Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 35967 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 2 Num. 35967 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 27/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso n. 9075/2019 proposto da:
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO NOME COGNOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende unitamente all ‘ AVV_NOTAIO NOME COGNOME (CODICE_FISCALE).
– Ricorrente –
Contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende.
– Controricorrenti –
Avverso l a sentenza della Corte d’appello di Venezia n. 2534/2018 depositata il 10/09/2018.
Udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME nella camera di consiglio del 21 novembre 2023.
Contratto d’opera
Rilevato che:
NOME COGNOME ha agito dinanzi al Tribunale di Venezia nei confronti di RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE) chiedendo il pagamento dei compensi per l’attività professionale prestata a favore di RAGIONE_SOCIALE negli anni 1998/2005, ammontanti a euro 97.421,87, per l’attività giudiziale, e a euro 297.744,61, per l’attività stragiudiziale. La convenuta, costituendosi in giudizio, ha eccepito la prescrizione presuntiva ex art. 2956, cod. civ., in quanto l’incarico era cessato nel 2003 e la domanda di pagamento era stata proposta nel 2009. Ha inoltre dedotto che, nella missiva del 31/01/2005, l’AVV_NOTAIO indicava espressamente che l’attività stragiudiziale era modesta e che quindi rinunciava ai relativi crediti;
il Tribunale di Venezia, con sentenza n. 2468/2015, ha respinto la domanda; la Corte d’appello di Venezia, nel contraddittorio della RAGIONE_SOCIALE, in parziale accoglimento dell’appello dall’AVV_NOTAIO -il quale chiedeva il pagamento dei compensi per l’attività professionale svolta, quantificandoli in euro 395.166,48 -ha condannato RAGIONE_SOCIALE al pagamento di euro 9.211,95, oltre interessi dalla domanda al saldo;
la sentenza d’appello rileva che, al contrario di quanto stabilito dal primo giudice, non vi era stata alcuna remissione del debito, la quale, per giurisprudenza costante, si basa su una volontà abdicativa che nella specie non risultava affatto dalla missiva del 31/01/2005, inviata dall ‘appellante alla società RAGIONE_SOCIALE, controllante di RAGIONE_SOCIALE (ora RAGIONE_SOCIALE), che era finalizzata ad indicare i compensi dovuti al professionista per l’enorme mole di pratiche (giudiziali e stragiudiziali) che aveva trattato nell’interesse dalla cliente RAGIONE_SOCIALE. Inoltre, prosegue la sentenza, alla prima lettera ne seguiva un’altra, datata 21/05/2013, testualmente (cfr. pag. 7 della sentenza) «nella quale il COGNOME non solo non
rinunziava al credito, ma indicava l’importo degli onorari proprio per quelle pratiche stragiudiziali definite -ossia nelle quali vi era stato l’invio della diffida da parte del legale, previo incarico della RAGIONE_SOCIALE, ed era intervenuto il pagamento del terzo debitore -pari a euro 9.211,95». Per il giudice d’appello , era del tutto comprensibile la richiesta di pagamento delle attività professionali stragiudiziali (cfr. pag. 8) «allorché esse avevano un certo spessore (e, dunque, non erano rinunciate, come da missiva 31.1.2005), pari alla somma sopra indicata», quale importo, così conclude la Corte di Venezia, non contestato da RAGIONE_SOCIALE, che si era limitata a sollevare l’eccezione (infondata) di prescrizione presuntiva;
lAVV_NOTAIO ricorre, con quattro motivi, illustrati da memoria, per la cassazione della sentenza d’appello; RAGIONE_SOCIALE resiste con controricorso;
Considerato che:
con il primo motivo , si censura il vizio di motivazione apparente della sentenza impugnata che: in primo luogo, riconosce un compenso di euro 9.211,95, sulla base di una ‘lettera datata 21/05/2013’ che in realtà non esiste (e, per tale ragione, pende dinanzi alla Corte d’appello di Venezia domanda di revocazione della stessa sentenza); in secondo luogo, si basa su affermazioni inconciliabili in quanto, prima, afferma che la lettera datata 31/01/2005 non contiene alcuna rinuncia al credito e, nel passo successivo (a pag. 7), sostiene esattamente il contrario, ossia che, sempre nella lettera del 31/01/2005, vi sarebbe stata rinuncia al credito relativo alle pratiche meno importanti;
con il secondo motivo [«Violazione -falsa applicazione di norme di diritto (art. 360 n. 3 c.p.c.). Violazione degli artt. 115,
comma 1, e 167 c.p.c. nonché dell’art. 2697 c.c. Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio (art. 360, comma 1, n. 5) c.p.c.)»], il ricorrente deduce che, in violazione del primo comma dell’art. 115, che impone al giudice di porre a fondamento della decisione le prove offerte dalle parti, la sentenza impugnata si basa su una prova ‘immaginaria’: la lettera del 21/05/2013, recante la richiesta di pagamento di euro 9.211,95. Sotto un diverso profilo (con riferimento all’art. 167, cod. proc. civ.), aggiunge il ricorrente, la sentenza non ha tenuto conto del fatto che RAGIONE_SOCIALE, costituendosi, non aveva contestato i fatti posti dall’attore a fondamento della propria pretesa e neppure i documenti dal medesimo prodotti, ma si era limitata ad eccepire la prescrizione presuntiva o la rinuncia al credito. Da un ‘ultima angolazione giuridica , il ricorrente lamenta che la Corte territoriale abbia omesso di considerare che le prove orali, assunta in primo grado, confermavano i fatti allegati dall’attore a fondamento della domanda;
3. con il terzo motivo , si censura la sentenza impugnata nella parte che liquida esclusivamente il compenso -per altro erroneamente quantificandolo in euro 9.211,59, anziché in quello congruo oscillante tra euro 25.000,00 e 35.000,00 -per le pratiche per le quali era stata mandata la diffida al debitore, il quale aveva pagato, come se quella assunta dall’AVV_NOTAIO fosse un’obbligazione di risultato e non di mezzi, e trascura che RAGIONE_SOCIALE conferiva il mandato professionale al ricorrente quando la stessa società inviava la diffida di pagamento al debitore (con copia per conoscenza al proprio legale), ossia prima di un formale intervento dello stesso professionista;
4. con il quarto motivo [«Violazione -falsa applicazione di norme di diritto (art. 360 n. 3 c.p.c.). Violazione degli artt. 2233 e 2237,
comma 1, c.c.»], si censura la sentenza impugnata nella parte in cui afferma che il ricorrente, con missiva 31/01/2005, avrebbe rinunciato alle richieste di pagamento che non avevano un certo spessore. La parte sottolinea che quella lettera era indirizzata a una società terza la RAGIONE_SOCIALE, che doveva certificare il bilancio di RAGIONE_SOCIALE – e conteneva comunicazioni per mere finalità contabili. Rimarca, altresì: che la remissione del debito è atto recettizio, nel quale la volontà abdicativa (nella specie inesistente) deve essere espressa ed univoca; che la Corte d’appello ha inammissibilmente ritenuto sussistente la remissione del debito basandosi su presunzioni (e, segnatamente, sul trascorrere di un certo arco di tempo prima che il professionista sollecitasse i pagamenti); da ultimo, che, con la missiva del 31/01/2005, egli non aveva rinunciato al credito ed anzi aveva quantificato il presumibile importo dovutogli per alcune migliaia di pratiche stragiudiziali in euro 35.000,00/25.000,00, e infine che RAGIONE_SOCIALE, con la quale all’epoca i rapporti erano buoni, gli aveva lasciato intendere che avrebbe provveduto al pagamento ‘omnicomprensivo a saldo’ , rapportato all’enorme mole di lavoro svolta dal professionista, per poi opporre alla successiva richiesta di pagamento un netto rifiuto di corrispondere alcunché;
il primo motivo è fondato nei termini di seguito indicati, con assorbimento i restanti;
5.1. a prescindere dalla prospettabile inammissibilità, in presenza di un errore di fatto revocatorio (art. 395, n. 4, cod. proc. civ.), della prima censura nell’articolato motivo – attinente al fatto che la sentenza impugnata avrebbe accertato un credito di euro 9.211,95 (oltre accessori) per le prestazioni svolte a favore di RAGIONE_SOCIALE (oggi RAGIONE_SOCIALE), basandosi sulla lettera del 21/05/2013, che per entrambe le parti è un documento inesistente -rileva questa Corte che è fondata la censura dell’apparenza della motivazione ;
5.2. la sentenza impugnata reca affermazioni inconciliabili e, pertanto, non soddisfa il requisito del ‘minimo costituzionale’, come delineato dalla giurisprudenza di questa Corte ( ex multis , Cass. Sez. U. 27/12/2019, n. 34476, la quale cita, in motivazione, Cass. Sez. U., 07/04/2014, n. 8053; Sez. U. 18/04/2018, n. 9558; Sez. U. 31/12/2018, n. 33679) per la quale «nel giudizio di legittimità è denunciabile solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 delle preleggi, in quanto attiene all’esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali: tale anomalia si esaurisce nella mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico, nella motivazione apparente, nel contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili e nella motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di sufficienza della motivazione»;
5.3. nel caso in esame, il percorso logico della sentenza impugnata è incomprensibile perché (cfr. punto 1.) reca asserti inconciliabili laddove, prima, (cfr. pag. 7) afferma che la lettera datata 31/01/2005 non contiene alcuna rinuncia al credito e, poco oltre, (sempre a pag. 7) sostiene esattamente il contrario, ossia che, sempre nella lettera del 31/01/2005, vi sarebbe stata rinuncia al credito relativo alle pratiche meno importanti;
in conclusione, accolto il primo motivo nei termini sopra indicati, assorbiti gli altri, la sentenza è cassata, con rinvio al giudice a quo anche per le spese del giudizio di legittimità;
P.Q.M.
accoglie il primo motivo nei termini sopra indicati, assorbiti gli altri motivi, cassa la sentenza impugnata, e rinvia alla Corte d’appello di
Venezia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, in data 21 novembre 2023.