Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 11582 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 11582 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 30/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 1018/2022 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘avvocato COGNOME che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato COGNOME NOME, come da procura speciale in atti.
-ricorrente-
contro
QUESTORE RAGIONE_SOCIALEA PROVINCIA DI TORINO
-intimato- contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Ministro p.t., elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso l’RAGIONE_SOCIALE che lo rappresenta e difende ope legis.
-resistente-
avverso il DECRETO del GIUDICE DI PACE di TORINO n. 6518/2021 depositato il 31/05/2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/02/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
RILEVATO CHE:
1.- Il Giudice di Pace di Torino in data 31 maggio 2021, nell’ambito del procedimento n. R.G. 6518/21 prorogò il trattenimento di NOME, nato in Tunisia in data DATA_NASCITA, presso il RAGIONE_SOCIALE (CRAGIONE_SOCIALE di Torino -‘Brunelleschi’ ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 14, c. 5, D. Lgs. 286/1998, su richiesta RAGIONE_SOCIALEa Questura di Torino. COGNOME, attinto dal decreto di espulsione adottato dal Prefetto di Imperia il 6 luglio 2019, aveva ricevuto la notifica di un ordine di trattenimento in data 4 maggio 2021, convalidato, al quale era seguita la richiesta di proroga del trattenimento in data 29 maggio 2021, oggetto del presente procedimento.
Il Giudice di Pace di Torino così motivò la proroga del trattenimento ‘Ritenute fondate le motivazioni RAGIONE_SOCIALEa Questura di Torino che qui integralmente si richiamano, unitamente al verbale d’udienza odierno’.
Il cittadino straniero ha proposto ricorso per cassazione con due mezzi, illustrati con memoria. il Ministero RAGIONE_SOCIALE‘Interno ha depositato mero atto di costituzione. La Questura di Torino è rimasta intimata.
È stata disposta la trattazione camerale.
CONSIDERATO CHE:
2.- Con il primo motivo si denuncia la violazione degli artt. 112, c.p.c, 14, cc. 4 e 5-bis, D. Lgs. 286/98, 15, parr. 2 e 4, Direttiva 2008/115/CE, art. 111, c. 6, Cost. -motivazione apparente e/o inesistente del provvedimento di proroga del trattenimento.
Il ricorrente critica il provvedimento impugnato perché, a suo dire, motivato in maniera apparente, al di sotto del “minimo costituzionale” mediante una dicitura quasi interamente
prestampata, recante l’acritica adesione del Giudice di Pace alle deduzioni RAGIONE_SOCIALEa pubblica amministrazione ancora prima RAGIONE_SOCIALEa loro esposizione, in un’inammissibile vanificazione RAGIONE_SOCIALE‘effettività del giudizio.
3.- Con il secondo motivo si denuncia la violazione degli artt. 32, c. 3, D. Lgs. 25/08, 5, c. 6, D. Lgs. 286/98, e 2, 10 c. 3, Costituzione per inespellibilità RAGIONE_SOCIALEo straniero titolare del diritto soggettivo alla protezione umanitaria.
Il ricorrente deduce di essersi opposto alla richiesta di proroga del trattenimento facendo valere l’avvenuto riconoscimento in capo al medesimo del diritto soggettivo alla protezione umanitaria, anche se il permesso di soggiorno riconosciuto con ordinanza del 2 luglio 2013, depositata il 4 luglio 2013, nel procedimento R.G. 11372/2012, del Tribunale di Palermo ad essa collegato era già scaduto perché non rinnovato (come si evince dal verbale RAGIONE_SOCIALE‘udienza di convalida depositato) e critica la decisione impugnata, ove al silenzio serbato sul punto, si voglia attribuire il valore di un implicito rigetto del motivo.
Secondo il ricorrente, il riconoscimento di un diritto soggettivo, quale il diritto al permesso di soggiorno per motivi umanitari (Cass. Sez. U. n. n. 19393/09; Cass. il 19 febbraio 2019, n. 4890), non verrebbe meno per il mancato rinnovo del permesso, ma solo in caso di revoca.
4.- Il primo motivo è fondato e va accolto, assorbito il secondo motivo.
In virtù del rango costituzionale e RAGIONE_SOCIALEa natura in inviolabile del diritto inciso, nei procedimenti di trattenimento RAGIONE_SOCIALEo straniero, la cui conformazione e concreta limitazione è garantita dalla riserva assoluta di legge prevista dall’art. 13 Cost., l’autorità amministrativa è priva di qualsiasi potere discrezionale e negli stessi limiti opera anche il controllo giurisdizionale non potendo essere autorizzate proroghe non rigidamente ancorate a limiti
temporali e condizioni legislativamente imposte, con l’ulteriore corollario che la motivazione del provvedimento giudiziale di convalida originaria del trattenimento (come la convalida RAGIONE_SOCIALEa proroga del trattenimento) deve accertare la specificità dei motivi addotti a sostegno RAGIONE_SOCIALEa richiesta, nonché la loro congruenza rispetto alla finalità di rendere possibile il RAGIONE_SOCIALEo. Del resto, l’art. 14, comma 4, del d.lgs. n. 286/1998 prevede espressamene che il giudice provvede alla convalida «con decreto motivato (Cass. n.18227/2022; Cass. n. 18937/2022; Cass. n. 18939/2022; Cass. n. 2826/2023; Cass. n. 9068/2023; Cass. n.13324/2023). Ed inoltre, in tema di convalida RAGIONE_SOCIALEa proroga del trattenimento del cittadino straniero, la decisione del Giudice di pace che si limiti ad un mero richiamo RAGIONE_SOCIALEe motivazioni RAGIONE_SOCIALEa questura, senza indicare le ragioni giustificative RAGIONE_SOCIALEa proroga, integra una motivazione apparente, denunciabile in sede di legittimità ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. (Cass. 30178/2023). Nel caso concreto, la scarna motivazione è del tutto apodittica, limitandosi a richiamare le motivazioni RAGIONE_SOCIALEa questura -neppure riprodotte – e la norma di cui all’art. 14 d.lgs. n. 286/1998, senza che le argomentazioni difensive RAGIONE_SOCIALEa parte, chiaramente esposte in udienza, risultino prese in esame.
5.- Il ricorso va, in conclusione, accolto per il primo motivo, assorbito il secondo e cassato senza rinvio il provvedimento impugnato, essendo decorso il termine di durata RAGIONE_SOCIALEa proroga del trattenimento disposta. Le spese processuali sono a carico RAGIONE_SOCIALEa parte soccombente.
Poiché la parte ricorrente è ammessa ex lege al patrocinio a spese RAGIONE_SOCIALEo Stato (Cass. n.24102/2022) in un giudizio in cui è parte soccombente un’Amministrazione statale e la dichiarazione del difensore di essere antistatario non può costituisce rinuncia implicita al beneficio da parte RAGIONE_SOCIALE‘assistito (Cass. S.U. n. 8561/2021), non vi è luogo alla regolazione RAGIONE_SOCIALEe spese con
riferimento al ricorso accolto, per il principio secondo il quale, qualora la parte ammessa al patrocinio a spese RAGIONE_SOCIALEo Stato sia vittoriosa in una controversia civile promossa contro un’Amministrazione statale, il compenso e le spese spettanti al difensore vanno liquidati ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 82 d.P.R. n. 115 del 2002, ovvero con istanza rivolta al giudice del procedimento, e più precisamente, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 83, comma 2, RAGIONE_SOCIALEo stesso d.P.R., nel caso di giudizio di cassazione, al giudice che ha pronunciato la sentenza passata in giudicato, ovvero, in ipotesi di cassazione senza rinvio, al giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata (v. Cass. n.11028/2009; Cass. n. 23007/2010, rese in fattispecie di cassazione con decisione nel merito); l’art. 133 del medesimo d.P.R., a norma del quale la condanna alle spese RAGIONE_SOCIALEa parte soccombente non ammessa al patrocinio va disposta in favore RAGIONE_SOCIALEo Stato, non può, infatti, riferirsi all’ipotesi di soccombenza di un’Amministrazione statale (Cass. nn.18583/2012, 22882/2018, 30876/2018, 19299/2021, nonché Cass. S.U. n.24413/2021; da ultimo Cass.n.7749/2023; Cass. n. 30178/2023). Pertanto, con riferimento al ricorso accolto le spese processuali, relative al giudizio sia di merito che di legittimità, andranno liquidate dal giudice di merito che ha emesso il provvedimento impugnato con il citato ricorso.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso in ordine al primo motivo, assorbito il secondo, e cassa il provvedimento impugnato senza rinvio.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALEa prima sezione