Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 17473 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 17473 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 29/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 3906/2023 R.G. proposto da :
RAGIONE_SOCIALE elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE
-ricorrente-
contro
CONSORZIO RAGIONE_SOCIALE IN LCA, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE
-controricorrente-
avverso DECRETO di TRIBUNALE VICENZA n. 9981/2022 depositato il 22/12/2022;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/05/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
-I fatti di causa, in assenza di qualsivoglia riferimento nel decreto impugnato, vengono ripresi dal ricorso.
1.1. -A tenore dell’atto di parte, viene esposto che l a RAGIONE_SOCIALE di COGNOME RAGIONE_SOCIALE acquistò dal Fallimento RAGIONE_SOCIALE una serie di beni mobili che mise a disposizione dapprima di RAGIONE_SOCIALE, partecipata dal Consorzio RAGIONE_SOCIALE‘Altopiano di Asiago, e poi, dopo il fallimento della prima, dello stesso Consorzio, presso il suo stabilimento.
1.2. -Intervenuta la procedura di LCA del Consorzio, La Pineta ha proposto domanda di rivendica dei beni, ma il Commissario Liquidatore l’ha rigettata per l’impossibilità di individuare in maniera univoca, sulla base della documentazione allegata, i beni rivendicati (« perché sprovvisti di numeri di matricola e/o di serie tali da garantire la loro inequivocabile identificazione ») e, quanto ad un omogeneizzatore, per la non corrispondenza della marca.
1.3. -Con ricorso ex art. 98 l.fall. La Pineta ha contestato la decisione, osservando: che i beni risultavano precisamente indicati sia nel verbale di aggiudicazione del Fallimento RAGIONE_SOCIALE che nelle fatture di acquisto; che dal verbale di restituzione dei beni medesimi da parte del RAGIONE_SOCIALE si ricavava che sulla marca del l’omogeneizzatore vi era stato in fattura un mero errore materiale; che per i due carri antichi rivendicati si è richiesto di provare per testi la loro collocazione presso il Consorzio con mera finalità espositiva.
1.4. -Il Tribunale di Vicenza, richiamato un precedente di legittimità sulle regole probatorie per la rivendica dei beni ex art. 103 l.fall., ha rigettato l’opposizione per difetto di prova, in mancanza di allegazioni sulla possibile ammissibilità della prova testimoniale dedotta, con assorbimento delle restanti questioni.
-Avverso detta decisione La Pineta ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi, cui il Consorzio in LCA ha resistito con controricorso, illustrato da breve memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
2.1. -Con il primo motivo si denuncia violazione dell’art. 112 c.p.c. e nullità del decreto per omessa pronuncia sui motivi di opposizione (art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c.), per non avere il tribunale esaminato, né espressamente nè implicitamente, le deduzioni riguardanti il valore probatorio della documentazione allegata alla domanda di rivendica e richiamata nell’atto di opposizione (trascritte a pag. 10-12), soffermandosi solo sul tema della prova testimoniale (riguardante esclusivamente i due carri antichi e trascritta a pag. 12-13). Anche la frase «incontestate o assorbite le questioni non trattate» sarebbe una mera formula di stile che non dà conto della specificità delle ragioni dell’opposizione.
2.2. -Il secondo mezzo denuncia violazione degli artt. 103 l.fall. e 619-621 c.p.c., stante la possibilità di introdurre la prova per testimoni qualora risulti verosimile l’esistenza del diritto di proprietà in capo al terzo opponente, e in particolare laddove l’esistenza del diritto stesso sia resa verosimile dalla professione o dal commercio esercitati dal terzo o dal debitore, come per i carri antichi, per i quali non sarebbe possibile pretendere la produzione di una fattura di acquisto, non essendo beni mobili registrati, e non avendo il Commissario Liquidatore dedotto di averli rinvenuti nel libro cespiti del Consorzio.
-Il primo motivo è fondato, nei termini che si vanno ad illustrare, con assorbimento del secondo.
3.1. -La nullità di cui si duole il ricorrente va sostanzialmente ricondotta alla mera apparenza della motivazione sui motivi di opposizione, che nel decreto non vengono nemmeno indicati.
3.2. -Il contenuto del provvedimento consta esclusivamente della scansione di un brano di un precedente di legittimità (Cass. 16158/2007) seguito da: « considerato che nulla è stato allegato dalla opponente in funzione della possibile ammissibilità della prova testimoniale dedotta; ritenuto pertanto che la pretesa attorea sia rimasta sfornita di prova, non surrogabile dalla prova orale; ritenute incontestate o assorbite le questioni non trattate; ritenuta, ai fini delle spese, la soccombenza di parte attrice ».
3.3. -In mancanza di qualsivoglia riferimento ai fatti di causa, ai motivi di opposizione e alle prove dedotte, la decisione appare del tutto astratta e avulsa dal contesto di merito, o comunque assolutamente inidonea alla sua comprensione.
3.4. -La motivazione del provvedimento impugnato non raggiunge allora la soglia del ‘minimo costituzionale’ sindacabile in sede di legittimità, secondo l ‘indirizzo nomofilattico in base al quale il provvedimento è nullo in presenza di vizi riconducibili alla ‘ mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, al “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili”, alla “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile” e, come nella specie, alla “motivazione apparente” (Cass. Sez. U, 8053/2014; Cass. 26199/2021, 33961/2022, 4784/2023).
-Segue la cassazione del decreto con rinvio al giudice di merito, in diversa composizione, anche per la statuizione sulle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e rinvia al Tribunale di Vicenza, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 27/05/2025.