Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 8785 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 8785 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 03/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso 13545-2017 proposto da:
RAGIONE_RAGIONE_*RAGIONE_SOCIALE**, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME*;
— ricorrente —
-contro-
RAGIONE_RAGIONE_*RAGIONESOCIALE**, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della RAGIONERAGIONE_RAGIONE_SOCIALE**, elettivamente domiciliati in ROMA, INDIRIZZO*
Oggetto
Motivazione.
Censura in sede di legittimità
R.G.N. 13545/2017
COGNOME.
Rep.
Ud. 28/11/2023
CC
INDIRIZZO, presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME;
avverso la sentenza n. 993/2016 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA, depositata il 24/11/2016 R.G.N. 106/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28/11/2023 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
RILEVATO CHE :
la Corte di Appello di L’Aquila, in parziale accoglimento del gravame proposto dalla RAGIONE_SOCIALE in epigrafe, dichiarava illegittimo il recupero contributivo in relazione al periodo 1° ottobre 2012- 31 maggio 2013; confermava, per il resto, la decisione di primo grado che aveva accertato la legittimità della richiesta di contributi da parte dell’RAGIONE_RAGIONE_*RAGIONE_SOCIALE***, in relazione ad altri periodi controversi;
avverso la decisione, ricorre per cassazione la società RAGIONE_RAGIONE_*RAGIONESOCIALE**, con un unico motivo, cui resiste l’RAGIONERAGIONE_RAGIONE_SOCIALE*** , con controricorso;
il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di cui all’art. 380 bis 1, comma 2, cod.proc.civ.
CONSIDERATO CHE:
con l’unico motivo di ricorso ai sensi dell’art. 360 nr. 4 cod.proc.civ.- parte ricorrente deduce la violazione dell’art. 132, comma 2, nr. 4, dell’art. 156 e
dell’art.161 cod.proc.civ. nonché dell’art. disp.att.cod.proc.civ. e vizio di motivazione;
denuncia, in estrema sintesi, l’adozione di una motivazione estremamente lacunosa, tale da integrare la violazione delle disposizioni indicate in rubrica;
il motivo è infondato;
come chiarito dalla giurisprudenza di questa Corte (tra le più recenti, Cass. sez.un. nr. 37406 del 2022, con richiami a Cass., sez.un., nn. 8053, 8054 e 19881 del 2014) la riformulazione dell’art. 360, primo comma, nr. 5, cod. proc. civ., disposta dall’art. 54 del D.L. nr. 83 del 2012 deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 delle preleggi, come riduzione al «minimo costituzionale» del sindacato di legittimità sulla motivazione; è pertanto denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che, implicante una violazione di legge costituzionalmente rilevante, integra un « error in procedendo » che comporta la nullità della sentenza solo nel caso di «mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico», di «motivazione apparente», di «contrasto irriducibile fra affermazioni inconciliabili», di «motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile», non essendo invece più consentita la formulazione di censure per il vizio di insufficiente motivazione (Cass., sez. un., nr. 14477 del 2015; ex multis , tra le sezioni semplici, Cass. nr. 31543 del 2018);
è stato, peraltro, precisato che di «motivazione apparente» o di «motivazione perplessa e incomprensibile» può parlarsi qualora essa non renda «percepibili le ragioni della decisione, perché consiste di argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere
l’ iter logico seguito per la formazione del convincimento, di talché essa non consenta alcun effettivo controllo sull’esattezza e sulla logicità del ragionamento del giudice» (Cass., sez.un., nr. 22232 del 2016);
nel caso di specie, la sentenza impugnata non è affetta da una carenza nei termini tracciati, risultando, anzi, chiaramente evincibili le ragioni che fondano la decisione;
nello specifico, la Corte di appello ha osservato che la sentenza di primo grado, di cui la ricorrente deduceva la nullità per essersi limitata a recepire acriticamente la linea difensiva della parte pubblica, era immune dal vizio denunciato. Il Tribunale, infatti, aveva fatto proprie, in quanto condivise, le argomentazioni di una parte processuale;
a tale riguardo, la Corte territoriale ha precisato che nella fattispecie si discuteva di benefici contributivi e, in particolare, del rispetto, da parte della RAGIONE_SOCIALE, degli accordi e dei contratti collettivi di riferimento, quale requisito costitutivo del diritto all’agevolazione controversa ai sensi del l’art. 1, commi 1175 e 1176, della legge nr. 296 del 2007;
ciò posto, la Corte di appello ha evidenziato che, in relazione a due dei periodi di contribuzione in contestazione , non vi era stata l’osservanza dei parametri retributivi fissati dagli accordi collettivi, con ogni conseguenza in termini di insussistenza dei benefici richiesti;
all’evidenza, il provvedimento impugnato rispetta i limiti di legge. L ‘ iter decisionale soddisfa ampiamente il cd. «minimo costituzionale». Potrebbe discutersi del l’esattezza o meno del decisum , quanto
alla normativa di riferimento, ma verrebbe in rilievo un profilo del tutto diverso da quello denunciato;
il ricorso va, pertanto, respinto con le spese che seguono la soccombenza;
sussistono, altresì, i presupposti processuali per il versamento del doppio contributo, ove dovuto.
PQM
La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 4000,00 per compensi professionali, in euro 200,00 per esborsi oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15% ed accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del D.P.R. nr. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nell’Adunanza camerale, il 28