Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 3935 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 3935 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 16/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 4435/2024 R.G. proposto da :
NOME COGNOME rappresentato e difeso da ll’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE
-ricorrente-
contro
Ministero degli
Interni,
-intimato- avverso ORDINANZA di NOME COGNOME NAPOLI n. 10141/2023 depositata il 05/07/2023.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19/12/2024 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
Ritenuto che:
Con provvedimento del 5.7.2023 il Giudice di pace di Napoli respingeva l’opposizione al decreto di espulsione proposta da NOME COGNOME ritenendo per quel che rileva in questa sede che non fosse provata una richiesta e una pendenza della domanda di asilo.
Avverso tale provvedimento NOME Kennedy ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo nei confronti del Ministero che si è costituito solo formalmente.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Ritenuto che:
Con un unico articolato motivo si denuncia l’error in procedendo in relazione all’art.360, co.1, n.4, c.p.c., per violazione degli articoli 112 e 132, co.2, n.4, c.p.c..
Si sostiene che il Giudice di Pace, a fronte di un’eccezione specificamente dedotta al capo 3 del ricorso introduttivo, sviluppata alle pp.4-6 e corredata da documentazione dalla quale risultava che la decisione sulla domanda di protezione internazionale (Id Vestanet NA0021393: cfr. mod. c3 disp. a SC in all.2.7.1) non fosse stata ancora notificata all’interessato, si fosse limitato a motivare il rigetto della censura in sole due righe affermando che il ricorrente ‘non ha dato alcuna prova in relazione ad una richiesta e ad una pendenza di una richiesta d’asilo’ (decreto impugnato, p.2, cpv2), così incorrendo nel vizio di motivazione apparente.
Si afferma che sarebbe stata data prova della rilevante circostanza che, diversamente da quanto affermato in decreto espulsivo (ove si
leggeva che la notifica della decisione della CT Crotone era avvenuta il 17.12.2021: cfr. decreto in all.1 al ricorso di primo grado, disp. a SC in all.2.1, p. 1, voce ‘preso atto’), l’RAGIONE_SOCIALE aveva ottenuto la formale comunicazione del rigetto solo il 07.03.2023 a seguito di formale istanza di accesso (all. 7 al fasc. di primo grado, disp. alla SC in all. 2.7), con la conseguenza che questi, alla 10.02.2023, era sicuramente inespellibile ai sensi dell’art.7, comma 1, d.lgs. 25/08.
Tanto anche alla luce dei principi consolidatisi in seno alla giurisprudenza di legittimità, secondo cui “il verificarsi di una delle ipotesi, tra loro alternative, previste dall’art.32 co. 4 del d.lgs. n.25/08 comporta, per espressa previsione normativa contenuta nella predetta disposizione, l’obbligo del richiedente la protezione internazionale di lasciare il TN soltanto dopo il decorso del termine previsto per l’impugnazione delle pronunce di rigetto, di manifesta infondatezza e di inammissibilità rispettivamente disciplinate dagli artt.32 comma 1 lett. b) e b-bis) e dall’art.29 del D.Lgs. n.25/2008. È di conseguenza vietata l’espulsione, anche in assenza di provvedimento di sospensione dell’efficacia di tali pronunce, sino alla scadenza del termine di cui anzidetto” (Cass. Civile, ord. n.13831/19).
Il motivo è fondato.
Secondo l’orientamento costante di questa Corte che il Collegio condivide, la motivazione del provvedimento impugnato con ricorso per cassazione deve ritenersi apparente quando, pur se graficamente esistente ed eventualmente sovrabbondante nella descrizione astratta delle norme che regolano la fattispecie dedotta in giudizio, non consente alcun controllo sull’esattezza e la logicità del ragionamento decisorio, così da non attingere la soglia del
“minimo costituzionale” richiesto dall’art. 111 comma 6 Cost. (tra le tante Cass. S.U. 8053/2014; Cass.13248/2020).
La motivazione dell’ordinanza impugnata non consente il controllo sull’esattezza e la logicità del ragionamento decisorio sia in quanto priva di specifici e puntuali riferimenti al caso concreto e basata su affermazioni generali ed astratte, sia in quanto anche intrinsecamente contraddittoria.
Dirimente è il rilievo che non risulta esaminato il fatto, documentato nel giudizio di merito secondo quanto deduce il ricorrente con sufficiente specificità, che la formale comunicazione del provvedimento adottato dalla Commissione territoriale era stata ricevuta il 07.03.2023.
Non si rinviene nel provvedimento impugnato alcuna compiuta e comprensibile argomentazione al riguardo.
Secondo l’orientamento di questa Corte che il Collegio condivide (Cass. 16812/2018), il mancato esame di un documento può essere denunciato per cassazione solo quando il documento non esaminato offra la prova di circostanze di tale portata da invalidare, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, l’efficacia delle altre risultanze istruttorie che hanno determinato il convincimento del giudice di merito, di modo che la ratio decidendi venga a trovarsi priva di fondamento.
Nella specie, la denuncia in sede di legittimità contiene l’indicazione delle ragioni per le quali il documento trascurato avrebbe connotazioni di decisività, circa le sue risultanze, sì da astrattamente determinare una decisione diversa.
Alla stregua delle considerazioni sopra esposte la decisione va cassata e rinviata anche per le spese del giudizio di legittimità, al
Giudice di Pace di Napoli in persona di altro magistrato, per nuovo esame.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso; cassa la decisione impugnata e rinvia anche per le spese del giudizio di legittimità, al Giudice di Pace di Napoli in persona di altro magistrato, per nuovo esame.
Roma 19.12.2024
Il Presidente (NOME COGNOME)