Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 17236 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 17236 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 21/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 29269 R.G. anno 2020 proposto da:
COGNOME NOME , rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME;
ricorrente
contro
RAGIONE_SOCIALE , rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME COGNOME, domiciliat a presso l’avvocato NOME COGNOME ;
contro
ricorrente avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli pubblicata il 10 luglio 2019.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del l’8 maggio 2024 dal consigliere relatore NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
─ Il Tribunale di Napoli ha reso una sentenza non definitiva con riguardo ad alcune operazioni di intermediazione finanziaria che presentavano profili di illegittimità e ha accolto la domanda risarcitoria proposta da NOME COGNOME nei confronti di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE s.p.a.. A seguito di rimessione della causa in istruttoria è stata disposta consulenza tecnica d’ufficio con riguardo all a domanda riconvenzionale della banca vertente sul saldo del conto corrente da questa intrattenuto con la predetta COGNOME e con sentenza definitiva la correntista è stata condannata al pagamento della somma di euro 39.205,02, oltre interessi.
2 . ─ Tale pronuncia è stata impugnata. La Corte di appello di Napoli ha definito il giudizio di gravame riformando la decisione di primo grado e rideterminando la somma oggetto della condanna in euro 38.580,15, oltre interessi; la riduzione del quantum ha tratto origine dallo storno della capitalizzazione che era stata praticata dalla banca nel corso del rapporto di conto corrente.
– Ricorre per cassazione, con tre motivi, NOME COGNOME. Resiste con controricorso RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE. Entrambe le parti hanno depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
-Col primo motivo si denuncia la nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione degli artt. 111 Cost. e 132 c.p.c., stante la carenza di motivazione o la motivazione apparente.
Col secondo mezzo, svolto unitamente al primo, si lamenta l’omesso esame di un fatto decisivo della controversia consistente nella circostanza per cui dal saldo del conto corrente non sarebbero stati stralciati gli importi relativi alle operazioni dichiarate irregolari nella sentenza non definitiva.
Espone la ricorrente: in appello era stato da lei dedotto che il Tribunale aveva «fatto eseguire un mero conteggio contabile senza considerare la natura degli addebiti che erano causati dalle operazioni
illegittime della banca»; la sentenza impugnata è censurata per non avere il Giudice del gravame preso in esame detta questione. Assume chi impugna che, ove la sentenza non fosse reputata viziata sotto il profilo motivazionale, andrebbe considerato l’omesso esame di fatti storici: questi vengono individuati nella contestazione delle risultanze della consulenza tecnica e nella circostanza per cui il saldo del conto corrente non era stato depurato dagli importi relativi alle operazioni irregolari.
Il primo motivo è fondato, mentre il secondo resta assorbito.
La proposizione dell’indicata questione imponeva all a Corte di appello di prendere posizione sul punto: occorreva, cioè, che la pronuncia impugnata chiarisse l’incidenza dell’accertamento posto a fondamento della sentenza non definitiva sulla rideterminazione del saldo di conto corrente , tenuto conto che – come rilevato dalla stessa Corte distrettuale -con la domanda principale, poi accolta, si faceva questione dell’illegittimità di alcune operazioni di intermediazione finanziaria (operazioni che è ragionevole ipotizzare siano state annotate in conto corrente). La sentenza impugnata non reca però alcuna comprensibile motivazione con riguardo al tema di cui qui si dibatte: dopo aver spiegato le ragioni per cui il saldo del conto andava ricalcolato senza prendere in considerazione gli interessi anatocistici, essa si è limitata a dare atto che «gni altra valutazione e critica relativa a fatti diversi da quelli oggetto della domanda riconvenzionale della banca e posti alla base della sentenza impugnata appare del tutto inammissibile».
Come è noto, la riformulazione dell’art. 360, n. 5, c.p.c., disposta dall’art. 54 del d.l. n. 83/2012, convertito in l. n. 134/2012, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 delle preleggi, come riduzione al «minimo costituzionale» del sindacato di legittimità sulla motivazione: pertanto, è denunciabile in cassazione l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge
costituzionalmente rilevante e tra tali anomalie è compresa l’apparenza della motivazione (Cass. Sez. U. 7 aprile 2014, n. 8053; Cass. Sez. U. 7 aprile 2014, n. 8054), la quale ricorre quando la motivazione, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (Cass. Sez. U. 3 novembre 2016, n. 22232; Cass. 1 marzo 2022, n. 6758; Cass. 23 maggio 2019, n. 13977).
La sentenza impugnata risulta affetta proprio da tale vizio.
2. Col terzo motivo ci si duole della nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione degli artt. 111 Cost. e 132 c.p.c.; si prospetta la carenza di motivazione o la motivazione solo apparente e, comunque, il mancato esame di un punto decisivo della controversia. La Corte di merito -viene esposto -aveva ritenuto che il motivo di gravame dell’odierna ricorrente (motivo incentrato sulla rinuncia alla domanda riconvenzionale della banca, che non sarebbe stata ribadita in sede di precisazione delle conclusioni), fosse insuscettibile di esame, stante la mancata acquisizione del fascicolo di primo grado e dei relativi verbali di udienza. Chi impugna rileva che l’art. 347, comma 3, c.p.c. non pone alcun onere a carico delle parti in ordine alla trasmissione del fascicolo d’ufficio di primo grado al giudice di appello.
Anche tale motivo è fondato.
Con riguardo alla questione della mancata acquisizione del fascicolo di primo grado , in cui era contenuto il verbale dell’udienza di precisazione delle conclusioni che assumeva rilievo ai fini della verifica dell’eccepita rinuncia alla domanda riconvenzionale, la Corte di appello ha evocato l’insegnamento di Cass. Sez. U. 23 dicembre 2005, n. 28498, il quale non è pertinente alla fattispecie. La richiamata pronuncia concerne, difatti, l’ onere dell’appellante, quale che sia stata
la posizione da lui assunta nella precedente fase processuale, di produrre, o ripristinare in appello, se già prodotti in primo grado, i documenti sui quali egli basa il proprio gravame o comunque di attivarsi, anche avvalendosi della facoltà, ex art. 76 disp. att. c.p.c., di farsi rilasciare dal cancelliere copia degli atti del fascicolo delle altre parti, perché questi documenti possano essere sottoposti all’esame del giudice dell’impugnazione . Nel caso in esame si fa invece questione della possibilità, da parte del giudice di appello, di decidere la causa senza procedere a ll’acquisizione di un atto processuale (il verbale di udienza) collocato all’interno del fascicolo di primo grado: fascicolo di cui egli non disponga.
Secondo la giurisprudenza di questa Corte, l’acquisizione del fascicolo d’ufficio di primo grado, ai sensi dell’art. 347 c.p.c., non costituisce condizione essenziale per la validità del giudizio d’appello, con la conseguenza che la relativa omissione non determina un vizio del procedimento o della sentenza di secondo grado; la sua omissione può però determinare il vizio di difetto di motivazione quando venga specificamente prospettato che da detto fascicolo il giudice d’appello avrebbe potuto o dovuto trarre elementi decisivi per la decisione della causa, non rilevabili aliunde ed esplicitati dalla parte interessata (Cass. 4 aprile 2019, n. 9498; Cass. 7 agosto 2018, n. 20631).
Poiché l’acquisizion e del verbale di udienza era necessaria per verificare l a persistenza dell’obbligo, da parte del Tribunale, di pronunciare sulla domanda riconvenzionale (che si assume rinunciata), la censura coglie nel segno.
– La sentenza impugnata è dunque cassata, con rinvio della causa alla Corte di appello di Napoli, la quale giudicherà in diversa composizione e statuirà pure sulle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte
accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa
alla Corte di appello di Napoli, che giudicherà in diversa composizione e statuirà pure sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 1ª Sezione