Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 22954 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 22954 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 09/08/2025
ORDINANZA
Sul ricorso n. 12703/2024
promosso da
NOME COGNOME rappresentato e difeso dall’avv. NOME COGNOME in virtù di procura speciale in atti;
ricorrente
contro
M INISTERO DELL’INTERNO , in persona del Ministro pro tempore ;
intimato avverso il decreto del Giudice di pace di Milano, reso nel procedimento n. 14138/2024 R.G., emesso all’udienza del 03/06 /2024;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 09/04/2025 dal Cons. NOME COGNOME
letti gli atti del procedimento in epigrafe;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 30/05/2024 veniva notificato al cittadino straniero il provvedimento del Questore della Provincia di Roma di trattenimento presso il Centro di Permanenza per i Rimpatri di Milano-Corelli.
In data 3 giugno 2024 si svolgeva l’udienza di convalida del trattenimento davanti il Giudice di Pace di Milano che, all’esito dell’esame dello straniero , con decreto convalidava il provvedimento del Questore.
Per la cassazione di tale decreto, il cittadino straniero ha proposto ricorso per cassazione, con atto notificato e depositato il 04/06/2024, articolando un solo motivo di censura.
Il Ministero è rimasto intimato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l’unico motivo di ricorso è dedotta la nullità del provvedimento impugnato , ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. per assenza della motivazione, tenuto conto che il Giudice di pace ha convalidato il trattenimento utilizzando una modello standard di provvedimento privo di indicazione alcuna, che allo spazio destinato all’audizione dell’ interessato si limitava ad indicare «come da separato verbale, richiamata la relazione di servizio del 03/06/24.»
Secondo il ricorrente, il decreto di convalida, oltre che privo delle basilari indicazioni, appare privo di motivazione e di riferimenti riguardanti le eccezioni sollevate da parte trattenuta e riportate nel verbale.
Il cittadino straniero ha evidenziato che, come più volte affermato dalla giurisprudenza di questa Corte, il trattenimento dello straniero costituisce una misura di privazione della libertà personale legittimamente realizzabile solo in presenza delle condizioni giustificative previste dalla legge e secondo una modulazione dei tempi rigidamente predeterminata. Ne consegue che, in virtù del rango costituzionale e della natura del diritto inciso, la cui conformazione e concreta limitazione è garantita dalla riserva assoluta di legge prevista dall’art. 13 Cost. , l’aut orità amministrativa è priva di qualsiasi potere discrezionale e negli stessi limiti opera anche il controllo giurisdizionale, con il corollario che il provvedimento giudiziale di convalida del trattenimento e di convalida della proroga deve contenere l’ac certamento della sussistenza dei motivi addotti a sostegno della richiesta nonché della loro congruenza rispetto alla finalità di rendere possibile il rimpatrio.
Guardando, poi, al provvedimento impugnato, il ricorrente ha rilevato che il Giudice di pace si è discostato completamente da tale principio, avendo utilizzato un modulo prestampato, predisposto per tutte le ipotesi di trattenimento, e neppure compilato mediante l’apposizione della crocetta , così omettendo qualsiasi percorso argomentativo, volto a motivare le ragioni della misura prevista, che consiste nella limitazione della libertà personale e che è stata imposta senza auna comprensibile motivazione.
Il ricorso è fondato.
2.1. Com’è noto, in virtù della nuova formulazione dell’art. 360 c.p.c. (introdotta dalla novella del 2012) non è più consentita l’impugnazione «per omessa insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio» , ma soltanto «per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti» .
Le Sezioni Unite di questa Corte hanno affermato che la richiamata modifica normativa ha avuto l’effetto di limitare il vizio di motivazione, quale oggetto del sindacato di legittimità, alle fattispecie nelle quali esso si converte in violazione di legge (Cass., Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014).
In particolare, la riformulazione appena richiamata deve essere interpretata alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 prel., come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è divenuta denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuti in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali (Cass., Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014).
In altre parole, a seguito della riforma del 2012 è scomparso il controllo sulla motivazione con riferimento al parametro della sufficienza, ma resta il controllo sull’esistenza (sotto il profilo dell’assoluta omissione o della mera apparenza) e sulla coerenza (sotto il profilo della irriducibile contraddittorietà e dell’illogicità manifesta) della stessa, ossia il controllo riferito a quei parametri che determinano la conversione del vizio di motivazione in vizio di
violazione di legge, sempre che emerga immediatamente e direttamente dal testo della sentenza impugnata (v. ancora Cass., Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014 e, da ultimo, Cass., Sez. 1, n. 13248 del 30/06/2020).
A tali principi si è uniformata negli anni successivi la giurisprudenza di legittimità, la quale ha più volte precisato che la violazione di legge, come sopra indicata, ove riconducibile alla violazione degli artt. 111 Cost. e 132, comma 2, n. 4, c.p.c., determina la nullità della sentenza ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. (così Cass., Sez. U, Sentenza n. 22232 del 03/11/2016; conf. Cass. Sez. 6-3, Ordinanza n. 22598 del 25/09/2018; Cass., Sez. L, Sentenza n. 27112 del 25/10/2018; Cass., Sez. 6-L, Ordinanza n. 16611 del 25/06/2018; Cass., Sez. 3, Sentenza n. 23940 del 12/10/2017).
Questa Corte ha, in particolare, affermato che il vizio di motivazione previsto dall’art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e dall’art. 111 Cost. sussiste quando la pronuncia riveli una obiettiva carenza nella indicazione del criterio logico che ha condotto il giudice alla formazione del proprio convincimento, come accade quando non vi sia alcuna esplicitazione sul quadro probatorio, né alcuna disamina logico-giuridica che lasci trasparire il percorso argomentativo seguito (Cass., Sez. L, Ordinanza n. 3819 del 14/02/2020).
Ricorre, dunque, il vizio in questione, quando la decisione, benché graficamente esistente, non rende percepibile il fondamento della decisione, perché reca argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche, congetture (Cass., Sez. 6-1, Ordinanza n. 6758 del 01/03/2022; Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 13248 del 30/06/2020).
Tale evenienza si verifica non solo nel caso in cui la motivazione sia meramente assertiva, ma anche qualora sussista un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, perché non è comunque percepibile l’ iter logico seguito per la formazione del convincimento e, di conseguenza, non è possibile effettuare alcun effettivo controllo sull’esattezza e sulla logicità del ragionamento del giudice (Cass., Sez. L, Ordinanza n. 12096 del 17/05/2018; Cass., Sez. 6-L, Ordinanza n. 16611 del 25/06/2018).
Alle stesse conseguenze è assoggettata una motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile, poiché anche in questo caso non è possibile comprendere il ragionamento seguito dal giudice e, conseguentemente, effettuare un controllo sulla correttezza dello stesso (cfr. Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 7090 del 03/03/2022).
2.2. Con specifico riferimento al trattenimento del cittadino straniero, questa Corte ha, poi, precisato che si tratta di una misura di privazione della libertà personale legittimamente realizzabile soltanto in presenza delle condizioni giustificative previste dalla legge e secondo una modulazione dei tempi rigidamente predeterminata. Ne consegue che, in virtù del rango costituzionale e della natura inviolabile del diritto inciso, la cui conformazione e concreta limitazione è garantita dalla riserva assoluta di legge prevista dall’art. 13 Cost., l’autorità amministrativa è priva di qualsiasi potere discrezionale, operando negli stessi limiti anche il controllo giurisdizionale, perché non possono essere autorizzati trattenimenti o proroghe degli stessi non rigidamente ancorati ai limiti temporali e alle condizioni legislativamente imposte, con l’ulteriore corollario che la motivazione del provvedimento giudiziale di convalida deve accertare la specificità dei motivi addotti a sostegno della richiesta, oltre alla loro congruenza rispetto alla finalità di rendere possibile il rimpatrio (cfr. Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 6064 del 28/02/2019 e Cass. Sez. 6-1, Sentenza n. 18748 del 23/09/2015; v. anche Cass., Sez. 6-1, Ordinanza n. 610 del 11/01/2022; Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 30178 del 31/10/2023; Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 6768 del 14/03/2025).
2.3. Nel caso di specie il decreto di convalida del trattenimento risulta redatto mediante l’impiego di un modello prestampato , neppure compilato nella parte destinata ad individuare i presupposti indicati del l’operato trattenimento, recante, ne llo spazio destinato all’audizione dell’interessato , la dicitura «come da separato verbale, richiamata la relazione di servizio del 03/06/24,» il cui contenuto non è neppure sommariamente indicato. Si legge, poi, quanto segue: «letti e applicati gli artt. 13 e 14 D.Lgs. n. 286 del 1998 e 737 c.p.c. e ss. … PQM CONVALIDA il provvedimento del Questore della provincia di Milano…
»
È pertanto evidente che il provvedimento impugnato non rende percepibile il fondamento della decisione, perché non reca argomentazioni inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento.
In particolare, il Giudice di pace non ha specificato neppure quali fossero i presupposti della legittimità del trattenimento ritenuti sussistenti, né ha operato la disamina delle difese del ricorrente, riportate nel verbale d’udienza, non avendo operato alcuna esplicitazione, pur sintetica, delle ragioni per le quali ha ritenuto sussistenti i presupposti per convalidare il trattenimento genericamente affermati.
Il provvedimento impugnato va, conseguentemente, cassato senza rinvio, ai sensi dell’art. 382, ultimo comma, c.p.c., essendo già decorso il termine perentorio entro il quale la convalida del trattenimento doveva essere disposta.
Non vi è luogo alla regolazione delle spese, poiché il ricorrente è ammesso al patrocinio a spese dello Stato ed è soccombente un’Amministrazione statale (Cass., Sez. U, Sentenza n. 8561 del 26/03/2021).
In questo caso, il compenso e le spese spettanti al difensore vanno liquidati ai sensi dell’art. 82 d.P.R. n. 115 del 2002, ovvero con istanza rivolta al giudice del procedimento, e più precisamente -ai sensi del successivo art. 83, comma 2, d.P.R. cit., per il caso di giudizio di cassazione -al giudice che ha pronunciato la sentenza passata in giudicato, ovvero, in ipotesi di cassazione senza rinvio, al giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata (Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 23007 del 12/11/2010; Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 11028 del 13/05/2009).
L’art. 133 del medesimo d.P.R. (a norma del quale la condanna alle spese della parte soccombente non ammessa al patrocinio va disposta in favore dello Stato) non può, infatti, riferirsi all’ipotesi di soccombenza di un’Amministrazione statale (v. in motiva zione Cass., Sez. U, Sentenza n. 24413 del 09/09/2021; v. anche Cass., Sez. 6-2, Ordinanza n. 30876 del 29/11/2018; Cass., Sez. 2, Sentenza n. 18583 del 29/10/2012).
Le spese processuali, relative al giudizio sia di merito che di legittimità, saranno, pertanto, liquidate dal giudice di merito che ha emesso il provvedimento qui impugnato.
P.Q.M.
la Corte
accoglie il ricorso e conseguentemente cassa senza rinvio il decreto di convalida del Giudice di pace di Milano del 03/06/2024.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima Sezione civile della