Sentenza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 19031 Anno 2024
Civile Sent. Sez. 3 Num. 19031 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: CONDELLO NOME COGNOME
Data pubblicazione: 11/07/2024
ACCERTAMENTO OBBLIGO DEL TERZO E CREDITO DI SOCIO DI SOCIETÀ DI PERSONE VERSO LA SOCIETÀ
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 10081/2022 R.G. proposto da RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa, giusta procura in calce al ricorso, dall ‘ AVV_NOTAIO (p.e.c.: EMAIL)
-ricorrente –
contro
COGNOME NOME, rappresentata e difesa, giusta procura in calce al controricorso, dall ‘ AVV_NOTAIO (p.e.c. EMAIL)
– controricorrente e ricorrente incidentale –
nonché
COGNOME NOME, rappresentato e difeso, giusta procura in calce al controricorso, dall ‘ AVV_NOTAIO, p.e.c.: EMAIL
-controricorrente – avverso la sentenza della Corte d ‘ appello di Firenze n. 206/2022 pubblicata in data 3 febbraio 2022; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15 maggio 2024 dal AVV_NOTAIO; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, dottAVV_NOTAIO; udito il difensore della parte ricorrente, AVV_NOTAIO; udito il difensore della parte controricorrente e ricorrente incidentale, AVV_NOTAIO NOME, per delega dell ‘ AVV_NOTAIO; udito il difensore della parte controricorrente, AVV_NOTAIO, per delega dell ‘ AVV_NOTAIO.
FATTI DI CAUSA
NOME COGNOME promuoveva espropriazione forzata in danno della sua debitrice, NOME COGNOME, presso il terzo RAGIONE_SOCIALE di INDIRIZZO di RAGIONE_SOCIALE, società partecipata dalla debitrice.
Resa dichiarazione negativa di quantità dal terzo pignorato, il creditore introduceva giudizio ex art. 548 cod. proc. civ. al fine di far accertare la sussistenza di crediti, in capo alla debitrice esecutata, a titolo di utili e compensi per l ‘ attività lavorativa, anche a carattere subordinato, prestata in favore della società, in relazione agli esercizi dal 2011 al 2017.
Il Tribunale di Siena, con sentenza n. 945/15, rigettava la domanda avanzata dal creditore procedente, rilevando che non risultavano
distribuiti utili, emergendo anzi dalla documentazione prodotta dalla società una perdita d ‘ esercizio per gli anni 2011 e 2012, nonché un risultato negativo per l ‘ anno 2013; evidenziava, pure, che la RAGIONE_SOCIALE, pur essendo socia della RAGIONE_SOCIALE, non poteva considerarsi né socio d ‘ opera, né socio lavoratore, in difetto di prova dell ‘ esistenza di un rapporto di lavoro subordinato intrattenuto con la società, dovendo, piuttosto, in mancanza di prova contraria, presumersi la natura gratuita dell ‘ attività svolta dalla debitrice.
La sentenza è stata parzialmente riformata dalla Corte d ‘ appello di Firenze, la quale, dopo avere affermato che nelle società di persone, a differenza che nelle società di capitali, vi ‹‹ è un vero e proprio diritto agli utili ›› , ha ritenuto che le conclusioni del c.t.u., secondo le quali non vi erano utili distribuibili in favore della COGNOME, risultavano smentite da alcune operazioni della società in favore della amministratrice COGNOME, prive di giustificazione, poste in evidenza nella consulenza del c.t.p. nominato dal COGNOME; tenuto conto di tali operazioni, ammontanti a complessivi euro 34.136,84, di un ulteriore credito I.V.A. di euro 17.775,00, del saldo attivo bancario di un conto corrente acceso presso la Chianti Banca s.p.a., nonché del credito di euro 8.000,00 vantato verso la società da NOME COGNOME, ha quantificato, in relazione agli esercizi dal 2011 al 2017 presi in esame, un utile pro quota ripartibile in favore della COGNOME pari ad euro 22.218,60.
RAGIONE_SOCIALE INDIRIZZO di RAGIONE_SOCIALE propone ricorso per la cassazione della decisione d ‘ appello, con tre motivi.
NOME COGNOME ha depositato controricorso ‹‹ adesivo dipendente ›› , affidato a tre motivi.
NOME COGNOME ha depositato controricorso al ricorso principale e autonomo controricorso al ricorso adesivo dipendente.
Fissata la pubblica udienza, il Procuratore Generale ha depositato conclusioni scritte con richiesta di accoglimento del ricorso e la
ricorrente principale ed il controricorrente hanno depositato memorie illustrative.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, vanno disattese le eccezioni di inammissibilità dei ricorsi sollevate dal controricorrente.
1.1. Infondata è la prima eccezione con la quale il COGNOME ha dedotto la violazione dell ‘ art. 366, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., sul rilievo che la ricorrente principale avrebbe omesso ‹‹ di indicare adeguatamente il nominativo della debitrice principale, che è litisconsorte necessaria nel giudizio di accertamento dell ‘ obbligo del terzo pignorato ›› , limitandosi a citarla una tantum nel corpo del ricorso.
È ben vero che, in materia di opposizioni esecutive, il ricorso per cassazione deve contenere, a pena di inammissibilità ex art. 366, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., l ‘ esatta indicazione dei litisconsorti necessari, al fine di consentire la verifica dell ‘ integrità del contraddittorio ed eventualmente ordinarne l ‘ integrazione ai sensi dell ‘ art. 331 cod. proc. civ. (Cass., sez. 3, 05/09/2011, n. 18110; Cass., sez. 3, 12/06/2020, n. 11268; Cass., sez. 3, 14/09/2023, n. 26562).
Tuttavia, nel caso di specie, dal tenore complessivo del ricorso principale si evince chiaramente che la debitrice esecutata si identifica in NOME COGNOME e che la RAGIONE_SOCIALE, odierna ricorrente, è terzo debitor debitoris, cosicché risulta complessivamente rispettato il requisito di contenuto-forma prescritto dalla disposizione invocata a supporto dell ‘ eccezione.
Peraltro, sebbene il ricorso principale non risulti notificato alla RAGIONE_SOCIALE, neppure si pone una questione di irrituale instaurazione del contraddittorio, in quanto la debitrice, litisconsorte necessario (Cass., sez. 3, 18/05/2021, n. 13533; Cass., sez. 3, 14/12/2021, n. 39973), proponendo ricorso incidentale adesivo, ha sanato l ‘ originario difetto di
integrità del contraddittorio nel presente giudizio di legittimità: difatti, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, nel giudizio di cassazione, nel quale manca, propriamente, la costituzione delle parti, non è necessario disporre l ‘ integrazione del contraddittorio quando la parte che deve necessariamente parteciparvi, alla quale non sia stato notificato l ‘ atto di impugnazione, abbia spiegato la propria attività difensiva con controricorso (Cass., sez. 2, 28/10/1994, n. 8895; Cass., sez. 3, 24/06/2002, n. 9167; Cass., sez. 2, 26/01/2004, n. 1326; Cass., sez. 3, 17/03/2006, n. 5896; Cass., sez. 1, 05/03/2009, n. 5301).
1.2. Parimenti infondata è la seconda eccezione, con la quale si assume l ‘ improcedibilità del ricorso principale, per violazione dell ‘ art. 369 cod. proc. civ., essendo la costituzione in giudizio della ricorrente principale avvenuta mediante deposito cartaceo dell ‘ originale del ricorso e della decisione impugnata, notificati telematicamente.
Occorre premettere che, a decorrere dal 31 marzo 2021, è stato attivato presso la Corte di cassazione, settore civile, il servizio di deposito telematico degli atti e dei documenti da parte dei difensori delle parti, giusta provvedimento del Direttore Generale della D.G.S.I.A. in data 27 gennaio 2021, adottato nel contesto della legislazione emergenziale, ai sensi dell ‘ art. 221, comma 5, del d.l. 19 maggio 2020, n. 34, recante «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all ‘ economia, nonché di politiche sociali connesse all ‘ emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito dalla legge 17 luglio 2020, n. 77; da quella data, pertanto, i difensori delle parti ben potevano avvalersi di tale modalità di deposito, sebbene ancora meramente facoltativa.
Nel caso de quo, il deposito del ricorso e della sentenza -notificati telematicamente -avvenuto in forma cartacea non può comportare l ‘ improcedibilità del ricorso principale, in quanto il controricorrente non ha disconosciuto la conformità delle copie analogiche del ricorso e della
sentenza a quelle notificate, così sanando ogni vizio del deposito di quelle (Cass., sez. U, 24/09/2018, n. 22438).
A tale approdo le Sezioni Unite sono pervenute nell ‘ intento di coordinare le norme del processo civile telematico e quelle processualcivilistiche con l ‘ obiettivo di ‹‹ consentire la più ampia espansione, nel perimetro di tenuta del sistema processuale, del diritto fondamentale di azione (e, quindi, anche di impugnazione) e difesa in giudizio (art. 24 Cost.), che guarda come obiettivo al principio dell ‘ effettività della tutela giurisdizionale, alla cui realizzazione coopera, in quanto principio “mezzo”, il giusto processo dalla durata ragionevole (art. 111 Cost.), in una dimensione complessiva di garanzie che rappresentano patrimonio comune di tradizioni giuridiche condivise a livello sovranazionale (art. 47 della Carta di Nizza, art. 19 del Trattato sull ‘ Unione europea, art. 6 CEDU) ›› .
Sulla base di queste premesse, la Corte ha affermato i seguenti principi di diritto: a) il deposito in cancelleria, nel termine di venti giorni dall ‘ ultima notifica, di copia analogica del ricorso per cassazione predisposto in originale telematico e notificato a mezzo posta elettronica certificata, senza attestazione di conformità del difensore ex art. 9, commi 1bis e 1ter , l. n. 53 del 1994 o con attestazione priva di sottoscrizione autografa, non ne comporta l ‘ improcedibilità ai sensi dell ‘ art. 369 c.p.c. sia nel caso in cui il controricorrente (anche tardivamente costituitosi) depositi copia analogica di detto ricorso autenticata dal proprio difensore, sia in quello in cui, ai sensi dell ‘ art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 82 del 2005, non ne abbia disconosciuto la conformità all ‘ originale notificatogli. Anche ai fini della tempestività della notificazione del ricorso in originale telematico sarà onere del controricorrente disconoscere la conformità agli originali dei messaggi di p.e.c. e della relata di notificazione depositati in copia analogica non autenticata dal ricorrente; b) ove, poi, il destinatario della notificazione a mezzo p.e.c. del ricorso nativo digitale rimanga solo intimato, il
ricorrente potrà depositare, ai sensi dell ‘ art. 372 cod. proc. civ. (e senza necessità di notificazione ai sensi del secondo comma della medesima disposizione), l ‘ asseverazione di conformità all ‘ originale ( ex art. 9 della legge n. 53 del 1994) della copia analogica depositata sino all ‘ udienza di discussione (art. 379 c.p.c.) o all ‘ adunanza in camera di consiglio (artt. 380bis , 380 bis .1 e 380ter c.p.c.); dovendo, in difetto, il ricorso essere dichiarato improcedibile; c) nel caso in cui il destinatario della notificazione a mezzo p.e.c. del ricorso nativo digitale depositi il controricorso e disconosca la conformità all ‘ originale della copia analogica informe del ricorso depositata, è onere del ricorrente, nei termini anzidetti (sino all ‘ udienza pubblica o all ‘ adunanza di camera di consiglio), depositare l ‘ asseverazione di legge circa la conformità della copia analogica tempestivamente depositata, all ‘ originale notificato. In difetto, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile. Nell ‘ ipotesi in cui vi siano più destinatari della notificazione a mezzo p.e.c. del ricorso nativo digitale e non tutti depositino controricorso, il ricorrente – posto che il comportamento concludente ex art. 23, comma 2, c.a.d. impegna solo la parte che lo pone in essere – è onerato di depositare, nei termini sopra precisati, l ‘ asseverazione di cui all ‘ art. 9 della legge n. 53 del 1994. In difetto, il ricorso è dichiarato improcedibile.
In conformità a tali principi, non avendo l ‘ odierno controricorrente adeguatamente disconosciuto la conformità agli originali delle copie analogiche del ricorso e della sentenza impugnata depositate, non può dichiararsi l ‘ improcedibilità del ricorso.
1.3. Con specifico riferimento, poi, al ricorso proposto da NOME COGNOME, deve rilevarsi che questa Corte ha reiteratamente affermato che il controricorso che non sia volto a ‘contraddire’ il ricorso ( ex art. 370, primo comma, cod. proc. civ.), ma anzi -come nella specie -ad aderire alle censure nello stesso svolte, deve qualificarsi come ricorso incidentale di tipo adesivo (cfr. fra le tante, Cass., sez. L, 02/09/2003, n. 12764; Cass., sez. 3, 17/12/2009, n. 26505; Cass., sez. 1,
13/10/2017, n. 24155); con la precisazione che alla qualificazione del controricorso adesivo in termini di ricorso incidentale non osta la circostanza che esso non contenga esplicitamente la richiesta di cassazione della sentenza impugnata, ben potendo quest ‘ ultima essere anche implicita (cfr. Cass., sez. 1, 21/10/2005, n. 20454; Cass., sez. L, 21/12/2021, n. 41008), situazione questa che non si pone nel caso di specie, in cui il ricorso incidentale contiene, nelle conclusioni, una esplicita adesione alla richiesta di cassazione della sentenza proposta dalla ricorrente principale.
Non essendo stato allegato da alcuno che la sentenza impugnata nel presente giudizio sia stata notificata alla RAGIONE_SOCIALE, non può ritenersi applicabile il termine di cui all ‘ art. 325 cod. proc. civ. ed il ricorso incidentale adesivo deve reputarsi tempestivo, siccome notificato in data 18 maggio 2022 e, dunque, entro il termine lungo di cui all ‘ art. 327 cod. proc. civ. e comunque nel rispetto di quaranta giorni risultante dal combinato disposto degli artt. 370 e 371 cod. proc. civ. (Cass., sez. L, 07/03/2024, n. 6154; Cass., sez. 3, 23/11/2021, n. 36057), nel testo, applicabile ratione temporis , anteriore alla riforma di cui al d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149.
Con il primo motivo del ricorso principale si denunzia ‹‹Nullità della sentenza impugnata per vizio di motivazione in violazione dell ‘ art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c., in relazione all ‘ art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.››.
La ricorrente lamenta che i giudici di appello, ‹‹ al termine di un calcolo che si compendia in una serie di addizioni e sottrazioni ›› , hanno quantificato ‹‹ un saldo effettivo finale di euro 44.437,20 che determina un utile pro quota ripartibile in favore della COGNOME di euro 22.218,00 ›› , aderendo acriticamente alle tesi del consulente di parte del creditore procedente e senza adeguatamente illustrare il percorso logico seguito per addivenire alla decisione adottata.
Con il secondo motivo la ricorrente censura la sentenza impugnata per ‹‹violazione e falsa applicazione degli artt. 2217, 2261, 2262, 2303, 2279, 2293, 2423, 2423bis , 2424 e 2425 c.c., con riferimento all ‘art. 360, n. 3, c.p.c.›› , per avere la Corte d ‘ appello proceduto alla ricostruzione di un presunto diritto di credito della RAGIONE_SOCIALE nei confronti della società partendo dalla relazione a firma del consulente di parte nominato dal COGNOME, che aveva individuato ‹‹ operazioni per complessivi euro 34.136,84, prive di giustificazione in favore di COGNOME NOME ›› , in contrasto con le scritture contabili della società.
Deduce, in particolare, che: a) i giudici del merito avrebbero dovuto rettificare i singoli esercizi e non accorparli, considerando come un unicum tutto il periodo in contestazione, comprensivo degli anni tra il 2011 ed il 2017, ed avrebbero dovuto verificare se gli utili rideterminati per ciascun esercizio fossero effettivamente esigibili da parte della socia; b) la contabilità della società, essendo tenuta in modalità semplificata ex art. 18 d.P.R. n. 600/1973, non prevedeva la registrazione dei movimenti finanziari; c) il credito I.V.A. era stato erroneamente ‘trasformato’ dai giudici di appello in un credito diretto dei soci nei confronti della società, sotto forma di utili, sebbene non potesse essere incluso tra gli elementi patrimoniali in grado di modificare il conto economico, dovendo essere iscritto esclusivamente nell ‘ attivo circolante; d) le operazioni contabili contestate alla COGNOME, pari ad euro 34.136,86, poste in essere nel corso degli esercizi degli anni 2011 e 2012, erano state erroneamente considerate quali utili, posto che, trattandosi di prelievi effettuati dalla socia COGNOME per esigenze personali, non dovevano essere iscritte nel conto economico, bensì essere collocate nello stato patrimoniale della società, unitamente agli altri crediti sociali.
Con il terzo motivo – rubricato ‹‹Violazione e falsa applicazione dell ‘ art. 2303 c.c., con riferimento all ‘art. 360, n. 3, c.p.c.›› – la
ricorrente sostiene che la Corte fiorentina, nell ‘ affermare la sussistenza di utili a favore della socia, non avrebbe preso in considerazione la disposizione normativa evocata in rubrica, che esclude che si possa far luogo a ripartizione degli utili tra soci ‹‹ se non per utili realmente conseguiti ›› , aggiungendo che detta norma deve essere coordinata con quella più generale di cui all ‘ art. 2262 cod. civ. in tema di società semplice (ma applicabile anche alle società di persone), secondo cui, salvo patto contrario, il diritto di ciascun socio a percepire utili è subordinato all ‘ approvazione del rendiconto ed è escluso qualora vi siano perdite. Considerato che nel periodo 2011- 2017 la società aveva accumulato perdite per complessivi euro 43.755,00, che sostanzialmente avevano azzerato gli utili pari ad euro 44.437,20, anche come – seppure erroneamente – ricostruiti dalla Corte d ‘ appello, tanto era sufficiente per escludere utili distribuibili.
Con il ricorso ‹‹ adesivo dipendente ›› NOME COGNOME, dichiarando di aderire integralmente alle deduzioni difensive svolte dalla società RAGIONE_SOCIALE, chiede la cassazione della sentenza d ‘ appello per gli stessi motivi dedotti a sostegno dell ‘ impugnazione principale.
È assorbente il rilievo della fondatezza della censura svolta con il primo motivo del ricorso principale e con il primo motivo del ricorso adesivo dipendente, con i quali si lamenta l ‘ assenza di motivazione della sentenza impugnata.
6.1. Va premesso che le Sezioni Unite di questa Corte (Cass., sez. U, 07/04/2014, n. 8053 e n. 8054) hanno affermato che l ‘ anomalia motivazionale, implicante una violazione di legge costituzionalmente rilevante, integri un error in procedendo che comporta la nullità della sentenza nel caso di ‹‹ mancanza assoluta di motivi sotto l ‘ aspetto materiale e grafico ›› , di ‹‹ motivazione apparente ›› , di ‹‹ contrasto irriducibile fra affermazioni inconciliabili ›› e di ‹‹ motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile ›› .
È stato ulteriormente precisato che di ‹‹ motivazione apparente ›› o di ‹‹ motivazione perplessa ed incomprensibile ›› può parlarsi laddove essa non renda ‹‹ percepibili le ragioni della decisione, perché consiste in argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere l ‘ iter logico seguito per la formazione del convincimento, di talché essa non consenta alcun effettivo controllo sull ‘ esattezza e sulla logicità del ragionamento del giudice ›› (Cass., sez. U, 03/11/2016, n. 22232; Cass., sez. U, 05/04/2016, n. NUMERO_DOCUMENTO).
Ricorre, pertanto, il vizio di omessa o apparente motivazione della sentenza allorquando il giudice di merito ometta ivi di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero lo indichi senza un ‘ approfondita loro disamina logica e giuridica, rendendo, in tal modo, impossibile ogni controllo sulle ragioni che sorreggono la decisione (Cass., sez. 6 – 5, 07/04/2017, n. 9105); il giudice di merito è, invero, tenuto a dare conto, in modo comprensibile e coerente rispetto alle evidenze processuali, del percorso logico compiuto al fine di accogliere o rigettare la domanda proposta, dovendosi ritenere viziata per apparenza la motivazione meramente assertiva o riferita solo complessivamente alle produzioni in atti (Cass., sez. 3, 30/05/2019, n. 14762).
6.2. Il vizio di motivazione apparente sopra individuato nelle sue caratteristiche essenziali si riscontra nella motivazione della sentenza impugnata in questa sede, nella quale la Corte d ‘ appello perviene ad affermare la sussistenza di utili distribuibili in favore della socia NOME COGNOME, limitandosi ad enunciare il giudizio nel quale consiste la sua valutazione, senza tuttavia soffermarsi a descrivere il processo logico attraverso il quale, sulla base del corredo probatorio sottoposto al suo esame, è addivenuta a ritenere la fondatezza della domanda.
La sentenza d ‘ appello in questa sede impugnata, nell ‘ accogliere il motivo di gravame concernente gli utili spettanti alla RAGIONE_SOCIALE, è così motivata: ‘ Ritiene questa Corte che le conclusioni del c.t.u. –
secondo le quali nella s.n.c. non siano, successivamente all ‘ invito a rendere dichiarazione di terzo, venuti a prodursi utili distribuibili in favore della COGNOME -trovino una smentita in alcune operazioni della s.n.c. compiute in favore della COGNOME e che risultano prive di giustificazione. Trattasi di quelle operazioni, di cui alle pagg. 8 e 9 della relazione del c.t.p. di parte COGNOME, che il c.t.u. ha ritenuto di non dover prendere in considerazione in quanto hanno visto beneficiaria la COGNOME. È agevole infatti al riguardo osservare che la COGNOME, socia amministratrice della sRAGIONE_SOCIALE, a fronte della richiesta del geom. COGNOME di rendere dichiarazione sulla sussistenza di ogni posizione debitoria della società verso la COGNOME ed in pendenza del giudizio poi instauratosi, aveva il dovere di non compiere atti in pregiudizio della rimanente socia e del rispettivo creditore. Se ciò è avvenuto, creando al contempo l ‘ apparenza di una non veritiera situazione patrimoniale priva di utili, ne consegue che è nei poteri del Giudice investito della relativa contestazione di procedere alle dovute rettifiche, accertando l ‘ effettivo risultato netto all ‘ esito degli esercizi presi in esame (nella specie dal 2011 al 2017). Alle sopra richiamate pagg. 8 e 9 della relazione del c.t. di parte COGNOME sono elencate operazioni, per complessivi euro 34.136,84, prive di giustificazione in favore di COGNOME NOME che si aggiungono al saldo positivo finale di euro 8.328,00 e che pertanto lo incrementano. Vi è inoltre un credito IVA di euro 17.775,00 che non può essere considerato, difformemente da quanto ritenuto dal c.t.u., una semplice partita di giro e dal quale può essere detratto (concordemente con quanto ritenuto dal c.t.u.) il passivo bancario finale documentato (euro 7.806,20 relativo al c/c n. C01/07/000370166 aperto presso la filiale di Poggibonsi della Chieti Banca). In aggiunta deve essere preso in considerazione il saldo attivo finale bancario del c/c n. C01/07/0003070735 acceso presso la Chianti Banca filiale di Poggibonsi di euro 3,56. Prudenzialmente, infine e fatta salva ogni eventuale res iudicanda con l ‘ associata in partecipazione
COGNOME NOME, deve essere espunto l ‘ importo di euro 8.000,00 che la COGNOME, sentita quale teste, ha dichiarato costituire suo credito verso la sRAGIONE_SOCIALE. Vi è quindi un saldo effettivo finale di euro 44.437,20 che determina un utile pro quota ripartibile in favore della COGNOME di euro 22.218,60 e che la RAGIONE_SOCIALE appellata è tenuta a mettere a disposizione della sospesa procedura esecutiva…’.
6.3. Il percorso motivazionale sopra trascritto rende evidente che, superando le risultanze della consulenza tecnica d ‘ ufficio, la Corte d ‘ appello ha fondato la decisione su un calcolo che prende le mosse da non meglio identificate ‹‹ operazioni ›› prive di giustificazione, richiamate alle pagine 8 e 9 della relazione del consulente di parte nominato dal creditore procedente, di cui non è specificato il contenuto, ma che, per quanto è dato comprendere, riguarderebbero prelievi di somme dalla cassa della società effettuati dalla socia COGNOME, limitandosi ad indicare che essi ammontano a complessivi euro 34.136,84, ma omettendo di chiarire sia per quali ragioni questi non sarebbero pertinenti all ‘ oggetto sociale, sia perché dovrebbero essere computati ai fini del calcolo dell ‘ utile spettante alla socia COGNOME.
Non può dubitarsi che il prelievo di somme dalle casse sociali da parte dei soci -che non trovino la loro esatta giustificazione in utili effettivamente conseguiti dalla società -comporti senz ‘ altro il sorgere di un credito della società che ha diritto di ripetere le somme nei confronti del socio (Cass., sez. 1, 04/07/2018, n. 17489; Cass., sez. 1, 31/12/2013, n. 28806); tuttavia, ciò non è sufficiente per ritenere che tali somme integrino di per sé sole e per ciò stesso un utile distribuibile, ben potendo tale componente attiva essere assorbita da eventuali perdite maturate nel corso degli esercizi in cui gli indebiti prelevamenti sono stati effettuati. Tanto porta a ritenere che l ‘ affermazione contenuta in sentenza che tali componenti integrino sicuramente un utile societario distribuibile e con questo anzi automaticamente si identifichino, in assenza di qualsiasi disamina della
produzione documentale offerta dalle parti e della situazione contabile emergente dalle scritture contabili della società, si rivela meramente assertiva.
6.4. Apodittica risulta, altresì, la motivazione della sentenza d ‘ appello anche con riguardo al credito I.V.A., preso in considerazione ai fini della determinazione degli utili della società, dal momento che esso, dovendo essere iscritto nell ‘ attivo circolante dello stato patrimoniale tra i crediti tributari, non costituisce, se non altro di norma, componente economica che concorre a formare utile, né ha alcuna incidenza sul risultato di esercizio.
La motivazione della sentenza impugnata si appalesa, inoltre, come denunciato dalla ricorrente, meramente apparente anche laddove quantifica un utile complessivo spettante alla socia COGNOME riferito a più esercizi (dal 2011 al 2017), che vengono considerati ‹‹ in blocco ›› , senza fare riferimento temporale ai singoli esercizi in cui quello sarebbe via via maturato ed omettendo di esplicitare sulla base di quali riscontri documentali si sia proceduto alla sua ricostruzione, in modo da poter apprezzare i passaggi logici del processo cognitivo e da consentire un controllo sull ‘ esattezza del risultato enunciato.
6.5. Le argomentazioni che sorreggono il decisum , in assenza di qualsiasi riferimento al quadro probatorio, si rivelano, in sostanza, assolutamente carenti ed inadeguate: ciò sia alla luce del consolidato principio elaborato dalla giurisprudenza di questa Corte, secondo il quale ‹‹ nelle società di persone, il diritto del singolo socio a percepire gli utili è subordinato, ai sensi dell ‘ art. 2262 cod. civ., alla approvazione del rendiconto, situazione contabile che equivale, quanto ai criteri di valutazione, a quella di un bilancio e non è surrogabile dalle dichiarazioni fiscali della società ›› ( cfr., Cass., sez. 1, 31/12/2013, n. 28806; Cass., sez. 1, 04/07/2018, n. 17489; Cass., sez. 1, 02/03/2022, n. 6865; in senso conforme, Cass., sez. 1, 17/02/1996, n. 1240), sia perché non prendono in considerazione l ‘ imperatività della regola per
cui «non può farsi luogo a ripartizione di somme fra soci, se non per utili realmente conseguiti» (secondo quanto prescrive in modo espresso l ‘ art. 2303 cod. civ.) e prescindono dal fatto che gli utili di periodo si formano in relazione all ‘ esito dei singoli esercizi sociali, secondo quanto dispone la norma generale dell ‘ art. 2217 cod. civ. (Cass, sez. 1, 20/01/2021, n. 979, in motivazione).
L ‘ accoglimento dei motivi sopra esaminati consente di dichiarare assorbiti i restanti.
In accoglimento del primo motivo del ricorso principale e del primo motivo del ricorso incidentale adesivo, la sentenza impugnata deve essere impugnata, con rinvio, per nuovo esame, alla Corte d ‘ appello di Firenze che dovrà attenersi ai superiori principi richiamati, nonché provvedere alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità.
P. Q. M.
La Corte accoglie il primo motivo del ricorso principale ed il primo motivo del ricorso incidentale adesivo e dichiara assorbiti i restanti motivi; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d ‘ appello di Firenze, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione