Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 19667 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 19667 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 17/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 25694/2020 r.g., proposto da
RAGIONE_SOCIALE , in persona del legale rappresentante pro tempore , elett. dom.to in INDIRIZZO, presso AVV_NOTAIO , rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO.
ricorrente -controricorrente incidentale contro
COGNOME NOME , elett. dom.ta in INDIRIZZO, presso AVV_NOTAIO, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO.
contro
ricorrente -ricorrente incidentale
avverso la sentenza della Corte d’Appello di Napoli n. 1536/2020 pubblicata in data 18/06/2020, n.r.g. 2598/2018.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 21/05/2024 dal AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO.
RILEVATO CHE
1.- NOME COGNOME era dipendente di RAGIONE_SOCIALE con parametro 155 (a seguito della conversione del contratto di lavoro a progetto del 15/03/2006, rinnovato e poi convertito) e, da dicembre 2007, con parametro 175.
OGGETTO:
–
–
svolgimento
di
mansioni
superiori
–
valutazione
motivazione – apparenza –
procedimento
trifasico
necessità
–
mancanza –
conseguenze
Assumeva di avere svolto mansioni superiori proprie della qualifica di ‘professional’, parametro retributivo 230 sin da luglio 2007.
Adìva il Tribunale di Napoli per ottenere la declaratoria del suo diritto alla predetta qualifica con il relativo trattamento economico e normativo o, in subordine, la condanna della società al pagamento delle differenze retributive ex art. 36 Cost. parametrate alla predetta qualifica, quantificate nella complessiva somma di euro 75.335,70.
2.Costituitosi il contraddittorio, espletata l’istruttoria, il Tribunale accoglieva la domanda principale, ma determinava le differenze retributive nella minor somma di euro 50.232,91 a decorrere dal 27/11/2007, considerato idoneo atto interruttivo la lettera di reclamo gerarchico del 26/11/2012.
3.Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d’Appello accoglieva parzialmente il gravame interposto da RAGIONE_SOCIALE e, in parziale riforma della sentenza di primo grado, che nel resto confermava, rigettava la domanda principale volta alla declaratoria del diritto alla qualifica superiore di ‘professional’.
Per quanto ancora rileva in questa sede, a sostegno della sua decisione la Corte territoriale affermava:
il primo motivo di gravame è fondato, atteso che in materia di rapporto di lavoro degli autoferrotranvieri è esclusa l’applicabilità dell’art. 2103 c.c., attesa l’esistenza di una disciplina speciale di cui agli artt. 1 e 18 r.d. n. 148/1931 (Cass. n. 2207/1992);
tale disciplina prevede la necessità dell’ordine scritto ai fini del riconoscimento della qualifica superiore;
nel caso di specie è pacifica l’insussistenza dell’ordine scritto del direttore;
invece, con riguardo alla domanda relativa alle differenze retributive, le caratteristiche delle mansioni di ‘professional’ sono rappresentate dal particolare apporto di competenza professionale, da condizioni di autonomia decisionale con correlata assunzione di responsabilità nello svolgimento dei compiti assegnati e nel raggiungimento dei risultati prefissati finalizzati ad attuare gli obiettivi dell’impresa;
i testimoni escussi in primo grado hanno confermato in capo alla COGNOME l’esistenza di un potere direttivo e gestionale connotati da autonomia decisionale e responsabilità gestionale, atteso che ella era l’unica laureata in ingegneria e svolgeva compiti di elevata professionalità, che aveva portato all’azienda un contributo più che valido per il raggiungimento degli obiettivi di efficace e adeguata programmazione della funzione di esercizio in relazione alle esigenze dell’utenza e alle caratteristiche del territorio;
4.- Avverso tale sentenza RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi.
5.- COGNOME NOME ha resistito con controricorso ed a sua volta ha proposto ricorso incidentale affidato ad un unico motivo.
6.- RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso al ricorso incidentale.
7.- Entrambe le parti hanno depositato memoria.
8.- Il Collegio si è riservata la motivazione nei termini di legge.
CONSIDERATO CHE
RICORSO PRINCIPALE
1.Con il primo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 4), c.p.c. la ricorrente lamenta la nullità della sentenza per motivazione inesistente e/o apparente, in relazione agli artt. 111, co. 6, cost., 134, co. 2, n. 4), c.p.c. e 118 disp.att.c.p.c. per avere la Corte territoriale espresso una motivazione assolutamente generica, priva di qualunque riferimento al caso concreto.
Con il secondo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3), c.p.c. con cui la ricorrente lamenta ‘violazione e/o falsa applicazione’ degli artt. 18, all. A al r.d. n. 148/1931, 2103 c.c., 2 accordo nazionale di rinnovo CCNL autoferrotranvieri del 27/11/2000 per avere la Corte territoriale omesso il c.d. procedimento trifasico necessario per riconoscere il diritto al trattamento economico corrispondente alle mansioni superiori svolte.
I due motivi -da esaminare congiuntamente per la loro connessione -sono fondati.
Il vizio di motivazione meramente apparente della sentenza ricorre allorquando il giudice, in violazione del preciso obbligo di legge costituzionalmente imposto (art. 116 Cost.) e cioè dell’art. 132, co. 2, n. 4,
c.p.c. omette di esporre concisamente i motivi in fatto e diritto della decisione, di specificare o illustrare le ragioni e l’iter logico seguito per pervenire alla decisione assunta e cioè di chiarire su quali prove ha fondato il proprio convincimento e sulla base di quali argomentazioni è pervenuto alla propria determinazione, in tal modo consentendo anche di verificare se abbia effettivamente giudicato iuxta alligata et probata . Quest’obbligo del giudice «di specificare le ragioni del suo convincimento», quale «elemento essenziale di ogni decisione di carattere giurisdizionale» è affermazione che ha origine lontane nella giurisprudenza di questa Corte (Cass. sez. un. n. 1093/1947).
Alla stregua di tali principi consegue che la sanzione di nullità colpisce non solo le sentenze che siano del tutto prive di motivazione dal punto di vista grafico (ipotesi di scuola) o quelle che presentano un «contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili» e che presentano una «motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile» (Cass. sez. un. n. 8053/2014), ma pure quelle che contengono una motivazione meramente apparente, del tutto equiparabile alla prima più grave forma di vizio, perché dietro la parvenza di una giustificazione della decisione assunta, la motivazione addotta dal giudice è tale da non consentire «di comprendere le ragioni e, quindi, le basi della sua genesi e l’iter logico seguito per pervenire da essi al risultato enunciato» (Cass. n. 4448/2014), venendo quindi meno alla finalità sua propria, che è quella di esternare un «ragionamento che, partendo da determinate premesse pervenga con un certo procedimento enunciativo», logico e consequenziale, «a spiegare il risultato cui si perviene sulla res decidendi» (Cass. sez. un. n. 22232/2016; Cass. ord. n. 14297/2017).
La riformulazione dell’art. 360, co. 1, n. 5, c.p.c., disposta dall’art. 54 del d.l. n. 83/2012, conv. in legge n. 134/2012, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 delle preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi
sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione» (Cass. sez. un. n. 8053/2014; Cass. n.13977/2019).
Nel caso in esame la motivazione della sentenza d’appello è soltanto apparente.
Infatti, la Corte territoriale fa riferimento all’esistenza di un potere direttivo e di un potere gestionale, senza dire in concreto in cosa consistessero secondo le deposizioni testimoniali; non specifica quali fossero le mansioni in concreto svolte dalla lavoratrice; fa riferimento ad un ‘ minimum di indipendenza associata concettualmente allo svolgimento di compiti di elevato grado di professionalità ‘ (v. sentenza impugnata, p. 5) senza precisare in cosa consistesse quella indipendenza, né quali fossero i compiti di elevato grado di professionalità risultati accertati in concreto; fa riferimento a ‘ un contributo più che valido per il raggiungimento degli obiettivi di efficace ed adeguata programmazione della funzione di esercizio in relazione alle esigenze dell’utenza e alle caratteristiche del territorio ‘ che non è in grado di raggiungere il minimum costituzionalmente necessario di motivazione, perché inficiato dalla mancata precisazione di quali fossero i compiti in concreto svolti dalla lavoratrice, mancando altresì la trascrizione della declaratoria relativa alla qualifica professionale posseduta; fa riferimento alla circostanza per cui la lavoratrice era l’unica laureata in ingegneria, laddove la società ha dimostrato che trattasi di un vero e proprio ‘refuso’, in quanto la COGNOME era laureata in scienze politiche (come dalla stessa allegato nel ricorso introduttivo, nel quale aveva dedotto di essere in possesso della laurea in scienze politiche e di aver iniziato a lavorare in virtù di un contratto di lavoro a progetto).
Il carattere meramente apparente di tale motivazione rende evidente altresì la totale mancanza del necessario procedimento trifasico più volte enunciato da questa Corte (Cass. n. 30850/2019; Cass. n. 26593/2018 e tante altre), che pertanto dovrà essere compiuto e rigorosamente seguito dal giudice del rinvio.
2.Con il terzo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 4), c.p.c.
la ricorrente lamenta l’omessa pronunzia su un motivo di appello, in violazione dell’art. 112 c.p.c. In particolare addebita alla Corte territoriale di non aver esaminato l’ultimo motivo di gravame, con cui si era doluta del fatto che il Tribunale avesse ritenuto la lettera di reclamo del 26/11/2012 dotata di idonea efficacia interruttiva.
Il motivo è fondato.
La ricorrente indica espressamente il punto del ricorso d’appello (pp. 37 -39) in cui aveva sollevato il predetto motivo e lo riporta testualmente (v. ricorso per cassazione, p. 25). Dunque è autosufficiente.
La sentenza va pertanto cassata con rinvio anche per l’esame di tale motivo di appello.
RICORSO INCIDENTALE
3.Con unico motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3), c.p.c. la ricorrente incidentale lamenta ‘violazione e/o falsa applicazione’ degli artt. 18 all. A al r.d. n. 148/1931 e 2103 c.c. per avere la Corte territoriale rigettato la domanda di riconoscimento del diritto alla qualifica superiore di ‘professional’.
In particolare lamenta che i giudici d’appello abbiano ignorato il più recente indirizzo di legittimità, a partire dal 2012 (Cass. n. 9344/2012) secondo cui ‘la pluriennale copertura del posto da parte del lavoratore con qualifica inferiore costituisce elemento presuntivo della relativa vacanza, dell’assenza di una riserva datoriale di provvedervi mediante concorso e dell’idoneità del dipendente all’esercizio delle mansioni superiori’.
Il motivo è inammissibile.
La lavoratrice avrebbe dovuto allegare sin dal ricorso introduttivo gli elementi dell’art. 18 r.d. 148/1931 come interpretati alla luce della ‘nuova’ giurisprudenza di questa Corte. Se è pur vero, in via di principio, che nel rapporto di lavoro degli autoferrotranvieri, in tema di svolgimento di mansioni superiori, pur non applicandosi l’art. 2103 c.c. sulla cd. promozione automatica, ma vigendo ancora l’art. 18 dell’allegato A del r.d. n. 148/1931, la pluriennale copertura del posto da parte del lavoratore con qualifica inferiore costituisce elemento presuntivo della relativa vacanza, dell’assenza di una riserva datoriale di provvedervi mediante concorso e dell’idoneità del dipendente all’esercizio delle mansioni superiori (Cass. n.
12601/2016), nondimeno sarebbe stato onere della lavoratrice allegare tempestivamente sin dal ricorso introduttivo questi elementi di fatto. Il silenzio al riguardo da parte della Corte territoriale imponeva alla ricorrente incidentale di specificare se e in quale atto processuale tali deduzioni in fatto fossero state prospettate. Al cospetto dell’ inadempimento di tale onere, il ricorso incidentale introduce una questione nuova e come tale inammissibile.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso principale; dichiara inammissibile il ricorso incidentale; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’Appello di Napoli, in diversa composizione, per la decisione di merito, nonché per la regolazione delle spese di tutti i gradi di giudizio e del presente giudizio di legittimità.
Dà atto che sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115/2002 pari a quello per il ricorso a norma dell’art. 13, co. 1 bis, d.P.R. cit., se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione lavoro, in