Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 14545 Anno 2025
RAGIONE_SOCIALE Ord. Sez. 2 Num. 14545 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 30/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 28855/2022 R.G. proposto da :
COMUNE RAGIONE_SOCIALE GIUGLIANO IN CAMPANIA (NA), elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso l ‘avvocato NOME COGNOME (RAGIONE_SOCIALE), rappresentato e difeso da ll’avvocato NOME COGNOME,
-ricorrente- contro
REGIONE CAMPANIA ed AZIENDA SANITARIA RAGIONE_SOCIALE (RAGIONE_SOCIALE) NAPOLI 2 NORD,
-intimate- avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di NAPOLI n.2140/2022 depositata il 17.5.2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20.5.2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Con citazione notificata il 3.3.2005, l’RAGIONE_SOCIALE, per quanto ancora rileva, premettendo di essere proprietaria di fondi rustici in RAGIONE_SOCIALE in RAGIONE_SOCIALE, domandava al Tribunale di RAGIONE_SOCIALE di condannare il Comune di RAGIONE_SOCIALE in RAGIONE_SOCIALE al pagamento della somma dovuta per l’occupazione legittima del predetto terreno, che l’RAGIONE_SOCIALE comunale aveva disposto d’urgenza per la realizzazione di campi sportivi e di una piscina scoperta, senza, tuttavia, emettere alcun decreto di esproprio, né versare una somma a titolo di indennità o di risarcimento.
Il Comune si costituiva in giudizio, eccependo che l’attrice non era mai divenuta proprietaria del terreno in contestazione, atteso che il prefato bene, unitamente ad altri fondi rustici, di proprietà del disciolto RAGIONE_SOCIALE (d’ora in poi per brevità RAGIONE_SOCIALE) di RAGIONE_SOCIALE, era stato erroneamente inserito dalla Regione RAGIONE_SOCIALE nel patrimonio dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, benché non fosse mai stato funzionalmente destinato all’attività ospedaliera; in seguito all’istituzione del Servizio Sanitario RAGIONE_SOCIALE, i fondi erano stati trasferiti al Comune di RAGIONE_SOCIALE, con vincolo di assegnazione all’U.S.L. e, infine, trasferiti all’RAGIONE_SOCIALE.
Parallelamente al procedimento così incardinato, il Comune di RAGIONE_SOCIALE in RAGIONE_SOCIALE conveniva innanzi al medesimo Tribunale la RAGIONE_SOCIALE e la Regione RAGIONE_SOCIALE, per ottenere il riconoscimento della proprietà dei suddetti fondi rustici, nonché il risarcimento dei danni patiti per il mancato godimento degli stessi. Si costituivano in tale separato procedimento la Regione RAGIONE_SOCIALE e la RAGIONE_SOCIALE, quest’ultima spiegando domanda riconvenzionale di intervenuto acquisto della proprietà dei terreni per maturata usucapione.
Previa riunione dei due procedimenti, con la sentenza n. 125/2016 il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE, per quanto ancora rileva, in esito ad una CTU, accoglieva la domanda della RAGIONE_SOCIALE volta ad ottenere il pagamento dell’indennità di occupazione d’urgenza nella misura di € 366.947,72 oltre interessi legali dalla domanda e respingeva invece la domanda del Comune di RAGIONE_SOCIALE di accertamento della sua proprietà sui fondi rustici in questione.
Avverso tale pronuncia il Comune di RAGIONE_SOCIALE in RAGIONE_SOCIALE interponeva appello e la Regione RAGIONE_SOCIALE e la RAGIONE_SOCIALE resistevano al gravame, quest’ultima articolando a sua volta impugnazione incidentale per ottenere un maggiore importo di indennità di occupazione d’urgenza.
Con la sentenza n. 2140/2022 del 30.3/17.5.2022, la Corte d’Appello di RAGIONE_SOCIALE rigettava entrambi i gravami. In particolare, il Giudice di secondo grado confermava con diversa motivazione la pronuncia di prime cure, che aveva ritenuto indimostrato il presupposto dell’appartenenza dei beni per cui è causa all’E.C.A., così come asseritamente rilevato anche dall’espletata CTU. Inoltre, la Corte partenopea osservava che, attivando la procedura di esproprio, anche se poi non portata a compimento, per uno dei predetti terreni, l’RAGIONE_SOCIALE comunale ne aveva riconosciuta l’appartenenza a terzi, e non a sé.
Avverso tale sentenza il Comune di RAGIONE_SOCIALE in RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso a questa Corte, sulla scorta di tre doglianze. L’RAGIONE_SOCIALE e la Regione RAGIONE_SOCIALE sono rimaste intimate.
In prossimità dell’adunanza camerale il ricorrente ha depositato memoria ex art. 380 bis.1 c.p.c..
RAGIONI DELLA DECISIONE
Col primo motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 360, comma 1°, n. 4) c.p.c., la violazione dell’art. 111, comma 6°, Cost. e dell’art. 132, comma 2°, n. 4) c.p.c., per motivazione solo
apparente ed incomprensibile; inoltre, denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 25 del D.P.R. n. 616/1977 e dell’art. 3 della L.R. RAGIONE_SOCIALE n. 43/1978, nonché, ai sensi dell’art. 360, comma 1°, n. 3) c.p.c., la violazione dell’art. 5, comma 3° della L.n. 132/1968. La Corte partenopea, nel ritenere indimostrata l’appartenenza dei beni per cui è causa all’ECA di RAGIONE_SOCIALE, sarebbe incorsa nel vizio di apparenza della motivazione; in specie, il Giudice di seconde cure avrebbe esclusivamente menzionato l’art. 25 del D.P.R. n. 616/1977 e l’art. 3 della L.R. RAGIONE_SOCIALE n.43/1978 -disposizioni peraltro concernenti le modalità di trasferimento dei beni degli ECA ai Comuni e non, per converso, l’individuazione dei fondi appartenenti a tali istituzioni -senza, tuttavia, esplicitare l’ iter logico argomentativo seguito nella formazione del proprio convincimento.
2) Con la seconda censura, ai sensi dell’art. 360, comma 1°, n. 3) c.p.c., il ricorrente si duole della violazione dell’art. 5, comma 3° della L.n. 132/1968, dell’art. 66, comma 1°, lett. b. della L. n.833/1978, nonché dell’art. 25 del D.P.R. n. 616/1977 e dell’art. 3 della L.R. RAGIONE_SOCIALE n. 43/1978; inoltre, ai sensi dell’art. 360, comma 1°, n. 4) c.p.c., il ricorrente lamenta la violazione dell’art. 111, comma 6°, Cost. e l’art. 132, comma 2°, n. 4 c.p.c., per motivazione solo apparente ed incomprensibile. La Corte territoriale sarebbe incorsa nella violazione dell’art. 5, comma 3° della L.n.132/1968, ai sensi del quale i fondi oggetto di contesa non potevano essere inclusi dalla Regione tra quelli costituenti il patrimonio dell’istituito RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, all’interno del quale potevano confluire soltanto fondi funzionalmente destinati al servizio ospedaliero. Poiché era venuto meno anche il successivo trasferimento dall’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE alla RAGIONE_SOCIALE, il Giudice di secondo grado avrebbe dovuto riconoscere la titolarità del diritto di proprietà in capo all’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, e successivamente, al Comune RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE. In ogni caso, la pronuncia di secondo grado
risulterebbe affetta dal vizio di carenza della motivazione, per avere la Corte partenopea omesso di argomentare circa le ragioni per le quali detti beni dovevano considerarsi funzionalmente inerenti al servizio sanitario.
3) Con la terza censura, ai sensi dell’art. 360, comma 1°, n. 3) c.p.c., il ricorrente si duole della violazione dell’art. 5, comma 3° della L.n. 132/1968 e dell’art. 66, comma 1°, lett. b) della L.n.833/1978, nonché dell’art. 25 del D.P.R. n.616/1977 e dell’art. 3 della L.R. RAGIONE_SOCIALE n. 43/1978. Il ricorrente sostiene, altresì, l’irrilevanza del fine di pubblica utilità perseguito con il procedimento amministrativo di occupazione temporanea e di urgenza di uno dei fondi, dovendosi in questa sede accertare la proprietà degli stessi in capo al Comune ricorrente.
I primi due motivi di ricorso, per la parte inerente alla motivazione meramente apparente ed inidonea a far comprendere le effettive ragioni della decisione adottata, resa dall’impugnata sentenza per giustificare il rigetto dell’azione di rivendica del Comune RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE in RAGIONE_SOCIALE nei confronti dell’RAGIONE_SOCIALE e della Regione RAGIONE_SOCIALE di alcuni fondi rustici già di proprietà del disciolto RAGIONE_SOCIALE (d’ora in poi per brevità ECA), che si assumono formalmente, ma inefficacemente trasferiti al nuovo RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, e quindi alla RAGIONE_SOCIALE, in violazione dell’art. 5 comma 3 della L. n. 132/1968 (che prevedeva lo scorporo dagli enti comunali di assistenza e l’attribuzione ai nuovi enti ospedalieri degli edifici adibiti a ricovero ed alla cura degli infermi e delle attrezzature o altri beni in atto destinati istituzionalmente a beneficio dell’ospedale, o degli ospedali), previo parere della delibera della Giunta Regionale della RAGIONE_SOCIALE n. 505/33 dell’1.12.1971 e tramite il decreto del Presidente della Giunta Regionale della RAGIONE_SOCIALE del 18.2.1972, recante il protocollo n. 127 del 28.2.1972, possono essere esaminati congiuntamente e sono fondati.
La sentenza di primo grado aveva respinto l’azione di rivendica dei fondi rustici, già di proprietà dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, in parte adibiti a campo sportivo ed indicati come non destinati al servizio ospedaliero, e quindi trasferiti al Comune in base all’art. 25 comma 8 del D.P.R. n. 616/1977 entro il 30.6.1978, esercitata dal Comune di RAGIONE_SOCIALE in RAGIONE_SOCIALE, ritenendo che non fosse stata fornita prova dell’originaria appartenenza di quei fondi rustici all’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, sostenendo che dalla lettura della delibera della Giunta Regionale della RAGIONE_SOCIALE n. 505/33 dell’1.12.1971 emergesse che l’ECA di RAGIONE_SOCIALE sarebbe stato solo il gestore di quei fondi rustici, in realtà appartenenti ad un altro soggetto, ritenuto dotato di autonoma personalità giuridica, l’RAGIONE_SOCIALE -Chiesa dell’Annunziata, come confermato dall’intestazione catastale, ed affermando che comunque anche a voler ritenere comprovata l’originaria proprietà dei fondi in capo all’ECA di RAGIONE_SOCIALE, non era dato sapere se il patrimonio di quell’ente fosse stato trasferito al Comune di RAGIONE_SOCIALE, del quale non era stato prodotto l’atto costitutivo ed organizzativo, non essendo desumibile quel trasferimento dal solo richiamo del D.P.R. n. 616/1977.
La sentenza di secondo grado, invece, pur ritenendo a sua volta non provata l’originaria proprietà dei fondi rustici rivendicati in capo all’RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, ha basato tale suo convincimento sul fatto che non sarebbe stata dimostrata l’ottemperanza alle previsioni normative degli articoli 25 del D.P.R. n. 616/1977 e dell’art. 3 della L.R. RAGIONE_SOCIALE n. 42/1978 (poi abrogata dalla L.R. RAGIONE_SOCIALE n. 29 del 9.10.2012), relativi alla sorte ed alle modalità di trasferimento dei beni delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza operanti nell’ambito regionale ed in particolare degli Enti Comunali di RAGIONE_SOCIALE, e sulla CTU espletata in primo grado e non contestata, che avrebbe confermato la non appartenenza dei fondi rustici oggetto di causa all’ECA del Comune di RAGIONE_SOCIALE.
L’impugnata sentenza ha poi contraddittoriamente sostenuto, alle pagine 13 e 14, che i fondi rustici oggetto di causa, dopo che il 9.6.1971 la Commissione preposta col D.M.P. n. 8891 del 17.4.1968 (nominata ai sensi dell’art. 5 comma 2 della L.n.132/1968) aveva individuato il patrimonio che dall’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE doveva essere trasferito al neoistituito RAGIONE_SOCIALE dello RAGIONE_SOCIALE –RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE -Chiesa dell’Annunziata Mendicicomio di RAGIONE_SOCIALE, comprendente anche i fondi rustici in questione (capitolo 1), e la Giunta Regionale della RAGIONE_SOCIALE con la delibera n. 505/33 dell’1.12.1971 aveva espresso parere favorevole allo scorporo, il 28.2.1972 il decreto del Presidente della Giunta Regionale della RAGIONE_SOCIALE n. 31 aveva trasferito i fondi rustici in questione dal patrimonio dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE al nuovo RAGIONE_SOCIALE.
Da ultimo l’impugnata sentenza, sul punto riprendendo una delle argomentazioni usate dalla sentenza di primo grado, ha ritenuto che una conferma della non appartenenza dei fondi rustici oggetto di causa al Comune di RAGIONE_SOCIALE, fosse desumibile dal fatto che, per uno di detti fondi (Campopannone Grande), il suddetto Comune aveva proceduto all’occupazione d’urgenza in danno della RAGIONE_SOCIALE in data 16.5.1997 e 13.6.1997, così riconoscendone la proprietà in capo a terzi e non a sé.
La suddetta motivazione é totalmente inidonea a fare comprendere le ragioni della decisione di rigetto dell’azione di rivendicazione dei fondi rustici del Comune di RAGIONE_SOCIALE, in quanto dapprima sembra sostenere che i fondi rustici non siano mai stati di proprietà dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, poi invece, proprio sul presupposto di quell’originaria proprietà, ne riconosce l’avvenuto trasferimento in data 28.2.1972 col decreto n. 31 del Presidente della Giunta Regionale della RAGIONE_SOCIALE, in pari data, all’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE dello RAGIONE_SOCIALE Ave NOME RAGIONE_SOCIALE –RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE -Chiesa dell’Annunziata Mendicicomio di RAGIONE_SOCIALE, al quale sarebbe in
seguito subentrata la RAGIONE_SOCIALE, ed infine pretende di attribuire il significato di riconoscimento della proprietà della RAGIONE_SOCIALE su uno dei fondi rustici da parte del Comune di RAGIONE_SOCIALE, che ne aveva disposto la sola occupazione d’urgenza, necessaria a causa dell’intestazione formale di quel terreno alla RAGIONE_SOCIALE per la realizzazione del campo sportivo, senza poi procedere ad espropriazione, ancorché il Comune avesse chiesto di accertare l’inefficacia dei trasferimenti dei fondi rustici in questione all’RAGIONE_SOCIALE neoistituito, e quindi alla RAGIONE_SOCIALE subentratagli, perché aventi ad oggetto dei beni che mai erano stati in concreto adibiti al servizio ospedaliero, e che pertanto, in base all’art. 5 comma 3 della L. n. 132/1968, non potevano entrare a far parte del patrimonio del neoistituito RAGIONE_SOCIALE e dovevano ritenersi trasferiti al Comune di RAGIONE_SOCIALE in base all’art. 25 comma 8° del D.P.R. n. 616/1977.
Anzitutto l’impugnata sentenza alle pagine 11, 12 e 13 si limita a riportare il testo normativo degli articoli 25 del D.P.R. n. 616/1977 e dell’art. 3 della L.R. RAGIONE_SOCIALE n. 42/1978 , attuativa del citato art. 25, ma abrogata dalla L.R. RAGIONE_SOCIALE n. 29 del 9.10.2012, disposizioni tutte inerenti, per quanto qui rileva, alla sorte dei beni immobili già di proprietà degli ECA in generale e degli ECA della RAGIONE_SOCIALE, per poi parlare di inottemperanza a tali complesse ed articolate disposizioni normative, senza neppure individuare le norme violate, e senza specificare sotto quale profilo si sarebbe verificata un’inottemperanza. Ciò che veramente sconcerta é che dall’oscura ed inspiegata inosservanza di disposizioni normative, che presupponevano comunque l’appartenenza dei beni da trasferire agli enti comunali di assistenza, si sia potuta fare derivare la mancata prova dell’appartenenza originaria dei fondi rustici alla ECA di RAGIONE_SOCIALE, mai contestata dall’RAGIONE_SOCIALE e dalla Regione RAGIONE_SOCIALE, e confermata dal verbale della Commissione preposta col D.M.P. n. 8891 del
17.4.1968 (nominata ai sensi dell’art. 5 comma 2 della L.n.132/1968), che per quanto accertato dalla stessa sentenza impugnata, aveva individuato il patrimonio dell’ECA di RAGIONE_SOCIALE alla data del 9.6.1971 ricomprendendovi anche i fondi rustici in questione (vedi pagina 14). La stessa sentenza impugnata, con insanabile contraddittorietà, ha invece riconosciuto, sempre a pagina 14, che i fondi rustici di causa sarebbero stati trasferiti dal patrimonio dell’ECA di RAGIONE_SOCIALE, al quale evidentemente appartenevano, al neoistituito RAGIONE_SOCIALE dello RAGIONE_SOCIALE –RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE -Chiesa dell’Annunziata Mendicicomio di RAGIONE_SOCIALE, al quale poi era subentrata la RAGIONE_SOCIALE.
Neppure può ritenersi in grado di spiegare le ragioni della non riconosciuta originaria appartenenza dei fondi rustici all’ECA di RAGIONE_SOCIALE, il fugace richiamo all’espletata CTU, non contestata, fatto alla fine di pagina 13 della sentenza impugnata. Tale CTU non ha affatto avuto ad oggetto l’individuazione dei fondi in questione, che già risultavano individuati dal prodotto verbale della Commissione preposta col D.M.P. n.8891 del 17.4.1968 (nominata ai sensi dell’art. 5 comma 2 della L. n. 132/1968), che per quanto accertato dalla stessa sentenza impugnata, aveva individuato il patrimonio dell’RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE alla data del 9.6.1971, ed ha solo accertato che quei fondi erano stati trasferiti col decreto del Presidente della Giunta Regionale della RAGIONE_SOCIALE n.31 del 18.2.1972 dal patrimonio dell’RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE all’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE dello RAGIONE_SOCIALE –RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE -Chiesa dell’Annunziata -Mendicicomio di RAGIONE_SOCIALE, al quale é poi subentrata la RAGIONE_SOCIALE, sicché semmai dalla CTU derivava una conferma, e non una smentita dell’originaria appartenenza dei fondi rustici all’ECA di RAGIONE_SOCIALE.
Va quindi richiamata la consolidata giurisprudenza di questa Corte Regolatrice, secondo la quale ‘ si è in presenza di una “motivazione apparente” allorchè la motivazione, pur essendo graficamente (e,
quindi, materialmente) esistente, come parte del documento in cui consiste il provvedimento giudiziale, non rende tuttavia percepibili le ragioni della decisione, perchè consiste di argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere l’iter logico seguito per la formazione del convincimento, di talchè essa non consente alcun effettivo controllo sull’esattezza e sulla logicità del ragionamento del giudice. Sostanzialmente omogenea alla motivazione apparente è poi quella perplessa e incomprensibile: in entrambi i casi, invero e purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali – l’anomalia motivazionale, implicante una violazione di legge costituzionalmente rilevante, integra un error in procedendo e, in quanto tale, comporta la nullità della sentenza impugnata per cassazione’ (Cass. sez. un. 3.11.2016 n. 2232; Cass. ord. 28.1.2025 n. 1986; Cass. ord. 1.3.2022 n.6758; Cass. sez. un. 5.8.2016 n. 16599; Cass. sez. un. 7.4.2014 n. 8053).
Orbene, la sentenza impugnata deve ritenersi nulla per motivazione apparente, perplessa e incomprensibile, in quanto inidonea a far comprendere le ragioni che hanno determinato il diniego dell’originaria proprietà dei fondi rustici in capo all’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, ed il conseguente rigetto dell’azione di rivendicazione dei medesimi esercitata dal Comune di RAGIONE_SOCIALE in RAGIONE_SOCIALE.
La restante parte del secondo motivo, relativa alla violazione dell’art. 5 comma 3 della L. n. 132/1968, dell’art. 66 C.1 lettera B della L. n. 933/1978 e dell’art. 25 del D.P.R. n. 616/1977 e dell’art. 3 della L.R. RAGIONE_SOCIALE n. 43/1978, ed il terzo motivo, restano assorbiti dall’accoglimento dei lamentati vizi di motivazione apparente, inerenti ad una questioni preliminare rispetto a quella dell’applicazione della disciplina normativa statale e regionale sui trasferimenti dei beni dei disciolti enti comunali di assistenza.
Il giudice di rinvio (stessa Corte in diversa composizione) provvederà anche per le spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo ed in parte il secondo motivo di ricorso, dichiara assorbiti i restanti, cassa l’impugnata sentenza in relazione ai motivi accolti e rinvia alla Corte d’Appello di RAGIONE_SOCIALE in diversa composizione, che provvederà anche per le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 20.5.2025