Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 12435 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 12435 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 10/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 7386/2024 R.G. proposto da : OKUNROBO OMOBA, elettivamente domiciliato in TORINO INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE che lo rappresenta e difende
-ricorrente-
PREFETTO DI COGNOME MINISTERO
DELL’INTERNO
-intimati
avverso DECRETO di GIUDICE COGNOME n. 1460/2023 depositata il 02/10/2023.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 07/03/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
Ritenuto che:
Con decreto 2.10.2023 il giudice di pace di Savona respingeva l’opposizione proposta da NOME COGNOME avverso il decreto di espulsione disposto nei suoi confronti.
Il giudice rilevava che il ricorrente -privo di permesso di soggiorno in corso di validità – si tratteneva nel territorio dello Stato irregolarmente in violazione dell’art. 1 c. 3 della L. 68/2007 e che difettavano nella fattispecie, pertanto, le condizioni per il rilascio di un permesso di soggiorno per motivi umanitari od altro titolo in assenza di elementi probatori, nè risultavano obblighi internazionali dello Stato italiano ex art. 5 comma 6 del T.U. 286/98, nè quanto riferito dalla parte ricorrente costituiva documentazione certificante oggettive e gravi situazioni personali -non essendo stata fornita la prova rigorosa di un legame affettivo di condivisione della vita in comune con una cittadina italiana, indicata come compagna – che non ne consentono l’allontanamento dal territorio nazionale ai sensi dell’art. 11 comma 1 lett. C ter del D.P.R. 394/99, nè ricorrevano i presupposti di cui all’art. 19 T.U. 286/98.
Avverso tale decreto RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione sulla base di tre motivi.
Il Ministero si è costituito solo formalmente.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Considerato che:
Con il primo si denuncia la violazione dell’art. 360, n. 4), c.p.c., per violazione dell’art. 132, c. 2, n. 4, c.p.c. (nullità del provvedimento
per motivazione c.d. apparente), ovvero violazione dell’art. 360, nn. 3) e 4), c.p.c. in relazione all’art. 112, c.p.c. (violazione del principio di corrispondenza fra chiesto e pronunciato), in relazione alla denunciata assenza di valutazione dello status di inespellibilità del ricorrente in quanto richiedente asilo.
Si lamenta in particolare che con il ricorso aveva rappresentato nello specifico che la prova della ritualità della notifica non poteva’ essere assolta tramite l’esibizione di una schermata di un sistema informatico ministeriale, ovvero il sistema Vestanet, ma deve essere garantita con l’esibizione dell’avviso di ricevimento della raccomandata dalla quale si potranno evincere se sono state rispettate le formalità da parte dell’Agente postale (…). A ciò occorre aggiungere che la Commissione territoriale non ha trasmesso allo scrivente legale non solo l’avviso di ricevimento della raccomandata ma, altresì, la ricevuta di avvenuta consegna della comunicazione del provvedimento di inammissibilità alla Questura di Savona (adempimento che, ai sensi dell’art. 11, c. 3 ter, D. Lgs. 25/2008, permette il perfezionamento della notifica, decorsi 20 giorni dal suo invio alla Questura) (…); in mancanza di quanto sopra, il ricorrente, all’atto della notifica del gravato provvedimento, era un richiedente protezione internazionale e, come tale, inespellibile ‘.
A tal fine, il ricorrente aveva chiesto, in via istruttoria, al Giudice di Pace di ordinare alle Amministrazioni resistenti di esibire: i) la ricevuta di avvenuta consegna della raccomandata contenente il provvedimento d’inammissibilità della domanda reiterata di protezione internazionale e ii) la ricevuta di avvenuta consegna della comunicazione pec, contenente il provvedimento
d’inammissibilità, inviato dalla Commissione territoriale alla Questura di Genova.
Con un secondo motivo si deduce la violazione dell’art. 360, n. 4), c.p.c., per violazione dell’art. 132, c. 2, n. 4, c.p.c. (nullità del provvedimento per motivazione c.d. apparente), ovvero violazione dell’art. 360, nn. 3) e 4), c.p.c. in relazione all’art. 112, c.p.c. (violazione del principio di corrispondenza fra chiesto e pronunciato), per non avere il Giudice di pace considerato la sopravvenuta sospensione del provvedimento di inammissibilità della domanda di protezione internazionale.
Con un terzo motivo si censura il decreto sotto il profilo della violazione dell’art. 360, n. 4), c.p.c., per violazione dell’art. 132, c. 2, n. 4, c.p.c. (nullità del provvedimento per motivazione c.d. apparente), ovvero violazione dell’art. 360, nn. 3) e 4), c.p.c. in relazione all’art. 112, c.p.c. (violazione del principio di corrispondenza fra chiesto e pronunciato), in relazione alla denunciata assenza di valutazione dei legami familiari dello straniero.
Si sostiene che la totale assenza nel provvedimento impugnato di riferimenti specifici alle concrete condizioni di vita sociale, familiare e lavorativa di Ab.Al. in Italia, da effettuare (anche) sulla base dei documenti da questi effettivamente allegati e invece non sottoposti a vaglio particolareggiato da parte del Giudice di Pace comporta la nullità della sentenza pronunciata per violazione del disposto degli art.360 co. 1 n. 4 e 132 c.p.c., stante l’apparenza della motivazione di supporto alla decisione, in realtà totalmente astratta e svincolata dalla persona di NOME
I motivi che meritano un vaglio congiunto sono fondati.
La motivazione del provvedimento impugnato con ricorso per cassazione deve ritenersi apparente quando, pur se graficamente esistente e, eventualmente, sovrabbondante nella descrizione astratta delle norme che regola la fattispecie dedotta in giudizio, non consente alcun controllo sull’esattezza e la logicità del ragionamento decisorio, così da non attingere la soglia del “minimo costituzionale” richiesto dall’art. 111 comma 6 Cost. (Cass. n. 13248 del 30/06/2020).
La motivazione, nel caso in esame, si esaurisce nell’affermazione che il cittadino straniero si tratteneva nel territorio dello Stato irregolarmente in violazione dell’art. 1 c. 3 della L. 68/2007 e che difettavano nella fattispecie, pertanto, le condizioni per il rilascio di un permesso di soggiorno per motivi umanitari od altro titolo in assenza di elementi probatori, e questo nonostante il ricorrente, come si evince da quanto riportato nel ricorso, in osservanza del dovere di specificità ed autosufficienza, avesse svolte specifiche critiche in merito alla irritualità della notifica eseguita ai sensi dell’art 11 dell’art. 11, c. 3 ter, D. Lgs. 25/2008 nonché avesse documentato l’avvenuta sospensione del provvedimento di inammissibilità della domanda di protezione internazionale emessa dal Tribunale di Trieste, sezione specializzata.
Si tratta di questioni decisive ai fini delle conseguenze che si producono sullo stato di espellibilità giacchè la mancata osservanza delle prescrizioni normative comporta che il ricorrente, all’atto della notifica del gravato provvedimento, era un richiedente protezione internazionale e, come tale, non poteva essere espulso.
Una simile anomalia argomentativa comporta una violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza di una motivazione, nel suo contenuto minimo e indispensabile,
capace di rendere percepibili le ragioni su cui la statuizione assunta si fonda.
Parimenti nessuna motivazione è stata data in merito ai motivi di integrazione sociale diversi da quelli familiari.
Alla stregua delle considerazioni sopra esposte il ricorso va accolto e la decisione va cassata e rinviata al Giudice di pace di Savona, nella persona di altro giudice, anche per la liquidazione delle spese di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso; cassa la decisione impugnata e rinvia al giudice di pace di Savona nella persona di un diverso magistrato, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma 7.3.2025