Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 1630 Anno 2026
Civile Ord. Sez. L Num. 1630 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 25/01/2026
ORDINANZA
sul ricorso 21665-2022 proposto da:
COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, tutti rappresentati e difesi dall’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrenti principali –
contro
COGNOME NOME, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME;
– controricorrente –
ricorrente incidentale nonchè contro
COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME;
ricorrenti principali – controricorrenti incidentali avverso la sentenza n. 717/2022 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 07/03/2022 R.G.N. 3085/2018;
Oggetto
QUALIFICAZIONE RAPPORTO DI LAVORO
R.G.N. 21665/2022
COGNOME.
Rep.
Ud. 02/12/2025
CC
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 02/12/2025 dal AVV_NOTAIO COGNOME.
FATTI DI CAUSA
La Corte di appello di Roma, in parziale riforma della pronuncia emessa dal giudice di prime cure, ha accolto la domanda di accertamento di un rapporto di lavoro subordinato proposta da NOME COGNOME nei confronti dei datori di lavoro indicati in epigrafe, per i due distinti periodi luglio 1975dicembre 1998 e luglio 1999-marzo 2016, con orario di lavoro ordinario (40 ore settimanali) e per un periodo intermedio (da febbraio 2013 a maggio 2015) part time (24 ore settimanali), ed ha condannato i datori di lavoro al pagamento delle differenze retributive (compreso il differenziale per il trattamento di fine rapporto) nonché al risarcimento del danno per omesso versamento dei contributi previdenziali.
La Corte territoriale ha rilevato che il quadro probatorio acquisito (di fonte testimoniale e documentale) aveva dimostrato una breve interruzione del rapporto di lavoro (che, dopo il licenziamento del 31.12.1998, era stato nuovamente ricostituito ‘di fatto’ da luglio 1999, nonostante la formale riassunzione effettuata solo in data 1.3.2001), non essendo contestata la qualifica di operaio IV livello del CCNL Terziario.
Per la cassazione di tale sentenza i datori di lavoro hanno proposto ricorso affidato a tre motivi; il lavoratore resiste con controricorso, proponendo ricorso incidentale fondato su un motivo. Entrambe le parti hanno depositato memoria.
Al termine della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo del ricorso principale si deduce ‘Vizio di motivazione sub specie di ‘motivazione apparente’ o ‘contrasto
irriducibile tra affermazioni inconciliabili’, per violazione dell’art. 132, comma 1°, n. 4, c.p.c. e dell’art. 118, comma 1°, disp. att. c.p.c. (R.D. 18/12/1941, n. 1368) riconducibile all’art. 360, comma 1°, n. 4, c.p.c.’ avendo, la Corte territoriale, f ornito una motivazione apparente in ordine alla sussistenza del rapporto di lavoro da luglio 1999 a marzo 2001 (durante la percezione dell’indennità di disoccupazione) fondando la decisione sulle deposizioni -apodittiche, inconciliabili, irriducibilmente contrastanti – del teste COGNOME .
Con il secondo motivo di ricorso si deduce ‘In subordine, rispetto al primo motivo di ricorso (ma con salvezza, in ogni caso, del terzo motivo di seguito esposto): violazione o falsa applicazione degli artt. 2697 e 2729 c.c. e degli artt. 112 e 115 c.p. c., in relazione all’art. 360, comma 1°, n. 3), c.p.c. per vizio del ragionamento presuntivo’ avendo, la Corte territoriale, fornito una motivazione carente dei requisiti minimi di costituzionalità in ordine allo svolgimento di fatto del rapporto di lavoro da luglio 1999 a marzo 2001.
Con il terzo motivo si deduce ‘In ogni caso: violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato ex art. 112 c.p.c. sub specie di infra-petizione; omessa pronuncia su alcune delle censure esposte nel primo motivo di gravame, in relazione all’art. 360, comma 1°, n. 4, c.p.c.’ avendo, la Corte territoriale, omesso di pronunciarsi sulle specifiche censure riguardanti la mancata prova di mansioni di lavoro ed ore di lavoro diverse ed ulteriori rispetto a quelle risultanti dalle buste paga, invece esattamente onorate.
Con il ricorso incidentale si deduce ‘violazione dell’art. 132, n. 4, c.p.c. in relazione all’art. 360, n.4, c.p.c., per avere la Corte territoriale omesso di dettare un’adeguata motivazione circa l’affermata esclusione del periodo di percezione
dell’indennità di disoccupazione dal 17 gennaio al 17 luglio 1999 dal complessivo periodo di prestazione di fatto di attività lavorativa durante l’interruzione formale del rapporto di lavoro intercorso tra le parti’. La motivazione resa sullo specifico pun to dalla Corte di Appello appare, infatti, contraddistinta da manifesta ed irriducibile contraddittorietà, non mostrando il percorso argomentativo riportato in sentenza una linea consequenziale fra la premessa e la conclusione cui il giudicante ha inteso pervenire, avendo privato di rilievo la deposizione del teste COGNOME e non potendo la sola circostanza della percezione della indennità di disoccupazione escludere la prestazione in via di fatto di attività lavorativa.
Il primo motivo di ricorso e il ricorso incidentale, che attengono, entrambi, alla motivazione fornita dalla Corte territoriale sulla durata del rapporto di lavoro subordinato, non sono fondati.
5.1. La nullità della sentenza per mancanza della motivazione, ai sensi dell’art. 132 c.p.c. (invocata da entrambi i ricorrenti, principale e incidentale), è prospettabile quando la motivazione manchi addirittura graficamente, ovvero sia così oscura da non lasciarsi intendere da un normale intelletto.
5.2. In particolare, il vizio di motivazione previsto dall’art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c. e dall’art. 111 Cost. sussiste quando la pronuncia riveli una obiettiva carenza nella indicazione del criterio logico che ha conAVV_NOTAIOo il giudice alla formazione del proprio convincimento, come accade quando non vi sia alcuna esplicitazione sul quadro probatorio, né alcuna disamina logico-giuridica che lasci trasparire il percorso argomentativo seguito (Cfr. Cass. n. 3819 del 2020), non essendo più ammissibili, a seguito alla riformulazione dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. (disposta dall’art. 54 del d.l. n.
83 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012), le censure di contraddittorietà e insufficienza della motivazione della sentenza di merito impugnata (Cass. n. 23940 del 2017). 5.3. La Corte di appello ha dedicato ampio spazio ad illustrare le ragioni per le quali ha ritenuto in parte fondata la pretesa del lavoratore, procedendo ad una disamina delle deposizioni testimoniali acquisite (seppur ritenute ‘scarne’) e delle allegazioni contenute nel ricorso introduttivo del giudizio, ragioni che non possono, pertanto, dirsi né mancanti, né inintelligibili.
Il secondo motivo di ricorso è inammissibile.
6.1. Con riguardo alla sindacabilità per cassazione del ragionamento presuntivo, è assolutamente consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, a seguito della novella apportata all’art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c. dall’art. 54, d.l. n. 83 del 2012 (conv. con l. n. 134 del 2012), il principio secondo cui spetta al giudice di merito individuare i fatti da porre a fondamento dell’inferenza presuntiva e valutarne la rispondenza ai requisiti di cui agli artt. 2727 e 2729 c.c., con un apprezzamento di fatto che è intangibile in questa sede di legittimità, salvo che si sia omesso l’esame di un qualche fatto decisivo (nel rigoroso senso delineato da Cass. S.U. n. 8053 del 2014: così, tra le più recenti, Cass. nn. 10253 e 18611 del 2021, Cass. n. 25959 del 2023); più in particolare, si è precisato (da ultimo da Cass. n. 22366 del 2021) che la censura ex art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c. in ordine all’impiego del ragionamento presuntivo non può limitarsi a prospettare l’ipotesi di un convincimento diverso da quello espresso dal giudice di merito e che la mancata valutazione di un elemento indiziario non può di per sé dare luogo al vizio di omesso esame di un fatto decisivo, stante che il fatto da provare può considerarsi
desumibile dal fatto noto come conseguenza ragionevolmente possibile secondo un criterio di normalità, non potendo l’inferenza logica essere in alcun modo oggettivamente inconfutabile.
6.2. Alla stregua delle suesposte considerazioni, è evidente che, nel caso di specie, parte ricorrente, lungi dal denunciare un errore di diritto o l’omesso esame circa un fatto decisivo (nel rigoroso senso delineato da Cass. S.U. n. 8053 del 2014), domand a sostanzialmente a questa Corte un’inammissibile rivalutazione del materiale probatorio alla luce del quale i giudici di merito hanno presuntivamente ricostruito la durata del rapporto di lavoro subordinato.
Il terzo motivo di ricorso è inammissibile per plurimi motivi.
7.1. Il ricorso per cassazione, avendo ad oggetto censure espressamente e tassativamente previste dall’art. 360, primo comma, c.p.c., deve essere articolato in specifici motivi riconducibili in maniera immediata ed inequivocabile ad una delle cinque ragioni di impugnazione stabilite dalla citata disposizione, pur senza la necessaria adozione di formule sacramentali o l’esatta indicazione numerica di una delle predette ipotesi. Pertanto, nel caso in cui il ricorrente lamenti l’omessa pronuncia, da parte dell’impugnata sentenza, in ordine ad una delle domande o eccezioni proposte, non è indispensabile che faccia esplicita menzione della ravvisabilità della fattispecie di cui al n. 4 del primo comma dell’art. 360 cod. proc. civ., con riguardo all’art. 112 cod. proc. civ., purché il motivo rechi univoco riferimento alla nullità della decisione derivante dalla relativa omissione, dovendosi, invece, dichiarare inammissibile il gravame allorché sostenga che la motivazione sia mancante o insufficiente o si limiti ad argomentare sulla violazione di legge (Cass. n. 10862 del 2018; Cass. n. 19124
del 2015; Cass. SU nn. 17931 e 24553 del 2013). Nel caso di specie, il motivo non denunzia in alcuna sua parte (né nella rubrica, né nel contenuto del motivo) la nullità della sentenza impugnata.
7.2. Inoltre, come più volte precisato da questa Corte (Cass. n. 22799 del 2017; n. 7653 del 2012), il vizio di omessa pronuncia che integra una violazione del principio di corrispondenza tra chiesto pronunciato di cui all’art. 112 c.p.c., ricorre quando vi sia omissione di qualsiasi decisione su di un capo di domanda, intendendosi per capo di domanda ogni richiesta delle parti diretta ad ottenere l’attuazione in concreto di una volontà di legge che garantisca un bene all’attore o al convenuto e, in genere, ogni istanza che abbia un contenuto concreto formulato in conclusione specifica, sulla quale deve essere emessa pronuncia di accoglimento o di rigetto, oppure su uno specifico motivo di appello (cfr. Cass. n. 11844 del 2006; n. 27387 del 2005; n. 1170 del 2004); non è configurabile la violazione dell’art. 112 c.p.c. ove si assuma che il giudice di merito non abbia considerato alcuni documenti oppure fatti secondari deAVV_NOTAIOi dalla parte, potendosi in tal caso ritenere integrato il vizio di cui all’art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c., ove ne ricorrano i presupposti; ebbene, nel caso in esame, la censura ai sensi dell’art. 112 c.p.c. è inammissibile perché deAVV_NOTAIOa in riferimento alla censura contenuta nel primo motivo di appello e concernente l’orario di lavoro come ‘risultanti dalle buste paga’ (senza alcuna altra precisazione e senza che segua, in violazione del principio di specificità dei motivi di ricorso per cassazione, la trascrizione del contenuto specifico di tale censura); la Corte territoriale ha rigettato la domanda del lavoratore tesa a dimostrare lo svolgimento di una ‘maggiore quantità di lavoro rispetto a quello stabilito contrattualmente’
dalle parti (pag. 5 della sentenza impugnata), e il ricorrente non indica quale specifico fatto storico sia stato omesso.
In conclusione, il ricorso principale e il ricorso incidentale vanno rigettati e le spese di lite sono compensate tra le parti nella misura di un terzo in ragione della reciproca soccombenza; i restanti due terzi sono invece posti a carico dei ricorrenti in considerazione dell’esito complessivo della lite.
Sussistono le condizioni di cui all’art. 13, comma 1 quater, d.P.R.115 del 2002.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso principale e il ricorso incidentale e compensa per un terzo le spese del presente giudizio di legittimità; condanna i ricorrenti principali al pagamento dei restanti due terzi che si liquidano in Euro 200,00 per esborsi, nonché in Euro 4.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introAVV_NOTAIOo dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 20012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente pr incipale e di quello incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, all’udienza del 2 dicembre 2025
Il Presidente AVV_NOTAIO.ssa NOME COGNOME