Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 31454 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 3 Num. 31454 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 13/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 6292/2022 R.G. proposto da:
COMUNE
TREMESTIERI
ETNEO, domiciliazione
telematica
,
, rappresentato e difeso dagli avvocati COGNOME NOME NOMECODICE_FISCALE), COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
contro
NOME
NOME
-intimato- avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO CATANIA n. 1590/2021 depositata il 21/07/2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19/09/2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che:
il Comune di Tremestieri Etneo ricorre, sulla base di due motivi, corredati da memoria, per la cassazione della sentenza n. 1590 del 2021 della Corte di appello di Catania, esponendo che;
-aveva intimato a NOME COGNOME un precetto fondato su titolo giudiziale di condanna al pagamento di somme a titolo di danni;
-l’intimato si era opposto chiedendo accertarsi il corretto calcolo del dovuto, la compensazione con altro controcredito e in via riconvenzionale la dichiarazione di sussistenza di un controcredito ancora maggiore in residuo;
-il Tribunale aveva parzialmente accolto la domanda, con pronuncia a sua volta parzialmente riformata dalla Corte di appello, che incrementava la somma ritenuta dovuta dal deducente ente locale condannato al relativo pagamento; nessuno ha svolto difese per parte intimata;
il Presidente di Sezione delegato proponeva la definizione anticipata del processo, per tardività del ricorso cui non applicare la c.d. sospensione feriale dei termini stante la materia esecutiva;
parte ricorrente, munito di nuova procura speciale, si opponeva alla proposta chiedendo la decisione della causa;
Rilevato che:
con il primo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione de ll’ art. 112, cod. proc. civ., poiché la Corte di appello avrebbe errato per ultrapetizione statuendo la condanna al pagamento di somme in via riconvenzionale laddove l’opposto si era limitato a chiedere l’accertamento del preteso maggior credito;
con il secondo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione dell’art. 132, n. 4, cod. proc. civ., poiché la Corte di appello avrebbe motivato in modo solo apparente la ricostruzione contabile degli opposti crediti, peraltro accogliendo anche la censura sulla prescrizione decennale e non quinquennale concernente la liquidazione delle spese di perizia d’ufficio e processuali mentre la questione riguardava gli interessi sulle stesse;
Considerato che:
preliminarmente deve osservarsi che l’opposizione alla proposta di definizione è stata tempestiva e rituale;
dev’essere poi ulteriormente osservato che la connessa domanda riconvenzionale per crediti estranei a quelli oggetto di precetto, ha sottratto la causa all’esclusione dalla sospensione feriale dei termini, con conseguente tempestività del ricorso (cfr., Cass., 18/12/2019, n. 33728, Cass., 31/03/2007, n. 8063);
nel merito cassatorio, il secondo motivo di ricorso è parzialmente fondato e va accolto, con assorbimento del primo;
la Corte di appello fornisce una motivazione del tutto apparente, descrittiva, non ricostruttiva e apodittica, della propria decisione;
nel provvedimento in parola:
-si rimanda a un utilizzo di non meglio precisati programmi per la ricostruzione delle poste contabili (pagg. 4 e 5);
-si afferma solo assertivamente il convincimento di correttezza di alcuni calcoli (pag. 5, penultimo capoverso, pag. 6, secondo capoverso);
pur enunciandosi parzialmente il riferimento ad alcuni criteri di conteggio, come in particolare quello relativo agli interessi legali sulle somme via via rivalutate, risulta del tutto incomprensibile l’iter ricostruttivo e motivazionale fatto proprio;
solo quanto alla richiamata censura in ordine alla prescrizione il motivo di ricorso per cassazione si palesa aspecifico perché non dimostra, con lo stesso atto, a mente dell’art. 366, n. 6, cod. proc. civ., che la critica di appello verteva, come afferma, sugli interessi da correlare alle menzionate voci;
il vizio rilevato assorbe logicamente la prima censura poiché non può dirsi che dal riconteggio da effettuare con idonea motivazione risulti un controcredito da dichiarare, come appare richiesto nella formulata riconvenzionale piuttosto che renderlo oggetto di condanna;
spese al giudice del rinvio;
P.Q.M.
La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso per quanto di ragione, assorbito il primo, cassa in relazione la decisione impugnata e rinvia alla Corte di appello di Catania perché, in diversa composizione, pronunci anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 19/09/2023.