Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 34004 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 34004 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 24/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 25334/2021 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME unitamente all’avvocato NOME COGNOME
-ricorrente-
contro
SPECIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE E PER ESSA IL SUO PROCURATORE
-intimato- avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO MILANO n. 658/2021 depositata il 26/02/2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19/12/2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
1. – RAGIONE_SOCIALE ricorre per tre mezzi, illustrati da memoria, nei confronti di RAGIONE_SOCIALE e per essa il suo procuratore speciale RAGIONE_SOCIALE, contro la sentenza del 18 febbraio 2021, con cui la corte d’appello di Milano ha respinto il suo appello avverso sentenza che aveva disatteso la domanda di nullità di clausole negoziali di un contratto di conto corrente con riserva di agire in ripetizione.
2. – L’intimata non spiega difese.
RAGIONI DELLA DECISIONE
3. – Il primo mezzo denuncia: «Error in procedendo ex art. 360 co. 1 n. 4 c.p.c., con riferimento all’art. 112 c.p.c., per motivazione meramente apparente », censurando la sentenza impugnata per aver ritenuto che la sollevata questione di legittimità costituzionale dell’art. 97 Cost. fosse stata prospettata in maniera incomprensibile, senza tuttavia indicare quali sarebbero le norme da raffrontare, quali i parametri e quali le ragioni di inammissibilità, limitandosi a poche righe del tutto assertive ed apodittiche, del tutto inidonee a rappresentare la ratio decidendi .
Il secondo mezzo denuncia: « Violazione e falsa applicazione di legge, ex art. 360 co. 1 n. 3 c.p.c., con riferimento agli artt. 1815, co. 2 c.c., 644 c.p. -art. 2 l. 108/1996 », censurando la sentenza impugnata per avere la corte territoriale ritenuto corretta la CTU sull’erroneo assunto che l’ausiliario avesse rispettato i criteri di separata comparazione tra TEG e CMS, senza però specificare quali criteri fossero stati concretamente applicati ed omettendo di rispondere alle puntuali contestazioni della ricorrente. Il motivo lamenta altresì l’omessa considerazione del dato normativo vincolante, come evocato in ricorso, dal momento che, l’art. 644 c.p., come modificato dalla l. 108/1996, impone di considerare tutti gli oneri collegati all’erogazione del credito, incluse le commissioni di
massimo scoperto, mentre la corte d’appello avrebbe affermato che la CMS sarebbe « correttamente esclusa » se non sproporzionata.
Il terzo mezzo denuncia : « Error in procedendo -art. 360 co. 1 n. 4 c.p.c., con riferimento all’art. 112 c.p.c., per motivazione meramente apparente », censurando la sentenza impugnata per avere omesso di pronunciare sulla domanda di chiusura ed estinzione del conto corrente. Il vizio emergerebbe chiaramente dal raffronto tra la sentenza impugnata e gli atti di causa, posto che la sentenza afferma che la domanda sarebbe stata « espressamente abbandonata » nel giudizio di primo grado, nonostante la stessa fosse stata ribadita nelle conclusioni di appello.
Il quarto mezzo denuncia : « Error in procedendo -art. 360 co. 1 n. 4 c.p.c., con riferimento all’art. 112 c.p.c., per motivazione meramente apparente », censurando la sentenza impugnata per aver ritenuto infondato il motivo di appello diretto a lamentare la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato per essere stata rinunciata la domanda di chiusura del conto nella memoria ex art. 183 comma 1, ma non ha considerato che la domanda era stata riproposta in sede di precisazione delle conclusioni
4. – Il ricorso va respinto.
4.1. – È infondato il primo mezzo,
La censura, come si evince anche dalla rubrica del motivo, è formulata in termini di motivazione apparente ed in tali termini si infrange contro la evidente constatazione che la ratio decidendi posta a sostegno della pronuncia impugnata è chiaramente percepibile, avuto riguardo al risaputo principio secondo cui la riformulazione dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., disposta dall’art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, ha determinato la riduzione al « minimo costituzionale » del sindacato di legittimità sulla motivazione, sicché è
denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella « mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico », nella « motivazione apparente », nel « contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili » e nella « motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile », esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di « sufficienza » della motivazione (Cass., Sez. Un., 7 aprile 2014, n. 8053).
Nessuna delle quattro menzionate ipotesi ricorre nella specie, e la motivazione in discorso eccede la soglia del « minimo costituzionale »: « Nel caso di specie la corte ritiene che la prospettata questione sia inammissibile, oltre che irrilevante. In relazione al primo profilo, essa è stata formulata in modo non chiaro, essendo stato evocato il parametro costituzionale di cui all’art. 97, senza argomentare il rilievo di tale norma. Pertanto, in mancanza di un’adeguata illustrazione delle ragioni per le quali la normativa censurata integri una violazione del parametro costituzionale evocato, la questione non può che essere dichiarata inammissibile. Infatti, ‘non basta l’indicazione delle norme da raffrontare, per valutare la compatibilità dell’una rispetto al contenuto precettivo dell’altra, ma è necessario motivare il giudizio negativo in tal senso e, se del caso, illustrare i passaggi interpretativi operati al fine di enucleare i rispettivi contenuti di normazione’ (Corte cost. n. 120/2015). In ogni caso la questione è irrilevante, alla luce dei principii affermati da Cass. S.u. n. 16303/2018. Infatti, partendo dal presupposto che la commissione di massimo scoperto rientri tra le commissioni del credito e venga considerata nel computo per la verifica del superamento del tasso usurario, le Sezioni Unite hanno messo in evidenza la necessità di un metodo di calcolo che assicuri l’omogeneità dei dati di raffronto … Nel che
si sostanzia, appunto, la funzione propria dei decreti in questione, la quale è dunque adempiuta ».
4.2. – Il secondo mezzo è inammissibile
La corte, come si è appena visto, ha nel passaggio sopra trascritto giudicato il motivo di appello come non chiaro, il che val quanto dire inammissibile ai sensi dell’art. 342 c.p.c..
Tale statuizione non è stata impugnata il che rende inammissibile la censura in esame.
4.3. – Il terzo mezzo è inammissibile per la sua oscurità in quanto la sua formulazione non consente di comprende se la denuncia abbia ad oggetto la motivazione apparente o l’inesistenza di giudicato interno.
4.4. – Il quarto motivo è inammissibile per difetto di autosufficienza, essendo stato formulato in violazione dell’articolo 366, n. 6, c.p.c..
La ricorrente ammette che con la memoria la domanda fosse stata rinunciata, ma precisa che si sarebbe trattato di una svista e tuttavia non è specificatamente indicato il contenuto della memoria contenente detta asserita svista in modo da permettere alla Corte di cassazione di apprezzare se l’abbandono della domanda vi fosse effettivamente stato: ne discende l’irrilevanza del riferimento all’udienza di precisazione delle conclusioni, dovendosi ritenere perfezionato l’effetto della rinuncia in presenza dell’abbandono della domanda riscontrato dal giudice di merito, da tenersi per fermo in quanto non adeguatamente censurato.
– Nulla per le spese. Sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato se dovuto.
PER QUESTI MOTIVI
rigetta il ricorso, dando atto, ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater , che sussistono i presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis .
Così deciso in Roma, il 19 dicembre 2025.
Il presidente NOME COGNOME