenza impugnata, esiste graficamente, è esente da contraddizioni o illogicità, è effettiva non esaurendosi nel rinvio alla e nella conferma della motivazione della sentenza di primo grado. Dà conto in modo chiaro di un concreto esame, da parte dei giudici di appello, delle questioni svolte dall’appellante e di cui ai motivi di ricorso:
in riferimento alla questione -a cui hanno riguardo i motivi secondo e terzo- del rilievo da attribuirsi alle risultanze della sentenza n.600/02 resa dal Tribunale di Vallo della Lucania in altro processo tra NOME COGNOME e l’odierna controricorrente da cui sarebbe emerso che una fascia di terreno a confine tra le proprietà -confine dal quale era stata calcolata la distanza della sopraelevazione- era stata appresa illegittimamente dalla COGNOME, la Corte di Appello ha evidenziato che la sentenza era stata resa in una causa possessoria talché correttamente il Tribunale aveva ritenuto che quella
sentenza ‘non spostasse i termini della questione’ in quanto ‘l’appellante non ha provato di aver usucapito e quindi di essere divenuto proprietario’ della fascia de qua;
in riferimento alla questione -a cui ha riguardo il quarto motivo di ricorsodi ‘mancata corretta valutazione della CTU’, emerge dalla motivazione della sentenza impugnata che la Corte di Appello ha provveduto a rivalutare la CTU ed ha, in esito a tale rivalutazione, condiviso la valutazione del primo giudice. Nel punto 12 della motivazione si legge: ‘va evidenziato che nella CTU si è documentato che il manufatto di proprietà del COGNOME è ubicato in confine con il terreno di proprietà dell’appellata e che lo stesso è stato sopraelevato rispetto al rudere oggetto di manutenzione’;
in riferimento alla questione -a cui ha riguardo il quinto motivo di ricorsodella ‘scelta dei mezzi istruttori da ammettersi nel processo di primo grado’, la Corte di Appello ha ribadito il giudizio di inammissibilità dato dal Tribunale alle istanze di prova per testi avanzate in primo grado e reiterate in appello a fronte dell’accertamento dei fatti effettuato dal CTU
il ricorso deve essere quindi rigettato;
le spese seguono la soccombenza;
PQM
la Corte rigetta il ricorso;
condanna la parte ricorrente a rifondere alla controparte le spese del giudizio di legittimità, liquidate in € 3.500,00, per compensi professionali, € 200,00 per esborsi oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% e altri accessori di legge se dovuti.
Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater del d.p.r. 115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ad opera della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 -bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma 11 aprile 2024.